Nella presente sezione sono pubblicate linee guida applicative delle “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” con riferimento a quesiti posti.
(Titolo II, Parte Seconda, Capitolo 1, Sezione IV, par.3 e Titolo III, Capitolo 1, Sezione II, par. 3.2.1).
La Circ. 263 prevede l'esistenza di adeguate metodologie di stress testing tra i requisiti per l'autorizzazione ad utilizzare sistemi IRB ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito. Al tempo stesso, nell'ambito della disciplina sul processo di controllo prudenziale è previsto che le banche effettuino prove di stress per una migliore valutazione della loro esposizione ai rischi, dei relativi sistemi di attenuazione e controllo e, ove ritenuto necessario, dell'adeguatezza del capitale interno.
In relazione a ciò, è stato chiesto:
1. se, ai fini dell'autorizzazione sia sufficiente disporre di idonee metodologie per la realizzazione delle prove di stress nel contesto della misurazione dei rischi di credito per il calcolo dei requisiti patrimoniali ("primo pilastro") o se sia anche necessario disporre di quelle richieste dalla normativa in merito al processo di controllo prudenziale ("secondo pilastro");
2. con riferimento al rischio di credito, quale differenza vi sia tra prove di stress ai sensi, rispettivamente, di primo e di secondo pilastro;
3. su quali fattori di rischio è necessario condurre prove di stress nel contesto della misurazione dei rischi di credito per il calcolo dei requisiti patrimoniali e quando può definirsi recessiva una fase del ciclo economico;
4. se un modello che stima la relazione tra uno dei fattori di rischio (ad esempio, la PD) e una singola variabile economica (ad esempio, il PIL) possa essere considerato adeguato per la conduzione di analisi di scenario.
A tale riguardo, si fa presente quanto segue:
1. La presenza di adeguate metodologie di stress test per il rischio di credito costituisce, nell'ambito del primo pilastro, un requisito per l'autorizzazione all'utilizzo dei sistemi IRB (Circolare 263, Titolo II, Capitolo 1, Parte Seconda, Sezione IV, par. 3). Sul piano formale non è quindi necessario, al momento della richiesta di autorizzazione, dimostrare di disporre di prove di stress relative anche agli altri rischi da sottoporre a valutazione nell'ambito dell'ICAAP.
2. Si sottolinea, innanzitutto, quanto già indicato dalla Circ. 263: la presenza di metodologie di stress test costituisce requisito per l'ottenimento dell'autorizzazione, mentre la valutazione dei risultati delle prove di stress rientra nell'ambito del processo di controllo prudenziale. In sede di istruttoria delle istanze di autorizzazione ad utilizzare sistemi IRB a fini prudenziali viene quindi verificata la sussistenza delle prove di stress e ne vengono valutate le ipotesi di fondo, le scelte metodologiche e gli aspetti organizzativi e procedurali; l'accertamento di eventuali carenze può condurre, come nel caso di tutti gli altri requisiti, all'adozione di misure di natura patrimoniale (add-on).
Nell'ambito del processo di controllo prudenziale occorre distinguere due casi: 1) il capitale interno a fronte del rischio di credito coincide con il capitale regolamentare: in altri termini, la banca utilizza le stesse ipotesi teoriche (in termini di correlazioni, soglie di confidenza, orizzonti temporali, probabilità di inadempienza, perdite in caso di inadempienza, esposizione in caso di inadempienza) e la stessa formula di calcolo utilizzate nella determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito; 2) il capitale interno a fronte del rischio di credito non coincide con il capitale regolamentare in quanto la banca si basa su ipotesi teoriche diverse da quelle regolamentari. Nel primo caso, ai fini del processo di controllo prudenziale l'Autorità di vigilanza valuta i risultati delle prove di stress che la banca ha effettuato ai sensi del primo pilastro e che, sul piano metodologico ed organizzativo, sono state esaminate nel corso del processo di autorizzazione all'utilizzo - a fini prudenziali - dei sistemi interni di misurazione del rischio di credito. Nel secondo caso, ai fini delle valutazioni del secondo pilastro la banca deve: a) fornire i risultati delle prove di stress di "primo pilastro"; b) effettuare altre prove di stress specificatamente mirate a sottoporre a capacità di resistenza le ipotesi alternative, diverse da quelle regolamentari, alla base della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di credito (ad esempio, utilizzo di correlazioni stimate direttamente dalla banca). In entrambi i casi, resta ferma l'esigenza di condurre prove di stress anche sul rischio di concentrazione del portafoglio crediti; inoltre, se la banca - nei casi consentiti (1) - aggrega i rischi in modo da tenere conto degli effetti di diversificazione tra i rischi stessi (ipotesi diversa da quella di una perfetta correlazione positiva tra i rischi), vanno effettuate rigorose prove di stress finalizzate a verificare la tenuta di tali ipotesi in periodi di forte perturbazione dei mercati.
