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Intermediari Finanziari ex art.106 TUB - Adempimenti e obblighi

Ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.lgs. 141/2010, come modificato dal D.lgs. 218/2010, cessa di applicarsi l'obbligo in capo agli esponenti aziendali degli intermediari finanziari di comunicare mediante il Mod. AR/3 analoghe cariche ricoperte in enti di qualsiasi natura, previsto dal comma 7 della previgente formulazione dell'art. 106 TUB.

Obbligo di comunicazione di variazione dei dati

Gli intermediari finanziari devono comunicare alla Banca d'Italia le modifiche che riguardano:

a) la denominazione sociale, la sede legale e amministrativa (ove diversa da quella legale);

b) l'oggetto sociale;

c) le attività esercitate;

d) il capitale sociale;

e) il legale rappresentante;

f) il codice fiscale;

g) la forma giuridica.

La comunicazione deve essere effettuata avvalendosi del modulo di variazione VAR, entro trenta giorni dalla delibera o, se la modifica è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro trenta giorni dalla data di iscrizione; nel caso di modifiche statutarie, al modulo di variazione VAR deve essere allegata una copia dello statuto della società dichiarato vigente dal legale rappresentante, da cui risultino le relative modifiche. Nel caso di modifiche relative all'oggetto sociale o alle attività esercitate gli intermediari finanziari provvedono ad inviare anche una versione aggiornata del programma di attività previsto dal Provvedimento BI 14 maggio 2009.

Diversa rubricazione (posizione) nell'elenco generale

Qualora a seguito della modifica dell'oggetto sociale, sussistano i presupposti per una diversa rubricazione nell'ambito dell'elenco generale o delle sue sezioni, il soggetto interessato inoltra alla Banca d'Italia una nuova istanza di iscrizione secondo le modalità previste dal Titolo II del Provvedimento BI 14 maggio 2009, indicando nell'apposito riquadro del modulo di iscrizione la precedente collocazione nell'elenco.

Modifica oggetto sociale: operatività nel comparto delle garanzie

Qualora un intermediario finanziario iscritto nell'elenco generale intenda modificare il proprio oggetto sociale e esercitare attività di rilascio di garanzie, l'intermediario è tenuto ad inviare alla Banca d'Italia la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti per l'esercizio di detta attività, ai sensi del Provvedimento BI 14 maggio 2009. Gli intermediari finanziari inizieranno l'attività di rilascio di garanzie solo dopo aver ricevuto dalla Banca d'Italia la conferma dell'iscrizione sulla base della nuova documentazione prodotta.

Perdite d'esercizio: obbligo di comunicazione

In caso di perdite che possano comportare una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo richiesto per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco generale, l'intermediario finanziario deve comunicare, senza indugio, il fatto alla Banca d'Italia indicando le iniziative che intende assumere al riguardo.

Obbligo di comunicazione sugli esponenti aziendali e d'informazione dei soci

Segnalazione esponenti aziendali

Gli intermediari segnalano alla Banca d’Italia gli aggiornamenti riguardanti i componenti gli organi sociali entro 20 giorni dalla data di accettazione della nomina o della variazione della carica, della sospensione o della cessazione. Con riferimento agli intermediari di nuova costituzione, l’invio della prima segnalazione va effettuato entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività. Le segnalazioni sugli organi sociali (Or.So.) devono essere predisposte e trasmesse utilizzando la procedura INFOSTAT, accessibile tramite internet. G.I.A.V.A..

In caso di sostituzione di organi aziendali, entro 30 gg. dalla verifica dei requisiti effettuata ai sensi dell'art.7 del Provvedimento Banca d'Italia del 14 maggio 2009, deve essere trasmessa alla Banca d'Italia una copia del verbale della riunione nel corso della quale è stata effettuata la verifica medesima.

Nel caso in cui l'organo competente verifichi la mancanza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, entro 30 giorni dalla verifica deve dichiarare la decadenza o sospensione dell'interessato dall'incarico dandone immediata comunicazione alla Banca d'Italia.

