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Parere del 21 agosto 2003

Necessità del conferimento di un incarico di agenzia, mandato o di altra forma di collaborazione da parte di intermediari finanziari per l'esercizio dell'attività di agenzia finanziaria

Al fine di evitare indesiderati equivoci negli operatori del settore, tenuto anche conto delle conseguenze di natura penale connesse all'abusivo esercizio dell'attività di agenzia finanziaria ex art. 3 del D. Lgs. n. 374/99, si ritiene opportuno rammentare che lo svolgimento dell'attività de qua, per il quale è indispensabile l'iscrizione nell'Elenco previsto dallo stesso art.3, presuppone il conferimento di un incarico di agenzia, mandato o di altra forma di collaborazione comunque denominata da parte di intermediari finanziari iscritti nell'Elenco generale o nell'Elenco speciale rispettivamente previsti dagli artt.106 e 107 del Testo Unico bancario. Tali intermediari, dunque, non possono conferire incarichi aventi ad oggetto la promozione di contratti riconducibili alle attività finanziarie previste dall'art.106 del Testo Unico bancario a soggetti diversi dagli agenti in attività finanziaria iscritti nel relativo Elenco.

Gli incarichi conferiti a soggetti diversi da persone fisiche, iscritti nell'Elenco degli agenti in attività finanziaria, possono essere espletati da questi ultimi attraverso propri dipendenti o collaboratori. In tali casi, nonché in ogni altra circostanza nella quale gli agenti preposti intendano avvalersi di propri dipendenti o collaboratori per l'espletamento dell'incarico, questi ultimi devono essere a loro volta iscritti nell'Elenco degli agenti in attività finanziaria; ciò al fine di evitare che, attraverso la scissione tra preposizione e attività di promozione e la loro attribuzione a soggetti diversi, possano realizzarsi forme di elusione della disciplina in considerazione. Inoltre, l'agente preposto deve previamente informare l'intermediario preponente dell'intendimento di avvalersi di soggetti terzi per lo svolgimento dell'incarico conferito, indicandone le generalità e gli estremi dell'iscrizione nell'Elenco previsto dall'art.3 del D. Lgs. n.374 del 1999. L'intermediario preponente, eseguite le necessarie verifiche, comunica all'agente la propria approvazione all'espletamento dell'incarico nei termini prospettati.


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