3. Ai fini dell'autorizzazione all'utilizzo di sistemi di rating interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, la Circ. 263 richiede che le banche simulino la sensibilità del portafoglio a variazioni estreme ma plausibili di uno o più fattori di rischio mediante: a) analisi di sensitività, per valutare l'adeguatezza del capitale alla variazione di un unico fattore di rischio; b) analisi di scenario, per simulare l'impatto patrimoniale della variazione contemporanea di un insieme di fattori di rischio. Al tempo stesso le prove di stress devono, in particolare: i) essere coerenti con i modelli quantitativi utilizzati dalla banca al fine di una più corretta interpretazione dei risultati delle prove stesse; ii) tenere conto delle specificità del portafoglio della banca e delle relative fonti di rischio (cfr. Titolo II, Parte Seconda, Capitolo 1, Sezione IV, par. 3).
Ciò posto, spetta alla banca, sotto la propria responsabilità, identificare e sottoporre a prove di stress tutti i fattori di rischio rilevanti per la propria operatività, laddove per fattori di rischio si intendono variabili economico-finanziarie ovvero variabili specifiche per l'operatività dell'intermediario la cui variazione può comportare modifiche dell'esposizione al rischio di credito (2). Qualora, nella fase iniziale di applicazione della nuova normativa, la banca ritenga accettabile un'implementazione graduale delle prove di stress anche con riferimento ai fattori di rischio presi in considerazione, è necessario che la banca stessa: 1) includa almeno le ipotesi minimali previste dalla normativa (cfr. successivo punto 4); 2) ne valuti l'impatto su tutti i parametri di rischio (PD, LGD, EAD, a seconda del tipo di modello utilizzato, base o avanzato) in maniera coerente con i modelli quantitativi utilizzati (3). Nondimeno, è necessario che la banca si ponga in tempi brevi nella situazione di poter effettuare analisi di scenario - in modo tale da includere sia scenari storici che scenari ipotetici - prevedendo la variazione contemporanea di più fattori di rischio in modo proporzionato alle caratteristiche della propria operatività (ad esempio, al fine di tenere conto anche dei rischi di liquidità collegati all'operatività in prodotti strutturati complessi).
La Circolare 263 chiede che le prove di stress siano condotte utilizzando shock di diversa entità dei fattori di rischio, ponendo, come criterio minimo, l'obbligo di valutare almeno l'impatto di una lieve recessione (ad esempio, due trimestri consecutivi di crescita nulla del prodotto interno lordo). Anche alla luce di quanto indicato al punto 3, ricade pertanto nella responsabilità delle banche stabilire quale siano le ipotesi quantitative sottostanti le prove di stress e, in particolare, accertare se il criterio minimo ("lieve recessione") sia il più adeguato in relazione ai modelli utilizzati, alla specificità del proprio portafoglio, alle fonti di rischio ad esso relative. Sia in sede di autorizzazione all'utilizzo di sistemi interni per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, sia in sede di successiva verifica del mantenimento dei requisiti alla base dell'autorizzazione la Banca d'Italia può richiedere l'effettuazione di prove di stress sulla base di ipotesi più restrittive.