Obblighi di informazione nei confronti dei soci significativi

Gli intermediari iscritti sono tenuti ad informare i propri soci "significativi" circa l'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia - Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, tramite Mod. 19/D, il possesso della loro partecipazione al capitale dell'intermediario (cfr. art. 110 TUB, art. 9 del Provvedimento BI 14 maggio 2009 e Provvedimento BI 31 dicembre 1993 pubblicato in G.U. 21.1.94 S.G. n. 16). La segnalazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla notifica dell'avvenuta iscrizione dell'intermediario finanziario o dall'acquisto della quota di partecipazione. Le sanzioni per gli inadempienti sono previste dagli artt. 110 e 140 TUB.

Elezione del domicilio da parte degli esponenti

Gli intermediari invitano i propri esponenti ad eleggere domicilio presso la sede legale dell'intermediario per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni del TUB.

Obbligo di segnalazioni statistiche

Gli intermediari sono tenuti ad inviare alla Banca d'Italia - Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, con le modalità e i termini previsti dalla Circolare della Banca d'Italia n.273 del 5 gennaio 2009, le segnalazioni periodiche sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Per gli intermediari diversi dalle società per le cartolarizzazione le rilevazioni hanno periodicità semestrale ad eccezione di quelle relative alla sezione conto economico da trasmettere annualmente con riferimento alla chiusura del bilancio.

Il mancato invio di due segnalazioni periodiche consecutive potrà rilevare quale presupposto della proposta di cancellazione dell'intermediario dall'elenco generale ai sensi dell'art.111, comma 1, lettera c), TUB.

Obbligo di comunicazione in capo agli esponenti aziendali e soci significativi

Comunicazione di cariche analoghe ricoperte dagli esponenti

Ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.lgs. 141/2010, come modificato dal D.lgs. 218/2010, cessa di applicarsi l'obbligo in capo agli esponenti aziendali degli intermediari finanziari di comunicare mediante il Mod. AR/3 analoghe cariche ricoperte in enti di qualsiasi natura, previsto dal comma 7 della previgente formulazione dell'art. 106 TUB.

 

Comunicazione da parte dei soci

Chiunque, anche per il tramite di società controllata, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipa in misura superiore al 5% del capitale con diritto di voto ovvero esercita il controllo ai sensi dell'art. 23 TUB in un intermediario finanziario ne dà comunicazione scritta all'intermediario e alla Banca d'Italia (cfr. art. 110 TUB, art. 9 del Provvedimento BI 14 maggio 2009 e Provvedimento BI 31 dicembre 1993 pubblicato in G.U. 21.1.94 S.G. n. 16).
La comunicazione alla Banca d'Italia deve essere effettuata utilizzando l'apposito modulo - mod. 19/D da inviare al Servizio Supervisione Intermediari Specializzati.
La segnalazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla notifica dell'avvenuta iscrizione dell'intermediario finanziario o dall'acquisto della quota di partecipazione. Le sanzioni per gli inadempienti sono previste dall'art. 110 e 140 TUB.

Obblighi di comunicazione per le società che rilasciano garanzie

Particolari obblighi sono richiesti agli intermediari finanziari che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie:

  • I requisiti di patrimonializzazione richiesti per le società che esercitano detta attività devono essere mantenuti in via continuativa per tutto il periodo di attività dell'intermediario finanziario. In caso di riduzione dei requisiti patrimoniali al di sotto dei limiti fissati dal primo comma, l'intermediario è tenuto a reintegrarli entro 30 giorni.
  • Gli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale non possono avere per oggetto sociale esclusivo o svolgere in via prevalente o rilevante l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.
  • Qualora si verifichi l'esercizio in via prevalente o rilevante dell'attività di rilascio di garanzie, l'intermediario finanziario è tenuto a darne pronta comunicazione alla Banca d'Italia; deve, altresì, ricondurre l'attività nei limiti consentiti entro 60 giorni, dandone pronta comunicazione alla Banca d'Italia e, nel frattempo, non può rilasciare nuove garanzie.

