Avviso
Il decreto legislativo n. 141/2010 e successive modifiche prevede che la Banca d'Italia cessi la tenuta dell'elenco degli agenti in attività finanziaria al termine del periodo transitorio definito dal combinato disposto degli artt. 26, comma 4, e 28, comma 1-bis.
Pertanto, dal 1° gennaio 2013, possono continuare ad esercitare, in base alla previgente disciplina:
- l'attività di agenzia in attività finanziaria, le persone fisiche e le società iscritte nel vecchio elenco tenuto dalla Banca d'Italia che hanno presentato, entro il 31 ottobre 2012, domanda di iscrizione nei nuovi elenchi tenuti dall'Organismo degli agenti e mediatori, fino alla data di iscrizione o di rigetto della istanza stessa da parte dell'OAM. Le società possono avvalersi di persone fisiche già iscritte nei vecchi elenchi a condizione che siano state segnalate come collaboratori nell'istanza presentata all'OAM. Nella presente sezione è pubblicato l'elenco aggiornato dei soggetti che beneficiano del richiamato regime transitorio;
- esclusivamente l'attività di agenzia nei servizi di pagamento, tutti gli altri soggetti iscritti al 31/12/2012 nel vecchio elenco tenuto dalla Banca d'Italia, fino a 30 giorni dopo l'entrata in vigore del Regolamento del Ministero dell'Economia e delle finanze previsto dall'art. 124-quater, comma 6 del T.U. bancario ovvero fino all'accoglimento o al rigetto da parte dell'OAM dell'istanza di iscrizione nella sezione speciale riservata agli agenti nei servizi di pagamento, qualora l'istanza sia presentata entro il predetto termine di 30 gg.
Elenco degli agenti persone fisiche e società iscritte nel vecchio elenco che hanno presentato domanda all'OAM entro i termini previsti, con procedimento d'iscrizione non concluso al 31.12.2012.
Elenco delle persone fisiche, iscritte nel vecchio elenco degli agenti in attività finanziaria, segnalati come collaboratori da società che hanno presentato domanda all'OAM, entro i termini previsti, con procedimento d'iscrizione non concluso al 31.12.2012.