La richiesta di cancellazione deve essere formulata utilizzando l'apposito modulo di cancellazione CAN, sottoscritto dal rappresentante legale della società (dal liquidatore o dal curatore nei casi previsti al successivo punto d), e inviata alla Banca d'Italia entro 120 giorni dal verificarsi delle cause a base della richiesta.
Nella domanda devono essere indicate le motivazioni della richiesta.
La cancellazione dall'elenco può essere richiesta dagli intermediari, tra l'altro, nelle ipotesi di seguito indicate:
a) cessazione totale dell'attività, con conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese o trasformazioni societarie, come fusioni e incorporazioni, che comunque determinino il venir meno dell'intermediario iscritto;
b) cessazione delle attività di natura finanziaria di cui all'art. 106 del TUB, come meglio specificate dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17.2.2009, n.29, che risulti anche da apposita variazione statutaria concernente l'oggetto sociale dell'intermediario;
c) adozione di provvedimenti di liquidazione, compresa l'ipotesi di assoggettamento alle procedure previste dal regio decreto legge 16 marzo 1942, n. 267;
Ai fini della presentazione dell'istanza in modo formalmente corretto, si rammenta che, deve essere allegata copia del documento identificativo del sottoscrittore e documentazione comprovante la ricorrenza della causa di cancellazione.
Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, la Banca d'Italia, ricevuta l'istanza di cancellazione, comunica l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti. La comunicazione di avvio del procedimento indica l'oggetto del procedimento promosso, l'unità organizzativa e la persona responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento del procedimento stesso, nonché la struttura alla quale indirizzare la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi del capo V della legge n.241/1990 e relative disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia. Nella comunicazione sono indicati inoltre, la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione.
Il termine del procedimento di cancellazione è fissato in 120 gg. dalla data di ricezione dell'istanza. Entro la suddetta data, la Banca, in presenza dei requisiti richiesti, comunica con proprio provvedimento l'accoglimento dell'istanza e provvede alla cancellazione dall'elenco nonché all'aggiornamento del sito internet.
Le istanze di cancellazione, nel silenzio dell'amministrazione ricevente, si intendono accolte decorsi 120 gg. dalla data della relativa ricezione (principio del silenzio assenso).
La Banca non fornisce informazioni nel corso dell'istruttoria.
La cancellazione d'ufficio è disciplinata dall'articolo 111 del TUB, secondo cui il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia, dispone la cancellazione dall'elenco generale:
Il provvedimento di cancellazione viene adottato, salvo i casi di urgenza, previa contestazione degli addebiti all'intermediario e valutazione delle deduzioni presentate entro 30 giorni.
Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, l'organo amministrativo convoca l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della società.
Costituiscono ipotesi di cancellazione d'ufficio i casi in cui l'intermediario decorsi 24 mesi dall'iscrizione non abbia dato inizio all'attività ovvero abbia interrotto l'esercizio dell'attività per non meno di 24 mesi continuativi (art. 10 comma 4, del decreto ministeriale 17 febbraio 2009, n. 29).
Il mancato invio di due segnalazioni periodiche consecutive potrà rilevare quale presupposto per la cancellazione d'ufficio (art. 12, comma 10 del Provvedimento della Banca d'Italia del 14 maggio 2009).
In caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia può disporre la sospensione dell'attività, anche di singole sedi secondarie per un periodo non superiore a trenta giorni (art.128, comma 5, del TUB).
Intermediari finanziari ex art. 106