4. In linea con quanto evidenziato al punto 3, se la banca intende utilizzare il metodo IRB foundation, la prassi proposta (stima dell'impatto della variazione di una singola variabile economica su un singolo parametro di rischio che, nella terminologia adottata, configura un'analisi di sensitività) può essere ritenuta accettabile a condizione che la banca, sotto la propria responsabilità, ne abbia valutato la coerenza con il modello utilizzato, le specificità del portafoglio, le fonti di rischio a cui tale portafoglio risulta esposto. Se invece la banca intende utilizzare il metodo IRB avanzato, è necessario verificare l'impatto dello shock utilizzato su tutti i parametri di rischio oggetto di stima (PD, LGD, EAD). E' da notare, peraltro, che un esercizio di questo tipo rientra tra le analisi di sensitività e non tra le analisi di scenario. Valgono le considerazioni di cui al punto 3 relativamente alla necessità per le banche di dotarsi di quest'ultima tipologia di analisi.
(1) Cfr. Titolo III, Capitolo 1, Sezione II, par. 3.3.
(2) A titolo esemplificativo, tra le prime figurano i tassi di interesse, i tassi di cambio, una fase recessiva del ciclo economico; tra le seconde, la migrazione delle controparti tra le classi di rating, il default di un certo numero di affidati rilevanti.
(3) Ad esempio, laddove un fattore di rischio incorpori già l'effetto di condizioni economiche negative, la conduzione di prove di stress aventi ad oggetto tale fattore è meno essenziale (come nel caso in cui la banca utilizzi una downturn LGD)
(Titolo II, Capitolo 1, Parte Seconda, Sezione V, par. 1 e 3 e Titolo II, Capitolo 2, Parte Prima, Sezione V, par. 3)
Nell'ambito del metodo IRB avanzato, le banche possono scegliere di riconoscere gli effetti delle garanzie personali e, più in generale, degli strumenti di protezione del credito di tipo personale rettificando i parametri di rischio della posizione garantita, a condizione che siano rispettati i requisiti minimi previsti per le garanzie della specie. Nello specifico, le banche possono sostituire la PD del debitore principale con quella del garante (c.d. approccio di sostituzione) ovvero modificare la LGD dell'esposizione creditizia coperta.
Al riguardo, è stato chiesto se la banca è tenuta a calcolare la PD del garante anche nel caso in cui scelga di riconoscere gli effetti delle garanzie personali attraverso aggiustamenti della LGD.
In proposito, assumono rilievo le seguenti disposizioni:
1) ai garanti riconosciuti si applicano le stesse regole previste per i debitori principali in materia di assegnazione del rating ovvero, nel caso di crediti al dettaglio, in materia di assegnazione delle esposizioni a classi o pool e di stima della PD (1);
2) il valore delle attività ponderate per il rischio di credito determinato dopo aver considerato gli effetti di attenuazione delle garanzie personali non deve essere mai inferiore all'importo che si sarebbe avuto nel caso di un'analoga esposizione detenuta direttamente nei confronti del fornitore di protezione.
In relazione a quanto precede, si precisa che la previsione di cui al primo alinea costituisce un requisito per il riconoscimento a fini prudenziali delle garanzie personali, a prescindere dall'approccio di calcolo prescelto (sostituzione della PD o rettifica della LGD). Pertanto, per poter beneficiare del risparmio patrimoniale indotto dalle garanzie personali, la banca è tenuta: i) nel caso di esposizioni verso amministrazioni e banche centrali, intermediari vigilati e imprese, ad attribuire il rating anche al garante, oltre che al debitore principale; ii) nel caso di esposizioni al dettaglio, ad applicare anche al garante gli stessi processi e criteri utilizzati per l'assegnazione a classi o pool dell'esposizione e per la stima della PD.
La ratio della norma è evidente se si considera che il requisito della certezza giuridica delle garanzie - caposaldo della disciplina sulla tecniche di attenuazione del rischio di credito - omologa, nella sostanza, la posizione del garante a quella del debitore principale nei confronti della banca; pertanto, a fronte della riduzione del requisito patrimoniale ottenibile tramite l'utilizzo della garanzia personale, la normativa richiede alla banca di valutare il merito creditizio del garante (al momento dell'assunzione della protezione e per tutta la sua durata) secondo i medesimi criteri utilizzati per il cliente diretto.
Si ha inoltre presente che la disposizione di cui all'alinea 2 è volta a eliminare la possibilità di arbitraggi normativi, quindi ad assicurare parità di trattamento a situazioni di fatto analoghe nella sostanza (esposizione diretta nei confronti del soggetto A; esposizione avente caratteristiche analoghe garantita dal soggetto A). Ricade nella responsabilità della banca assicurare - con le modalità ritenute più opportune - la sussistenza di tale condizione (2).
