Disciplina dell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 25 settembre 1999, n.374.
L'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 (di seguito: "d.lgs. n. 374/1999") stabilisce che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un Elenco istituito presso l'Ufficio Italiano dei Cambi (di seguito "UIC").
Nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2001, n. 485 (di seguito: "Regolamento"), secondo quanto previsto nello stesso articolo 3 del d.lgs. n. 374/1999, viene specificato il contenuto dell'agenzia in attività finanziaria esercitata nei confronti del pubblico, sono stabilite le condizioni di compatibilità con lo svolgimento, da parte degli agenti, di altre attività professionali, viene disciplinato l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero e, infine, vengono indicati i requisiti patrimoniali e di forma giuridica per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il presente Provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del d.lgs. n. 374/1999 e dell'articolo 3, comma 5, del Regolamento. In esso vengono indicati la procedura e i termini per l'iscrizione nell'Elenco degli agenti in attività finanziaria, per la cancellazione e ogni ulteriore comunicazione, nonché le forme di pubblicità dell'Elenco.
A mente dell'articolo 2 del Regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria ed è conseguentemente tenuto a iscriversi nel relativo elenco chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale o in quello speciale previsti dagli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito: "Testo unico bancario") di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, dello stesso Testo unico, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.
Possono iscriversi nell'Elenco le persone fisiche, le società ed i soggetti diversi dalle persone fisiche, aventi sede legale all'estero in possesso dei requisiti previsti nel d. lgs. n. 374/1999 e nel Regolamento.
In relazione alla previsione dell'articolo 3, comma 5, del d.lgs. n. 374/1999, nell'incarico conferito dall'intermediario finanziario a persone giuridiche devono essere specificati i nominativi delle persone fisiche per mezzo delle quali l'attività di agenzia viene svolta.
Le attività finanziarie previste nell'articolo 106 del Testo unico bancario, il cui svolgimento è riservato agli intermediari iscritti nell'Elenco generale o in quello speciale citati, sono:
Il contenuto di tali attività è specificato nel decreto ministeriale 6 luglio 1994, emanato ai sensi dell'articolo 106, comma 4, lettera a), del Testo unico bancario, e successive modificazioni ed integrazioni.
Secondo l'articolo 2, comma 2, del Regolamento, non svolgono agenzia in attività finanziaria e, dunque, non sono tenuti all'iscrizione nell'Elenco:
I soggetti iscritti nell'Elenco possono esercitare, oltre all'agenzia in attività finanziaria, unicamente attività strumentali e connesse e attività compatibili (articolo 5 del Regolamento).
E' strumentale l'attività che ha rilievo esclusivamente ausiliario a quella di agenzia; è connessa l'attività accessoria che consente di sviluppare l'attività di agenzia.
Sono compatibili con l'agenzia in attività finanziaria:
Le limitazioni in considerazione non si applicano agli agenti in attività finanziaria che offrono esclusivamente il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire (money transfer) i quali, dunque, possono svolgere altre attività, oltre a quella di agenzia, senza specifiche limitazioni.
Limitatamente all'attività di mediazione creditizia esercitata congiuntamente a quella di agenzia in attività finanziaria, essa non può avere ad oggetto contratti di finanziamento riferibili allo stesso intermediario dal quale si è ricevuto l'incarico di agenzia.
Agli agenti in attività finanziaria si applicano, in particolare, le seguenti disposizioni:
Agli agenti in attività finanziaria si applicano le disposizioni in materia di antiriciclaggio contenute nel d.lgs. n. 374/1999, recanti, in particolare:
Le modalità dell'identificazione e della registrazione, nonché le linee di indirizzo per l'individuazione delle operazioni sospette, sono indicate nel regolamento ministeriale previsto dall'articolo 4, comma 8, del d.lgs. n. 374/1999.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 374/1999, inoltre, l'UIC, ai fini dell'analisi dei flussi finanziari, può indicare i dati registrati ai sensi dell'articolo 4 dello stesso d.lgs. n. 374/1999, che devono essere comunicati periodicamente ed accedere direttamente ai dati stessi.
Possono iscriversi nell'Elenco:
Entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda di iscrizione l'UIC provvede, sulla base delle informazioni fornite e della documentazione eventualmente prodotta, all'iscrizione ovvero nega l'iscrizione stessa con provvedimento motivato, dandone comunicazione al soggetto istante.
Il termine indicato è sospeso qualora l'UIC chieda ulteriori informazioni a integrazione della documentazione prodotta e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni richieste.
