Persone fisiche
Le persone fisiche iscritte devono comunicare alla Banca d'Italia il venir meno dei requisiti di onorabilità nonché ogni variazione delle informazioni fornite in sede di iscrizione in Elenco, entro trenta giorni dal momento in cui si verifica la variazione, avvalendosi del modulo BI/AG-VAR-A.
Società
Il legale rappresentante della società (ovvero della stabile organizzazione in Italia di soggetto estero) deve comunicare alla Banca d'Italia ogni variazione delle informazioni fornite in sede di iscrizione in Elenco, entro trenta giorni dal momento in cui si verifica la variazione, avvalendosi del modulo BI/AG-VAR-B.
Costituisce oggetto della comunicazione la sopravvenuta perdita dei requisiti di onorabilità in capo a taluno dei soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo presso società italiane iscritte nell'elenco (ovvero a taluno dei soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di direzione presso stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri, iscritte nell'Elenco) nonché la sopravvenuta perdita dei requisiti di onorabilità in capo a taluno dei partecipanti al capitale delle società iscritte nell'Elenco. Con le stesse modalità dovrà altresì essere segnalata la decadenza dalla carica, dichiarata dall'organo amministrativo, dei soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo delle società o stabili organizzazioni in Italia iscritte nell'Elenco.
La comunicazione di variazione dei dati, datata e firmata, e accompagnata dalla copia del documento d'identità del sottoscrittore deve essere trasmessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzi postali similari a:
Banca d'Italia
Servizio Supervisione Intermediari Specializzati
Casella Postale n. 298
UFFICIO POSTALE ROMA V.R.
00187 ROMA
Persone fisiche
La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilità in capo alle persone fisiche iscritte è causa di cancellazione dall'Elenco.
Società
La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilità in capo a taluno dei soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo presso società italiane ovvero stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri, iscritte nell'Elenco, comporta la decadenza dalla carica. La decadenza è dichiarata dall'organo amministrativo ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 109 del TUB e delle relative disposizioni di attuazione.
La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilità in capo a taluno dei partecipanti al capitale delle società iscritte nell'Elenco comporta l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 108 dello stesso Testo unico e nelle relative disposizioni di attuazione. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del TUB a motivo della mancanza dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, sono immediatamente comunicate alla Banca d'Italia.