(1) Cfr. Direttiva 2006/48/CE, Allegato VII, Parte IV, parr. 97 e 99 nonché nuovo Accordo sul Capitale, par. 481. Sul punto, alla prima utile occasione si provvederà ad allineare la Circolare 263 (Titolo II, Capitolo 2, Parte Prima, Sezione V, Paragrafo 3.1) alla dizione letterale della Direttiva riportata nel presente testo.
(2) L'effettuazione del confronto tra le attività ponderate per il rischio di credito relative all'esposizione coperta e quelle di un'analoga esposizione nei confronti del garante può richiedere - a seconda delle metodologie specificamente utilizzate dalla banca - il calcolo dei parametri di rischio (in particolare, PD e LGD) anche con riferimento al garante.
(Titolo II, Parte Seconda, Capitolo 1, Sezione III, par. 3.5)
In base alla norma richiamata, qualora il sistema IRB prescelto dia rilevanza alle valutazioni discrezionali degli esperti di settore nell’attribuzione definitiva del rating, devono essere adottate cautele sul piano organizzativo e procedurale per assicurare l’integrità del processo, evitando che l’attribuzione definitiva del rating possa essere condizionata dall’intervento di soggetti portatori di interessi in conflitto con l’obiettivo di una corretta valutazione del merito creditizio della controparte. Tale conflitto si può configurare, tra l’altro, nelle ipotesi in cui chi attribuisce il rating in via definitiva svolga un’attività valutata in connessione con obiettivi espressi in termini di volumi o di ricavi sugli impieghi (tipicamente i gestori commerciali).
In materia, è stato chiesto di conoscere se sia in linea con le vigenti disposizioni di vigilanza una soluzione che preveda, per le posizioni del segmento regolamentare corporate di più contenuto ammontare, l’attribuzione al gestore commerciale della facoltà di effettuare un "override" di ampiezza limitata. Tutti gli override verrebbero motivati dal gestore secondo una casistica di causali predeterminate. Per le sole posizioni oggetto di “upgrading” sarebbe previsto un obbligatorio intervento di revisione e convalida delle scelte effettuate dal gestore da parte di un soggetto o organo con una collocazione organizzativa di terzietà rispetto sia al gestore commerciale sia al soggetto/organo incaricato della delibera dell’affidamento.
Al riguardo, si osserva che, in linea di principio, le soluzioni organizzative incentrate sull’attribuzione al gestore della relazione di un potere di proposta del rating sono percorribili laddove sia prevista una successiva revisione/convalida delle scelte effettuate dal medesimo gestore da parte di un soggetto/organo terzo che non consegue benefici dalla decisione assunta. Va da sé che, al fine di garantire l’effettività dell’intervento di quest’ultimo, tale impostazione, implica il potere/dovere da parte del soggetto che effettua la “convalida/revisione” del rating proposto - che ha cioè la responsabilità dell’attribuzione in via definitiva del rating al cliente - di valutare in piena autonomia la proposta del gestore e di apportare le eventuali modifiche che dovesse ritenere necessarie.
Per quanto concerne la possibilità che il gestore effettui in autonomia un override peggiorativo, la mancanza di un soggetto incaricato della “convalida/revisione” potrebbe – sempre in linea di principio – essere bilanciata dalla predisposizione di altre contromisure di natura organizzativa e procedurale (che incidano, ad esempio, sull’ampiezza degli “override” consentiti in rapporto alla scala di rating prescelta ovvero sulla tipologia e sull’affidabilità dei controlli di secondo e terzo livello effettuati ex post sull’operato dei gestori). Peraltro, l’adeguatezza di tali contromisure non potrà che essere valutata in concreto dalla Vigilanza caso per caso in relazione, tra l’altro, alle caratteristiche del portafoglio crediti e del sistema di rating interni.