Decorso il termine indicato, la domanda deve ritenersi accolta.
a) La domanda di iscrizione è presentata avvalendosi dell'allegato modello UIC/AG - A che forma parte integrante del presente Provvedimento. Ad esso deve essere allegata copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore, nonché l'informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
La persona fisica indica nella domanda di iscrizione i propri dati identificativi: il cognome e il nome, il comune ovvero lo Stato estero di nascita, la data di nascita, il sesso (M per maschio, F per femmina), il codice fiscale, la cittadinanza, il domicilio in Italia, ove disponibili, il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica.
b) Nella domanda di iscrizione la persona fisica deve dichiarare:
c) Ad integrazione della domanda di iscrizione e per finalità conoscitive dell'UIC va inoltre indicato:
Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri la valutazione dei requisiti di onorabilità è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.
a) La domanda di iscrizione è presentata avvalendosi dell'allegato modello UIC/AG - B che forma parte integrante del presente Provvedimento. Ad esso deve essere allegata la copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, nonché l'informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Possono iscriversi nell'Elenco le società in possesso dei requisiti patrimoniali e di forma giuridica previsti nel Codice Civile e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede legale in uno Stato estero.
Per le stabili organizzazioni in Italia di soggetti aventi la sede legale in paesi extracomunitari l'iscrizione è subordinata al riscontro dell'adeguamento del paese di origine ai principi e alle cautele espressi nelle Raccomandazioni emesse dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) in materia di riciclaggio di denaro di provenienza illecita.
Nella domanda d'iscrizione devono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, la natura giuridica, secondo la codifica riportata nella tabella allegata al presente Provvedimento, il codice fiscale ed il numero di iscrizione nel Registro delle imprese.
In relazione alla sede legale di soggetto italiano ovvero alla stabile organizzazione in Italia di soggetto avente sede legale all'estero, devono essere riportate le informazioni relative a: indirizzo, CAP, comune, provincia; ove disponibili, il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica. I soggetti esteri devono indicare lo Stato in cui è ubicata la sede legale.
In relazione al legale rappresentante, devono essere indicati: il cognome, il nome, il comune o lo Stato estero di nascita, la data di nascita, il sesso (M per maschio, F per femmina), il codice fiscale.
Deve altresì risultare con chiarezza che l'oggetto sociale prevede l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria. Ad eccezione dei soggetti che intendono offrire esclusivamente il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire, l'oggetto sociale non può prevedere lo svolgimento congiunto di attività diverse da quelle indicate nell'articolo 5 del Regolamento.
Deve essere, altresì, allegato l'elenco dei soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo, dei partecipanti al capitale, nonché l'attestazione relativa all'oggetto sociale.
b) Nella domanda di iscrizione deve essere attestato:
Visto l'articolo 3, comma 3, lett. b), n. 2), del d.lgs. n. 374/1999, nonché i decreti del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, nn.516 e 517:
c) Ad integrazione della domanda di iscrizione e per finalità conoscitive dell'UIC va inoltre indicato:
La domanda di iscrizione può essere corredata da documentazione comprovante le informazioni richieste (esempio: certificato storico della Camera di Commercio, atto costitutivo, bilancio d'esercizio).
Le persone fisiche iscritte devono comunicare all'UIC, avvalendosi dell'allegato modello UIC/AG - VAR - A, che forma parte integrante del presente Provvedimento, il venir meno dei requisiti di onorabilità nonché ogni variazione delle informazioni fornite in sede di iscrizione in Elenco.
La comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dal momento in cui si verifica la variazione oggetto della comunicazione stessa.
Il legale rappresentante della società ovvero della stabile organizzazione in Italia di soggetto estero deve comunicare all'UIC, avvalendosi dell'allegato modello UIC/AG - VAR - B, che forma parte integrante del presente Provvedimento, ogni variazione delle informazioni fornite in sede di iscrizione in Elenco.
La comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni dal momento in cui si verifica la variazione oggetto della comunicazione stessa.
Per le comunicazioni relative alla perdita dei requisiti di onorabilità si applicano le disposizioni contenute nella Parte III del presente Provvedimento.
Entro un anno dall'iscrizione in Elenco i soggetti iscritti trasmettono all'UIC, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Regolamento, dichiarazione di effettivo svolgimento dell'attività di agenzia, avvalendosi dell'allegato modello UIC/AG - VIG, indicando la ragione sociale, il codice fiscale e il codice ABI degli intermediari preponenti.
Entro il 30 marzo di ogni anno successivo, i soggetti iscritti nell'Elenco presentano all'UIC una dichiarazione, redatta avvalendosi dell'allegato modello UIC/AG - VIG, nella quale attestano che l'agenzia in attività finanziaria viene effettivamente svolta, indicando la ragione sociale, il codice fiscale e il codice ABI degli intermediari preponenti.
