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Comunicato della Banca d'Italia
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006)

Attività bancaria fuori sede

Le vigenti disposizioni di vigilanza sull'attività bancaria fuori sede prevedono che le banche possano effettuare la promozione e il collocamento dei prodotti e servizi bancari e finanziari - che non configurano strumenti finanziari o servizi di investimento disciplinati dal Testo Unico della Finanza - utilizzando propri dipendenti e promotori finanziari nonché altre banche o SIM e le rispettive reti di promotori finanziari, imprese ed enti di assicurazione e i rispettivi agenti assicurativi, intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del Testo Unico Bancario e i rispettivi agenti in attività finanziaria; limitatamente alle operazioni di credito al consumo, possono essere utilizzati come collocatori anche i fornitori dei beni per i quali viene effettuato l'affidamento (cfr. Istruzioni di Vigilanza, Tit. III, Cap. 2, sez. III e la comunicazione della Banca d'Italia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2002).

L'evoluzione delle modalità di distribuzione dei prodotti bancari e l'introduzione di nuove figure professionali, che operano nel campo dell'intermediazione finanziaria, in regime di riserva di attività, hanno indotto la Banca d'Italia a modificare la richiamata disciplina bancaria in materia di offerta fuori sede in un'ottica di semplificazione della stessa e di valorizzazione dell'autonomia imprenditoriale e organizzativa delle banche.

In particolare, nel rispetto della specifica disciplina eventualmente prevista per ciascuna categoria di soggetti incaricati, le banche potranno avvalersi ai predetti fini di propri dipendenti e promotori finanziari nonché di altre banche o SIM, di imprese ed enti di assicurazione, di agenti assicurativi, di intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del Testo Unico Bancario, di agenti in attività finanziaria, nonché di altri soggetti convenzionati che svolgano in via principale un'attività professionale o commerciale, cui é funzionale la distribuzione di prodotti bancari.

Si conferma che l'operatività cui si fa riferimento nelle presenti disposizioni consiste esclusivamente nella ¨promozione¨ di prodotti e servizi bancari, intesa come pubblicizzazione e consulenza nei confronti di potenziale clientela, nonché nel ¨collocamento¨ dei medesimi, che si sostanzia nella raccolta delle proposte contrattuali firmate dai clienti, in una prima eventuale istruttoria e nel successivo inoltro della proposta stessa alla banca.

Resta fermo, inoltre, che l'offerta fuori sede di strumenti finanziari e servizi di investimento da parte delle banche esula dai contenuti della presente comunicazione, essendo disciplinata dal Testo Unico della Finanza (Parte II, titolo II, capo IV) e dalle relative norme di attuazione.

Nel nuovo quadro regolamentare assume particolare rilievo la selezione in concreto dei soggetti incaricati di offrire fuori sede prodotti bancari, in quanto avvalersi di canali distributivi diversificati, se da un lato consente una maggiore capillarità dell'offerta, dall'altro comporta rischi aggiuntivi. É quindi necessario che le banche conducano un'attenta valutazione della coerenza delle scelte effettuate con le strategie aziendali e con i rischi che si intendono assumere.

In linea con i principi contenuti nelle Istruzioni di vigilanza in materia di controlli interni, le banche dovranno svolgere un'approfondita analisi delle implicazioni che le modalità distributive adottate potranno comportare sui sistemi aziendali di valutazione e di controllo dei rischi.

Dovranno, altresi', essere attentamente considerate le capacità professionali e i presidi operativi assicurati dal soggetto incaricato, soprattutto se quest'ultimo non svolga in via esclusiva attività nel settore finanziario, al fine di evitare il verificarsi di situazioni di conflitto o confusione tra l'operatività propria e quella svolta per conto e nell'interesse della banca.

Assume rilievo, inoltre, la necessità di prevenire i rischi insiti nella scissione tra responsabilità della banca e svolgimento del servizio di distribuzione da parte di soggetti terzi. In relazione a ciò, l'incarico dovrà essere formalizzato in un contratto scritto che definisca condizioni, contenuti e limiti dell'operatività, con particolare riguardo ai livelli quali-quantitativi del servizio, alla predisposizione di un adeguato sistema di reporting dell'attività svolta, al rispetto degli obblighi di trasparenza e di riservatezza, all'attribuzione dei rischi connessi all'esecuzione delle operazioni. Le previsioni contrattuali devono chiaramente delimitare la portata dell'incarico in conformità delle richiamate nozioni di promozione e collocamento; nel caso di operazioni di finanziamento, il contratto deve precisare che la valutazione del merito creditizio resta di esclusiva competenza della banca.

Andranno anche adottate clausole contrattuali e concrete modalità operative idonee ad assicurare condizioni di efficiente e corretto svolgimento delle relazioni con l'utenza (la clientela, in particolare, deve poter individuare in maniera univoca la controparte bancaria con cui viene in contatto).

L'affidamento dell'offerta fuori sede a soggetti esterni non esime la banca da adottare ogni precauzione volta ad assicurare il rispetto delle disposizioni che regolano la distribuzione di prodotti e servizi, tra cui si richiamano la normativa in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e quella di contrasto al riciclaggio nonché le specifiche disposizioni a tutela del consumatore.

Nelle ipotesi in cui le banche decidano di avvalersi di soggetti sottoposti a forme di controllo pubblico (ad esempio mediatori creditizi o agenti in attività finanziaria), esse dovranno accertarsi che l'attività svolta per conto delle medesime, non contrasti con la specifica disciplina che regola tali soggetti. In particolare, nel caso in cui le banche si avvalgano di mediatori creditizi, si richiamano le indicazioni contenute nella citata comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2002, secondo cui l'attività di mediazione può essere svolta - nel rispetto della normativa di settore - anche sulla base di apposite convenzioni con la banca, a condizione che il contenuto delle medesime sia tale da non compromettere i requisiti di neutralità e indipendenza del mediatore (andranno ad esempio evitate clausole che impongano a quest'ultimo di operare in via esclusiva per la banca).

Per quanto riguarda gli agenti in attività finanziaria, si tratta, come noto, di soggetti iscritti in un apposito elenco in quanto incaricati da uno o più intermediari finanziari ex art. 106 o 107 del TUB di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, TUB, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.

In proposito, essendo pervenuti diversi quesiti, si precisa che gli agenti in attività finanziaria, ai sensi della disciplina di settore (decreto ministeriale n. 485 del 2001), oltre a stipulare contratti di agenzia solo con intermediari finanziari ex art. 106 o 107 TUB, possono svolgere in rapporto diretto con le banche esclusivamente la promozione dei contratti stipulati dalle banche stesse nell'esercizio delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, del TUB. Cio' posto, si ritiene che gli agenti in attività finanziaria, per effetto del citato decreto ministeriale, non possano svolgere per conto delle banche attività di promozione di prodotti bancari diversi da quelli di cui all'art. 106, comma 1, del TUB, né attività di collocamento di qualsivoglia prodotto bancario. In vista di un ampliamento in tal senso della disciplina degli agenti, la Banca d'Italia ha interessato il Ministero dell'economia; si precisa che l'ampliamento prospettato non riguarderebbe la possibilità di stipulare contratti di agenzia tra banche e agenti, possibilità che resterebbe comunque esclusa. Si conferma infine - ove non diversamente disciplinato con la presente comunicazione - quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza sull'attività bancaria fuori sede richiamate in premessa. Il contenuto della presente comunicazione verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


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