Titolo II, Parte Seconda, Capitolo 1, Sezione III, par. 3.5
È stato chiesto di conoscere se sia in linea con le vigenti disposizioni di vigilanza lo svolgimento di attività di “rating advisory” da parte di una struttura organizzativa della banca presso la quale siano già incardinate la funzione di sviluppo di modelli di rating e l’attività di attribuzione definitiva del rating alla clientela corporate attraverso “override”. Secondo quanto comunicato il “rating advisory” si sostanzia in una attività di consulenza alla clientela finalizzata a rendere note le caratteristiche salienti del sistema di rating, consentendo, pertanto, alla clientela stessa di comprendere le ragioni sottostanti alle condizioni dei finanziamenti offerti nonché di individuare aree su cui impostare azioni volte al miglioramento tecnico-gestionale, così da consentire un miglioramento del proprio rating.
L'attività di “rating advisory” verrebbe svolta attraverso:
- l’effettuazione di colloqui con la clientela da parte del personale della struttura in parola;
- la predisposizione di "tool" di autovalutazione per le imprese, disponibili anche sul sito internet della banca a beneficio di tutti gli interessati. Tali “tool” consentono ad un’impresa, attraverso l’indicazione dei principali dati di natura economico-finanziaria, di conoscere il proprio posizionamento rispetto alle imprese similari e di identificare le proprie aree di debolezza.
In proposito si osserva preliminarmente che le “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” (Circolare della Banca d’Italia n 263 del dicembre 2006) non contengono specifiche previsioni con riferimento alla funzione di “rating advisory”. Nondimeno, la fattispecie rappresentata può essere inquadrata sulla base dei principi in essa contenuti.
A tal fine, va tenuta separata l'attività di “rating advisory”, prestata in modo personalizzato alle imprese clienti sulla base di specifici colloqui, dall'attività di predisposizione di “tool” elettronici di autovalutazione.
Si ritiene che lo svolgimento dell'attività di "rating advisory" effettuata attraverso colloqui con le imprese sia di fatto assimilabile ad una attività di natura commerciale, essendo la stessa volta a “sviluppare” la relazione col cliente. Qualora tale attività sia esercitata da una struttura organizzativa che, oltre a funzioni di sviluppo di modelli, svolge anche attività di attribuzione definitiva di rating attraverso “override”, si ritiene che si configuri una situazione di conflitto di interesse potenzialmente in grado di incidere sull’integrità del rating.
Non si ravvisano, invece, controindicazioni, in ordine alla predisposizione di “tool” elettronici di autovalutazione da parte di una struttura organizzativa che svolga attività di sviluppo di modelli e di attribuzione del rating.
(Titolo II, Parte Seconda, Capitolo 1, Sezione IV, par. 6)
Le disposizioni di vigilanza ammettono in particolari ambiti di operatività il ricorso a modelli acquisiti da fornitori esterni, anche a completamento di sistemi di rating sviluppati internamente, purché siano rispettati determinati criteri, volti ad assicurare: a) l’adeguatezza dei modelli al portafoglio della banca e all’utilizzo che ne viene fatto all’interno del processo di rating; b) l’esistenza presso la banca di professionalità adeguate all’utilizzo e alla manutenzione del modello; c) la completa conoscenza da parte della banca dei meccanismi di funzionamento dei modelli e il rispetto di tutti i requisiti minimi previsti per i sistemi interni.
Nei casi in cui il modello esterno venga utilizzato come completamento di un più ampio sistema interno per l’assegnazione del rating o l’attribuzione delle esposizioni ai pool e la banca dimostri che l’esclusione della componente esterna del sistema interno non riduce in maniera determinante la performance di quest’ultimo, la normativa ne ammette l’utilizzo anche qualora la banca non abbia la completa conoscenza dei meccanismi di funzionamento dei modelli, a condizione che: a) abbia una piena comprensione dei principali aspetti e delle logiche sottostanti i modelli esterni; b) dimostri un’adeguata conoscenza della tipologia di informazioni utilizzate nel modello esterno e del modo in cui esso è collegato alle informazioni elaborate internamente.
È stato rilevato come, nel caso in cui il modello esterno venga utilizzato come completamento di un più ampio sistema interno - dove il primo fornisce variabili di score ed il secondo si basa anche su altre informazioni di natura socio-demogafica, economica e di performance interne – spesso il primo risulta determinante nella fase di concessione del credito mentre il secondo lo è nella fase di successiva sorveglianza e controllo. Si pone pertanto il problema di stabilire i criteri per definire “non determinante” il modello esterno rispetto al sistema interno.
