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Intermediari finanziari ex art. 106 - Iscrizione

Requisiti per l'iscrizione

I soggetti che intendono svolgere, nei confronti del pubblico, le attività di cui all'art.106, comma 1 del TUB, per essere iscritti nell'elenco generale devono possedere i seguenti requisiti:

  • Natura giuridica di spa, srl, sapa, coop;
  • Oggetto sociale esclusivamente finanziario;
  • Capitale sociale versato pari a 5 volte il minimo previsto per una spa (€ 600.000);
  • Onorabilità dei partecipanti al capitale ai sensi dell'art.108 TUB e relative disposizioni attuative DM n. 517 del 30 /12/1998;
  • Onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali ai sensi dell'art.109 TUB e relative disposizioni attuative DM n. 516 del 30 /12/1998.

Si precisa che il DM n. 29/2009 ha riformato la disciplina dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che operano in cambi senza assunzione di rischi in proprio (money brokers), facendo venir meno la deroga al capitale minimo prevista in precedenza in favore di detta categoria. Pertanto, a far data dal 18 aprile 2009, la nuova soglia di capitale sociale richiesta per l'esercizio di detta attività è stata innalzata da 120.000 a 600.000 euro.

Oltre ai requisiti previsti dall'art.106, per gli intermediari che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di garanzie sono previsti i seguenti ulteriori requisiti ( da possedere in via continuativa):

  • natura giuridica di una spa;
  • capitale sociale versato non inferiore a € 1.500.000 (liquido o investito in titoli prontamente liquidabili depositati su un unico conto presso succursale in Italia di banca nazionale, comunitaria o extracomunitaria); per titoli di pronta liquidabilità si intendono titoli di debito negoziati su mercati regolamentati italiani autorizzati o esteri riconosciuti dalla Consob ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Testo unico della finanza. Tali titoli devono essere valutati al prezzo di mercato ovvero, se si tratta di intermediari finanziari tenuti alla redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), al valore equo;
  • mezzi patrimoniali non inferiori a € 2.500.000;
  • oggetto sociale che preveda espressamente l'esercizio di attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.

Gli intermediari che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di garanzie in via esclusiva, prevalente o rilevante hanno l'obbligo di iscriversi nell'elenco speciale ex art. 107 TUB (art.16 del DM 17/2/2009 n. 29 ).

Iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari comunitari ed extracomunitari

Gli intermediari finanziari esteri che intendono svolgere le attività finanziarie previste dall'art. 106 nel territorio della Repubblica sono tenuti all'obbligo di istituzione di una stabile organizzazione nel territorio della Repubblica nonché all'iscrizione nell'elenco generale (art. 19 DM n.29/2009) e al possesso dei seguenti requisiti:

  • Intermediari finanziari comunitari (art. 20 DM 17/2/2009 n.29)

    a) svolgimento effettivo dell'attività finanziaria nel paese di provenienza;

    b) esercizio in Italia dell'attività finanziaria in via esclusiva;

    c) costituzione di un fondo di dotazione di importo almeno pari al capitale sociale richiesto, dall'articolo 106, comma 3, del TUB, agli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia. Per gli intermediari che esercitano l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico, costituzione di un fondo di dotazione di importo non inferiore a euro 2,5 milioni, elevato a euro 5 milioni ove l'attività e' esercitata in via esclusiva, prevalente o rilevante. Il fondo di dotazione deve essere investito per almeno euro 1,5 milioni in attività liquide o in titoli di pronta liquidabilità, entrambi depositati su un unico conto costituito presso una succursale operante in Italia di una banca nazionale, comunitaria o extracomunitaria. Per titoli di pronta liquidabilità si intendono i titoli di debito negoziati su mercati regolamentati italiani autorizzati o esteri riconosciuti dalla Consob ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Testo unico della finanza. Tali titoli devono essere valutati al prezzo di mercato ovvero, se si tratta di intermediari finanziari tenuti alla redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), al valore equo;

    d) sussistenza dei requisiti di professionalità, indipendenza ed onorabilità previsti dell'articolo 109 del Testo unico in capo ai soggetti che svolgono la funzione di direzione dell'organizzazione stabile operante in Italia;

    e) sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti nell'intermediario finanziario comunitario che ha chiesto l'iscrizione della stabile organizzazione operante in Italia.

    Nel caso in cui sussista nel Paese di origine dell'intermediario finanziario comunitario una regolamentazione di settore equivalente a quella prevista dal titolo V del Testo unico, l'iscrizione nell'elenco generale e' subordinata al verificarsi della sola condizione di cui al punto b).

     

  • Intermediari finanziari extracomunitari (21 DM 17/2/2009 n.29)

    a) sussistenza dei requisiti previsti dall' 20, comma 1, DM 17/2/2009 n.29;

    b) rilascio da parte del rappresentante legale della società di dichiarazione attestante l'osservanza dei principi e delle cautele di cui alle raccomandazioni emesse dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) in tema di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.

Esclusioni

Per le società che svolgono attività di cartolarizzazione ( art. 3, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n.130) e per gli organismi costituiti esclusivamente tra i dipendenti in servizio di una medesima amministrazione pubblica (DM 11.12.95) non è richiesto il requisito di capitale previsto dall'art.106, comma 3, TUB né, per le società di cartolarizzazione, il requisito di oggetto sociale che deve essere conforme alla Legge 30 aprile 1999, n.130.

