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Intermediari finanziari art. 106 TUB, Confidi, Agenti in attività finanziaria, Mediatori creditizi e Operatori professionali in oro

Attenzione

Il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, modificato dal D.lgs. n. 218/2010, riforma, in attuazione della Direttiva comunitaria n. 48/2008, la disciplina del credito al consumo.

Il decreto contiene una profonda rivisitazione della normativa relativa agli intermediari finanziari e agli altri operatori del settore finanziario i cui effetti si manifesteranno gradualmente secondo i termini e le modalità dettate dalle disposizioni transitorie.

Le informazioni presenti su questo sito verranno pertanto via via aggiornate per tenere conto dei diversi contenuti della riforma che richiederà, tra l'altro, l'emanazione di diverse norme secondarie.

Nella sezione dedicata ad ogni tipologia di operatore vengono segnalati i primi effetti del provvedimento.


Dal 1° gennaio 2008 la Banca d'Italia ha assunto la gestione e le connesse verifiche degli Albi ed Elenchi relativi agli Intermediari finanziari ex art.106 TUB e relative sezioni, agli Agenti in attività finanziaria, ai Mediatori creditizi e agli Operatori professionali in oro.

I poteri e gli interventi di controllo della Banca d'Italia, finalizzati a verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti per l'iscrizione, oltre che la conformità alla normativa di settore, sono differenziati per soggetto e, comunque, meno estesi rispetto a quelli previsti per gli intermediari sottoposti a vigilanza prudenziale.

In particolare, i consorzi di garanzia collettiva dei fidi di cui all'art. 155, comma 4, del TUB sono espressamente sottratti all'applicazione delle disposizioni del Titolo V del TUB relative agli intermediari finanziari e la loro operatività non è sottoposta al regime di vigilanza prudenziale della Banca d'Italia, che viene invece esercitato nei confronti dei confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs. 385/93.

I confidi iscritti ai sensi dell'art. 155, comma 4, del TUB nell'apposita sezione dell'elenco generale, possono svolgere esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi che consiste nella "prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie" volta a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese associate al credito di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario (art. 13, comma 1, del D.L. n. 269/2003 convertito in legge dalla L. n. 326/2003). A tali operatori è pertanto precluso l'esercizio di prestazioni di garanzie diverse da quelle indicate e, in particolare, nei confronti del pubblico nonché l'esercizio delle altre attività riservate agli intermediari finanziari ex art.106.

 



  • Questa sezione ospita i comunicati stampa della Banca d'Italia in ordine cronologico, le notizie su temi di rilevanza per l'Istituto, l'agenda degli eventi, le procedure di accreditamento e le richieste di informazioni dei giornalisti, il calendario delle pubblicazioni statistiche, foto gallery e video gallery.
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