Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di agenzia in attività finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065,82 a 10.329,14 (art. 7 DM 485/2001).
Per tutte le violazioni delle disposizioni contenute nel TUB si applica la procedura sanzionatoria di cui all'art. 145 TUB come previsto dal Provvedimento della Banca d'Italia del 25.6.2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 159, 9 luglio 2008 - Serie generale.
Si rammenta che, a norma dell'art. 133, comma 1, del TUB, l'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "banca", "banco", "credito", "risparmio" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria è vietato a soggetti diversi da banche. Qualora si intenda pubblicizzare la denominazione di una ditta individuale, si rende necessario indicare anche l'esatta specificazione del nome e del cognome integrali dell'iscritto all'elenco nonché del relativo numero d'iscrizione.
La parola credito o locuzioni derivate può tuttavia essere utilizzata se nella denominazione o ragione sociale è prevista anche l'indicazione "agenzia in attività finanziaria" , "agente in attività finanziaria", che qualifica esattamente l'attività svolta dal soggetto.