L'esercizio nei confronti del pubblico in via professionale della attività di concessione di finanziamenti, assunzione di partecipazione, di intermediazione in cambi, così come definite dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17/2/2009, n.29 (G.U. del 3.4.2009 S.G. n.78) è riservato agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art.106 TUB.
Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende (art.3 del D.M. 17/2/2009, n.29) la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di:
a) locazione finanziaria;
b) acquisto di crediti;
c) credito al consumo, così come definito dall'articolo 121 del TUB, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento del prezzo svolta dai soggetti autorizzati alla vendita di beni e servizi nel territorio della Repubblica;
d) credito ipotecario;
e) prestito su pegno;
f) rilascio di fideiussioni, l'avallo, l'apertura di credito documentaria, l'accettazione, la girata, l'impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma. Sono esclusi le fideiussioni e gli altri impegni di firma previsti nell'ambito di contratti di fornitura in esclusiva e rilasciati unicamente a banche e intermediari finanziari.
N.B. Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione del
Titolo III del D.Lgs 141/2010 e successive modifiche , l'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, continua ad applicarsi, ad eccezione del comma 7, limitatamente all'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
In attesa delle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 106, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993,n. 385, come modificato dal citato decreto, non configura esercizio nei confronti del pubblico l'attività di rilascio di garanzie quando il garante e l'obbligato garantito facciano parte del medesimo gruppo. Per gruppo si intendono le società controllanti e controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonché le società controllate dalla stessa controllante.
Dal 1° marzo 2010 è in vigore il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.11, che, in recepimento della direttiva 2007/64/CE (c.d. PSD) di cui alla legge 7 luglio 2009, n. 88, ha introdotto una disciplina innovativa di tale attività, imponendo a chi la esercita l'iscrizione nell'albo degli Istituti di Pagamento tenuto sempre dalla Banca d'Italia e la sottoposizione al connesso regime di vigilanza prudenziale. Con provvedimento della Banca d'Italia sono in vigore, dalla stessa data, le relative disposizioni di attuazione.
Con le nuove disposizioni (art. 37 del D.lgs n.11/2010) gli intermediari finanziari iscritti prima del 25 dicembre 2007 negli elenchi ex artt. 106 e 107 del TUB, possono continuare fino al 30 aprile 2011 a prestare i servizi di pagamento già svolti, come definiti nel D.lgs n.11/2010, oltre all'ulteriore attività finanziaria eventualmente esercitata.
I predetti intermediari:
a. modificare il proprio statuto eliminando il riferimento alla prestazione di servizi di pagamento;
b. dismettere tale attività.
Gli Intermediari finanziari iscritti dopo il 25 dicembre 2007 - ove abbiano i necessari requisiti e dismettano l'attività di cui all'art. 106 del D.lgs n.385/1993 - richiedono l'autorizzazione alla prestazione dei servizi di pagamento ovvero dismettono tale attività, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione delle norme del D.lgs n.11/2010.
L'istanza di autorizzazione deve essere presentata in aderenza delle disposizioni previste all'art.37 comma 2, lettere a) e b) del D.lgs n.11/2010.
Con riferimento ai contratti per la prestazione di servizi di pagamento in essere alla data del 1° marzo 2010, il prestatore di servizi di pagamento comunica entro il 30 aprile 2010 ai propri clienti quali condizioni contrattuali risultano sostituite in forza del D.Lgs n.11/2010 e delle relative disposizioni di attuazione. Nei casi in cui è necessario adeguare i contratti in essere alle norme di cui ai titoli II e IV del predetto decreto attraverso un accordo tra il prestatore dei servizi di pagamento e il cliente, il prestatore di servizi di pagamento comunica entro il 30 aprile 2010 le condizioni applicate e il cliente può recedere dal contratto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
All'utilizzatore che ha esercitato il diritto di recesso non possono essere applicati oneri superiori a quelli che egli avrebbe sostenuto in assenza di adeguamento.
I servizi di pagamento che riguardano amministrazioni pubbliche, come individuate dall'articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, vengono adeguati alle disposizioni del D.lgs n.11/2010 secondo le modalità e i tempi indicati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia.
Fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.lgs n.11/2010 per l'attività di mero incasso di fondi, gli istituti di pagamento possono avvalersi di agenti anche diversi da quelli disciplinati dal D.lgs n.374/1999, che già svolgono questa attività.
Intermediari finanziari ex art. 106