Al riguardo, occorre innanzitutto osservare che, specie nel caso di modelli esterni applicabili ai portafogli retail relativi a controparti private, la preponderanza dei modelli esterni nella fase di erogazione va collegata ad un’oggettiva carenza di informazioni utili per la valutazione della rischiosità del cliente o dell’operazione, piuttosto che alla rinuncia da parte della banca a sviluppare metodi di valutazione interni. D’altro canto, la normativa prudenziale definisce un sistema di rating come l’insieme strutturato e documentato delle metodologie, dei processi organizzativi e di controllo, delle modalità di organizzazione delle base dati che consente la raccolta e l’elaborazioni delle informazioni rilevanti per la formulazione di valutazioni sintetiche della rischiosità di una controparte e delle singole operazioni creditizie.
Si ritiene pertanto condivisibile l’interpretazione in base alla quale la valutazione della rilevanza del modello esterno rispetto al sistema interno è effettuata con riferimento al complesso delle fasi in cui si articola quest’ultimo e non ad una soltanto di esse.
Sul piano pratico, la valutazione della rilevanza del carattere non determinante viene condotta dalla Vigilanza caso per caso, in relazione alle concrete modalità di integrazione delle due componenti.
(Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione I, Paragrafo 3 e Titolo II, Capitolo 1,Parte Seconda, Sezione II, par. 5)
Nelle regole di calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito è previsto un trattamento di favore per i crediti erogati alle imprese di piccola e media dimensione rispetto a quello dettato in via generale per le esposizioni verso imprese, in virtù delle caratteristiche economiche e del complessivo profilo di rischio delle aziende in parola.
In materia, è stato chiesto se la normativa contenga una definizione di “piccola e media impresa” (PMI) ovvero se l’individuazione di queste ultime sia rimessa ai singoli intermediari.
Nel paragrafo 3 del Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione I, vengono definite PMI le imprese con fatturato annuo non superiore a 5 milioni di euro. Tale definizione si applica esclusivamente ai fini dell'individuazione delle esposizioni classificabili nel portafoglio al dettaglio delle banche che utilizzano il metodo standardizzato.
Con riferimento agli intermediari che utilizzano i metodi basati sui rating interni (Internal Ratings Based - IRB), la Banca d'Italia non ha indicato alcun criterio quantitativo per l'inclusione delle PMI nel portafoglio Retail. In particolare, il Paragrafo 5 del Titolo II, Capitolo 1, Parte Seconda (Esposizioni creditizie al dettaglio nel metodo IRB) richiede che siano le banche stesse a utilizzare "criteri oggettivi e documentati per l'inclusione delle esposizioni verso imprese nella classe al dettaglio". La Banca d’Italia verifica i criteri utilizzati dalle banche nell’ambito delle attività finalizzate al riconoscimento, a fini prudenziali, dei sistemi di rating o in sede ispettiva.
Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione III, par. 8
Si supponga che nell’ambito di un gruppo bancario siano presenti due banche, ognuna delle quali è esposta a livello individuale nei confronti del cliente A (persona fisica) per singoli ammontari inferiori a 1 milione di euro. Si supponga inoltre che sia rispettata anche la condizione sub b) (numerosità delle esposizioni) per classificare la posizione A nel portafoglio retail.
Tenuto conto che a livello consolidato il cliente A deve essere classificato nel portafoglio corporate in quanto l’esposizione complessiva del gruppo verso il debitore è maggiore di 1 milione di euro, è stato chiesto se a livello individuale l’esposizione possa essere allocata da ciascuna delle due banche nel portafoglio retail.
Al riguardo, si richiama la circostanza che, ai fini del rispetto della soglia dimensionale per l'inclusione nel portafoglio delle esposizioni al dettaglio (retail), le "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" richiedono espressamente (Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione III, par. 8, lett. c) che il totale degli importi dovuti alla banca o al gruppo bancario da un singolo cliente o da un gruppo di clienti connessi, ad esclusione delle esposizioni garantite da immobili residenziali, non superi 1 milione di euro.