Gli intermediari finanziari che esercitano l'attività di rilascio di garanzie, pertanto, devono:

a) inviare alla Banca d'Italia il bilancio annuale, completo dei relativi allegati, entro trenta giorni dalla sua approvazione;

b) assolvere l'obbligo di trasmissione della situazione dei conti semestrale mediante l'invio delle segnalazioni periodiche previste dalla Circolare BI n.273 del 5 gennaio 2009;

c) comunicare alla Banca d'Italia di avere accertato l'esercizio in via prevalente o rilevante dell'attività di rilascio di garanzie entro sette giorni dall'accertamento medesimo. Nella comunicazione devono essere indicate le iniziative intraprese per ricondurre l'attività nei limiti consentiti e allegate le deliberazioni assunte a tal fine dall'organo amministrativo, verificate dall'organo di controllo;

d) comunicare entro sette giorni alla Banca d'Italia l'avvenuta riconduzione nei limiti consentiti dell'attività esercitata in via prevalente o rilevante (l'attività di rilascio di garanzie deve essere ricondotta nei limiti consentiti entro 60 giorni dall'accertamento della stessa in via prevalente o rilevante);

e) qualora l'intermediario finanziario, riscontrata la prevalenza o la rilevanza dell'attività di rilascio di garanzie, intenda iscriversi nell'elenco speciale ne da comunicazione alla Banca d'Italia entro 7 giorni dall'accertamento e presenta istanza di iscrizione entro i successivi 60 gg..

Trasparenza delle condizioni contrattuali e pubblicità

Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco ex art.106 TUB sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali previste dal titolo VI del TUB e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 (sezioni da I a VII e X).

Le disposizioni in materia di trasparenza si applicano - salva diversa previsione - a tutte le operazioni e a tutti i servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del TUB (incluso il credito al consumo e i servizi di pagamento) aventi natura bancaria e finanziaria offerti dagli intermediari, anche al di fuori delle dipendenze ("fuori sede") o mediante "tecniche di comunicazione a distanza".

L'inosservanza di tali disposizioni determina l'applicazione di sanzioni amministrative previste dall'art.144, con le modalità stabilite dall'art.145 TUB.

Per la normativa di riferimento, consultare la pagina Normativa.

Gli intermediari finanziari devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione nell'elenco generale e, se iscritti, il numero nell'elenco speciale (art.15 del Provvedimento BI 14 maggio 2009).

Obblighi in materia di usura

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3 della Legge 7 marzo 1996, n. 108 (G.U. del 9 marzo 1996, S.G. n. 58) e dall'art. 3, comma 1 del D.M. 25 settembre 1997 (G.U. del 30 settembre 1997, S.G. n. 228), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco ex art. 106 sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella contenente la rilevazione dei tassi d'interesse effettivi globali medi pubblicata trimestralmente sulla G.U. ai sensi dell'art. 2, comma 4 della citata Legge 108/96.

Per la normativa di riferimento, consultare la sezione Contrasto all'usura.

Obblighi in materia di antiriciclaggio

Agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale si applicano gli obblighi antiriciclaggio di tenuta dell'archivio unico informatico, di identificazione della clientela, di registrazione delle operazioni e di segnalazione delle operazioni sospette.

Per la normativa di riferimento, consultare la sezione Unità di Informazione Finanziaria -> Prevenzione del riciclaggio.

Rispetto delle istruzioni Banca d'Italia in materia di raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche

Si rinvia a quanto disposto dalla delibera CICR del 19 luglio 2005 e sue integrazioni nonché alle Istruzioni di vigilanza per le Banche.

Obbligo di adesione all'Arbitro Bancario Finanziario

Gli intermediari iscritti nell'elenco ex art.106 hanno l'obbligo di aderire al sistema di composizione in via stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, previsto dall'art.128-bis del D.lgs 385/1993.

Per la normativa di riferimento, consultare le pagine disponibili in questo sito alla voce Disposizione sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari - Arbitro Bancario Finanziario.

Obbligo di iscrizione nell'elenco speciale al ricorrere dei requisiti

Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco ex art.106 TUB, ove ricorrano i presupposti di cui all'art.15 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.29 del 17 febbraio 2009, devono presentare domanda di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art.107 TUB.

 


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