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Intermediari finanziari ex art. 106 - Variazioni

Il legale rappresentante della società (ovvero della stabile organizzazione in Italia di soggetto estero) iscritta nell' elenco generale di cui all'art. 106, del TUB deve comunicare alla Banca d'Italia ogni variazioni dei dati e delle informazioni fornite ai fini dell'iscrizione utilizzando esclusivamente il modulo di variazione VAR, ai sensi del Provvedimento Banca d'Italia del 14 maggio 2009.

La segnalazione deve essere effettuata entro trenta giorni dal momento in cui si verifica la variazione o, se la modifica è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro trenta giorni dalla data di iscrizione; nel caso di modifiche statutarie, al modulo di variazione VAR deve essere allegata una copia dello statuto della società dichiarato vigente dal legale rappresentante, da cui risultino le relative modifiche.

In particolare, devono essere segnalate le modifiche che riguardano:

a) la denominazione sociale, la sede legale e amministrativa (ove diversa da quella legale);

b) l'oggetto sociale;

c) le attività esercitate;

d) il capitale sociale;

e) il legale rappresentante;

f) il codice fiscale;

g) la forma giuridica.

Nel caso di modifiche relative all'oggetto sociale o alle attività esercitate gli intermediari finanziari provvedono ad inviare anche una versione aggiornata del programma di attività previsto dal Provvedimento BI 14.5.2009.

Nell'ipotesi in cui, a seguito della modifica dell'oggetto sociale, sussistano i presupposti per una diversa rubricazione nell'ambito dell'elenco generale o delle sue sezioni, il soggetto interessato inoltra alla Banca d'Italia una nuova istanza di iscrizione secondo le modalità previste dal Provvedimento BI 14.5.2009, indicando nell'apposito riquadro del modulo di iscrizione la precedente collocazione nell'elenco.

Qualora la modifica dell'oggetto sociale comporti l'esercizio dell'attività di rilascio di garanzie, gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti per l'esercizio di detta attività, ai sensi del Provvedimento BI 14.5.2009. Gli intermediari finanziari inizieranno l'attività di rilascio di garanzie dopo aver ricevuto dalla Banca d'Italia la conferma dell'iscrizione sulla base della nuova documentazione prodotta.

La comunicazione di variazione dei dati, datata e firmata, deve essere trasmessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, mezzi postali similari all'indirizzo:

Banca d'Italia
Servizio Supervisione Intermediari Specializzati
Casella Postale n. 298
UFFICIO POSTALE ROMA V.R.
00187 ROMA

L'inosservanza dei suddetti obblighi di comunicazione è sanzionata ai sensi dell'art.144 del TUB.

 


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