Limitatamente alle persone fisiche che svolgono l'attività conformemente a quanto previsto nell'articolo 3, comma 5, del d.lgs. n. 374/1999, la predetta attestazione deve indicare la ragione sociale, il codice fiscale e il numero d'iscrizione nell'Elenco delle società iscritte nell'ambito delle quali esse operano.
L'Elenco degli agenti in attività finanziaria contiene le seguenti indicazioni:
L'Elenco degli agenti in attività finanziaria viene pubblicato sul sito Internet dell'UIC (www.uic.it).
Gli agenti in attività finanziaria devono possedere i requisiti di onorabilità indicati, ai sensi degli articoli 108 e 109 del Testo unico bancario, dai decreti del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, nn.516 e 517.
Tali requisiti devono essere posseduti:
Nel caso in cui partecipante al capitale ai sensi della lettera d) sia una società o un ente, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dai soggetti che svolgono in essi funzioni di amministrazione.
Entro il 30 marzo di ogni anno le persone fisiche iscritte ovvero il legale rappresentante delle società iscritte attestano all'UIC la permanenza dei requisiti di onorabilità attraverso il modello UIC/AG - VIG, che forma parte integrante del presente Provvedimento.
La responsabilità della verifica della esistenza e della permanenza dei requisiti di onorabilità è rimessa, per le società e le stabili organizzazioni di soggetti esteri, all'organo amministrativo, che vi procede ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico bancario e delle relative disposizioni di attuazione.
La verifica dei requisiti in questione deve essere effettuata in occasione della nomina di nuovi esponenti ovvero dell'acquisto di partecipazioni o quote da parte di nuovi soggetti e comunque con cadenza almeno annuale. Al modello UIC/AG - VIG deve essere allegata copia del verbale illustrativo della verifica compiuta.
Tra le tipologie di documenti che possono essere presi in considerazione nell'effettuazione della verifica dei requisiti di onorabilità si indicano, a titolo esemplificativo:
a) La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilità in capo alle persone fisiche iscritte è causa di cancellazione dall'Elenco. Essa deve essere comunicata all'UIC entro trenta giorni con il modello UIC/AG - VAR - A.
b) La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilità in capo a taluno dei soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo presso società italiane iscritte nell'elenco comporta la decadenza dalla carica.
La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilità in capo a taluno dei soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di direzione presso stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri iscritte nell'Elenco comporta la decadenza dalla carica.
La decadenza è dichiarata dall'organo amministrativo ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 109 del Testo unico bancario e delle relative disposizioni di attuazione. La decadenza dalla carica deve essere comunicata all'UIC entro trenta giorni con il modello UIC/AG - VAR - B.
c) La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilità in capo a taluno dei partecipanti al capitale delle società iscritte nell'Elenco comporta l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 108 dello stesso Testo unico e nelle relative disposizioni di attuazione. Tale circostanza deve essere comunicata all'UIC entro trenta giorni con il modello UIC/AG - VAR - B.
Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del Testo unico bancario a motivo della mancanza dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, sono immediatamente comunicate all'UIC.
La domanda di cancellazione è effettuata avvalendosi dell'allegato modello UIC/AG - CAN, che forma parte integrante del presente Provvedimento, sottoscritta dall'interessato o dal legale rappresentante (ovvero, nei casi previsti nel successivo punto c), dal liquidatore o dal curatore fallimentare).
La cancellazione dall'Elenco può essere richiesta, su istanza di parte, nelle seguenti ipotesi:
La domanda di cancellazione può essere corredata da documentazione comprovante le motivazioni della cancellazione richiesta.
Qualora siano riscontrate gravi violazioni di legge, di norme del d.lgs. n. 374/1999, o delle disposizioni emanate ai sensi di esso, l'UIC contesta gli addebiti all'interessato.
Entro trenta giorni dalla contestazione, l'interessato può presentare deduzioni.
Valutate le eventuali deduzioni, l'UIC può proporre la cancellazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze che la dispone con provvedimento motivato.
Nel Regolamento sono disciplinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del d.lgs. n. 374/1999, due ipotesi nelle quali può essere disposta la sospensione cautelare dall'Elenco:
La sospensione di cui al n.1) è disposta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta dell'UIC, per un periodo massimo di sessanta giorni. La sospensione di cui al n.2) è disposta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta dell'UIC e previa comunicazione all'interessato e conserva la sua efficacia fino alla definizione del giudizio; essa cessa nel caso in cui sia emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non doversi procedere, di assoluzione o di annullamento della precedente condanna, ancorché con rinvio, ovvero nel caso di provvedimento di revoca della misura di prevenzione.
