Il 13 maggio 2011 è entrato in vigore il Provvedimento della Banca d’Italia del 29 aprile 2011 recante “Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13.5.2011 – serie generale.
Il Provvedimento, in attuazione del D.lgs. 141/2010, modifica l’art. 3, comma 3, della Legge 30 aprile 1999, n. 130.
In ragione di ciò, viene meno l’obbligo di iscrizione all’Elenco Generale ex art. 106 TUB delle società per la cartolarizzazione dei crediti (SPV) nonchè tutti gli obblighi informativi e segnaletici discendenti da tale iscrizione.
Ai sensi dell’art. 11 del Provvedimento le società di cartolarizzazione già iscritte all’Elenco Generale ex art. 106 TUB, sono state cancellate dallo stesso e iscritte d’ufficio nell’Elenco delle società veicolo, previsto all’art. 4 del citato Provvedimento, sempre tenuto dalla Banca d’Italia. Poiché l’iscrizione nell’Elenco delle società veicolo comporta l’adempimento degli obblighi di cui ai titoli II e III del Provvedimento, si invitano gli intermediari interessati a prendere visione delle nuove disposizioni normative e del Manuale Applicativo allegato al Provvedimento, al fine di verificare gli obblighi informativi e statistici posti a loro carico (cfr. link in calce).
Per le società iscritte d’ufficio al nuovo elenco, tali obblighi decorrono dal 13 maggio 2011 e la prima segnalazione statistica trimestrale (artt. 7 e 8 del Provvedimento) è dovuta con riferimento ai dati al prossimo 30 giugno 2011.
Non sono comprese nella nuova disciplina:
Intermediari finanziari ex art. 106