Modelli di oggetto sociale

Le domande di iscrizione nell'Elenco generale e nelle apposite sezioni presentano molto spesso degli oggetti sociali che non sono conformi a quanto stabilito dalle previsioni normative, determinando il rigetto delle domande stesse. Per venire incontro alle esigenze dei predetti soggetti, sono disponibili:

 

Modalità di iscrizione

La domanda di iscrizione deve essere inoltrata, ai sensi del Provvedimento BI del 14 maggio 2009, compilando e sottoscrivendo il modulo Domanda di iscrizione 106 , reperibile nella sezione "Moduli" di questo sito.

La domanda di iscrizione completa degli allegati previsti (art.2 del Provvedimento BI 14 maggio 2009), datata e firmata, deve essere trasmessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, mezzi postali o similari all'indirizzo:

BANCA D'ITALIA
Servizio Supervisione Intermediari Specializzati
Casella Postale n. 298
UFFICIO POSTALE ROMA V.R.
00187 ROMA

Si invitano gli interessati, all'atto della trasmissione della domanda di iscrizione, a comunicare l'esatto recapito postale al quale indirizzare la corrispondenza, ad esempio sede amministrativa ovvero denominazione dello studio professionale presso il quale la società richiedente l'iscrizione ha la sede legale.

Le dichiarazioni rese in sede di iscrizione rispettano le disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 71 del TUB, è prevista l'effettuazione di idonei controlli delle dichiarazioni sostitutive rese, da effettuarsi anche a campione, nonché in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle stesse. Inoltre, ai sensi dell'articolo 76 del TUB, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

L'iscrizione nell'elenco è gratuita.

Termini del procedimento

L'iscrizione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività.

Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, la Banca d'Italia, ricevuta l'istanza d'iscrizione, comunica l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. La comunicazione di avvio del procedimento indica l'oggetto del procedimento promosso, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento del procedimento, nonché la struttura alla quale indirizzare la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi del capo V della legge n.241/1990 e relative disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia. Nella comunicazione devono essere indicati inoltre, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione.

Il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione è fissato in 120 gg. dalla data della ricezione dell'istanza. Entro la suddetta data, la Banca, in presenza dei requisiti richiesti, comunica con proprio provvedimento l'accoglimento dell'istanza e il numero di iscrizione in elenco.

La Banca d'Italia non fornisce informazioni nel corso dell'istruttoria.

E' possibile verificare se un soggetto è iscritto consultando la sezione Consultazione Elenco di questo sito. L'indicazione contenuta sul sito internet è valida ai fini dell'attestazione dell'avvenuta iscrizione.

La Banca d'Italia non fornisce duplicati attestanti l'avvenuta iscrizione.

Domande irricevibili, irregolari o incomplete

Le domande di iscrizione non sottoscritte e/o prive della copia del documento di identità del legale rappresentante della società istante, sono considerate irricevibili. L'irricevibilità dell'istanza viene notificata alla parte, con apposita comunicazione scritta.

In caso di assenza o incompletezza delle attestazioni e/o informazioni richieste per l'iscrizione (omessa attestazione dei requisiti di legge in capo agli esponenti aziendali o dei soci diretti e indiretti, omesso invio degli allegati etc), la Banca comunica all'interessato le irregolarità e/o incompletezze di informazioni rilevate nelle istanze.

Nel caso di domanda irregolare o incompleta il termine di 120 giorni decorrerà dalla data di ricevimento da parte della Banca della domanda regolarizzata o completata (Provvedimento BI 25 giugno 2008 in applicazione della legge 241/1990).

Sospensione dei termini

Qualora si renda necessario richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in suo possesso o non direttamente acquisibili presso altre amministrazioni o autorità, ovvero per effettuare ulteriori approfondimenti, la Banca può sospendere, per una sola volta, il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione. Il termine di 120 gg. per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dall’acquisizione delle informazioni richieste. La sospensione, in ogni caso, non potrà eccedere 180gg. (Provvedimento BI 25 giugno 2008 in applicazione della legge 241/1990),

Rigetto dell'istanza per mancanza dei requisiti

Ai sensi dell'art.10 bis della Legge 241/1990, la mancanza anche di un solo requisito richiesto per l'iscrizione determina il rigetto dell'istanza.

La Banca d'Italia comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 gg. dal ricevimento della comunicazione gli istanti possono presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Detta comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che ricominciano a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in mancanza, dalla scadenza del termine fissato di 10gg. Il mancato accoglimento delle osservazioni prodotte ovvero il mancato riscontro nei termini suindicati determinano il rigetto dell'istanza che sarà comunicato alla parte con apposito provvedimento motivato.

Attività di prestazione di servizi di pagamento

In relazione all'attività di prestazione di servizi di pagamento, prima contemplata dall'art.106 del TUB, si informa che dal 1° marzo 2010 è in vigore il Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11 che, in recepimento della direttiva 2007/64/CE (c.d. PSD) di cui alla legge 7/7/2009, n. 88, introduce una disciplina innovativa di tale attività imponendo, a chi la esercita, l'autorizzazione ad operare quale Istituto di Pagamento e la sottoposizione al connesso regime di vigilanza prudenziale.


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