Tale previsione è coerente con quanto previsto dalla direttiva 2006/48/CE, la quale fa riferimento all'ammontare complessivo dovuto alla banca, alla sua impresa madre e alle sue partecipate (cfr. art. 79, par. 2, lett. c).
La ratio della norma è coerente con quanto previsto, in via generale, dalle nuove disposizioni di vigilanza, le quali presuppongono una gestione integrata dei rischi a livello di gruppo bancario (cfr. Titolo I, Capitolo 1, Parte Quarta, par. 3). In tal senso, si richiede, ad esempio, ai gruppi di dotarsi di un efficace ed efficiente sistema di gestione dei rischi ai quali il gruppo nel suo complesso è o potrebbe trovarsi esposto. Specifici criteri sono stati dettati nell'ambito della disciplina della metodologia IRB al fine di assicurare la coerenza nella valutazione del credito fra linee di attività, strutture organizzative e ubicazioni geografiche. L'allocazione di un'esposizione verso il medesimo soggetto in diversi portafogli a livello individuale e consolidato non sarebbe coerente con le suddette previsioni.
Tenuto conto di quanto precede, le banche devono verificare il rispetto della soglia quantitativa del milione di euro a livello consolidato, aggregando le esposizioni delle diverse componenti del gruppo verso il medesimo cliente (o gruppo di clienti connessi). Le esposizioni vanno quindi allocate univocamente nel portafoglio di pertinenza sia a livello individuale sia a livello consolidato. Nell'esempio prospettato, le singole componenti del gruppo dovranno pertanto segnalare a livello individuale la posizione verso il cliente A come corporate - adeguandosi alla classificazione adottata a livello consolidato - e non come retail.
Si fa infine presente che nel documento di consultazione relativo al 12° aggiornamento della circolare n. 155 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali” pubblicato il 19 giugno 2007 sul sito internet della Banca d’Italia è stato inserito uno specifico esempio (cfr. Esposizioni al dettaglio, esempio D) che illustra le modalità segnaletiche riguardanti la fattispecie in esame.
(Titolo II, Capitolo 5, Parte Seconda, Sezione II, par. 4)
La procedura stabilita dalle “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” per l’utilizzo del metodo standardizzato ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi prevede l’invio da parte della banca (o della capogruppo) di una comunicazione preventiva alla Banca d’Italia, corredata della pertinente documentazione.
In merito è stato chiesto di precisare:
a) se le disposizioni presuppongono comunque un provvedimento di autorizzazione da parte della Banca d’Italia;
b) quale sia la procedura da adottare nel caso di una banca italiana capogruppo controllata da un'impresa madre europea;
c) i termini per l’invio della comunicazione preventiva
d) se deve essere inviato il solo verbale della delibera dell’organo con funzione di supervisione della capogruppo ovvero anche quelli delle banche del gruppo che adottano il metodo Standardizzato
In merito si osserva preliminarmente che, diversamente dai metodi avanzati (AMA), nel caso del metodo standardizzato non si applica la procedura autorizzativa prevista dal Titolo I, Capitolo 1, Parte Quinta.
Pertanto, la banca, una volta che abbia valutato di aver soddisfatto i requisiti per l’adozione del metodo standardizzato, provvede a fornire la predetta informativa e può iniziare ad utilizzare tale metodo per il calcolo del requisito patrimoniale. La Banca d’Italia, nell’ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale, si riserva di verificare il rispetto di tali requisiti.
La predetta procedura si applica a tutte le banche individuali e capogruppo italiane, ivi incluse le banche italiane capogruppo controllate da un'impresa madre europea.
La comunicazione deve essere effettuata almeno 60 giorni prima della data a cui si riferisce la prima segnalazione relativa al requisito patrimoniale calcolato con il metodo standardizzato.
Si fa infine presente che va inviato alla Banca d’Italia il solo verbale della delibera dell’organo con funzione di supervisione strategica della capogruppo, attestante il rispetto dei requisiti di idoneità del gruppo in base ad analoghe delibere assunte dagli organi delle banche del gruppo che adottano il metodo Standardizzato. Resta inteso che la capogruppo dovrà comunicare, con le stesse modalità, modifiche all’ambito di applicazione della metodologia Standardizzata all’interno del gruppo.