In fase di stesura del Provvedimento UIC del 21 dicembre 2001, al fine di tener conto dell'esistente e, cioè, della circostanza che i cambiavalute attivi sul territorio nazionale esercitavano già, in via connessa, in seno al regime autorizzatorio pregresso, l'attività di "money transfer", si è ritenuto di indicare nella Parte I, Paragrafo 2, del Provvedimento, fra le attività connesse a quella di cambiavalute, "a titolo indicativo, anche l'agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 25 settembre 1999, n.374".
Poiché tale indicazione, per la sua genericità, si presta ad essere interpretata come abilitazione all'esercizio, da parte dei cambiavalute, dell'intera gamma di attività finanziarie riservate agli agenti, si precisa, con riferimento al quinto capoverso del citato Paragrafo 2, che rientra fra le attività connesse a quella di cambiavalute solo l'attività di agenzia in attività finanziaria limitata alla prestazione del servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire (money transfer).