L'adozione del provvedimento di sospensione viene proposta qualora, sulla base delle informazioni disponibili, vi sia motivo di ritenere che possa essere compromesso il regolare svolgimento dell'attività ovvero possano continuare o aggravarsi le violazioni contestate o gli effetti di esse.
Per effetto della sospensione è inibito lo svolgimento dell'attività di agenzia.
L'UIC dispone d'ufficio la cancellazione in caso di accertata inattività protrattasi per oltre un anno e nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di effettivo svolgimento dell'agenzia in attività finanziaria, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Regolamento.
Nell'espletamento della loro attività, gli agenti osservano le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esercizio dell'attività finanziaria dell'intermediario per conto del quale operano e, pertanto, forniscono agli intermediari preponenti tutte le informazioni necessarie per consentire a questi ultimi di verificare la correttezza dell'attività svolta.
L'agente in attività finanziaria, al momento del primo contatto con i potenziali clienti:
Secondo quanto previsto nell'articolo 8 del decreto legge 25 settembre 2001, n.350 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 e nel Provvedimento della Banca d'Italia del 21 gennaio 2002, gli agenti in attività finanziaria hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro sospette di falsità e di trasmetterle senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; nei casi di ritiro dovrà essere compilato un verbale avvalendosi degli appositi moduli e delle istruzioni allegate al Provvedimento della Banca d'Italia del 21 gennaio 2002.
Le dichiarazioni previste nel presente Provvedimento sono rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. I cittadini di altri Stati possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del citato Testo unico, nei limiti stabiliti dall'articolo 3 del medesimo provvedimento.
Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 71 del richiamato Testo unico, è prevista l'effettuazione di idonei controlli delle dichiarazioni sostitutive rese, da effettuarsi anche a campione, nonché in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle stesse. Inoltre, ai sensi dell'articolo 76 del Testo unico citato, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
L'UIC si riserva di predisporre strumenti software di "data-entry" per facilitare l'effettuazione delle comunicazioni previste dal presente Provvedimento.
Roma, 11 luglio 2002
Il Presidente
| SNC | Società in Nome Collettivo |
| SAS | Società in Accomandita Semplice |
| SRL | Società a Responsabilità Limitata |
| SPA | Società Per Azioni |
| SAPA | Società in Accomandita per Azioni |
| SCRL | Società Cooperativa a Responsabilità Limitata |
| SCRI | Società Cooperativa a Responsabilità Illimitata |
| PLC | Private Limited Company |
| GMBH | Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung |
| SARL | Societé À Responsabilité Limitée |
| SL | Sociedad de responsabilidad Limitada |
| LDA | Sociedade por quotas |
| BV | Besloten Vennotschap met beperkte aansprakelijkheid |
| LTDC | LimiTeD Company |
| AG | AktienGesellschaft |
| SA | Société Anonyme |
| SAN | Sociedad Anonima |
| SANO | Sociedade ANOnima |
| NV | Naamloze Vennootschap |
| PL | Limited Partnership |
| KG | KommanditGesellschaft |
| SCS | Société en Commandite Simple |
| SENC | Sociedad EN Comandita simple |
| CTA | Sociedade em ComandiTA simples |
| CV | Commanditaire Vennootschap |
| LPC | Limited Partnership with a share Capital |
| KGAA | KommanditGesellschaft Auf Aktien |
| SCA | Société en Commandite par Actions |
| SCAP | Sociedad Comandotaria Por Acciones |
| SCAA | Socidade em Comandita por Accaes |
| CVA | Commanditaire Vennootschap op Aandeleen |
| GBR | Gesellschaft des Buergerlichen Rechts |
| SC | Société Civile |
| SCI | Sociedad Civil |
| SCIV | Sociedade CIVil |
| MS | MaatSchap |
| UP | Unlimited Partnership |
| OHG | Offene HandelsGesellschaft |
| SNCO | Société en Nom Collectif |
| SRC | Sociedad Regular Colectiva |
| SNCL | Sociedade em Nome CoLectivo |
| VOF | Vennootschap Onder Firma |
| **** | Altra specie giuridica estera |
01 Direttore generale o equivalente
03 Sindaco effettivo
04 Sindaco supplente
05 Presidente collegio sindacale
06 Amministratore
07 Presidente consiglio d'amministrazione
08 Vicepresidente consiglio d'amministrazione
09 Amministratore delegato
10 Altre cariche
11 Amministratore unico
12 Accomandante
01 Morte o sopravvenuta incapacità
02 Dimissioni
03 Fine incarico
04 Decadenza (articolo 109, comma 2, del Testo unico bancario)
05 Sospensione dall'incarico (articolo 109, comma 3, del testo unico bancario)
06 Altra causale (specificare)