Per contrastare il fenomeno dell'usura, la legge 108/1996 ha istituito il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura (art. 14) e il Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura (art. 15).
Il Fondo di solidarietà è stato istituito presso l'ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura del Ministero dell'Interno.
Il Fondo eroga mutui senza interessi di durata non superiore a cinque anni a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, professionale, artigianale o comunque economica, i quali dichiarino di essere vittime di usura e risultino parti offese nel procedimento penale.
Due gli obiettivi: sostenere finanziariamente le vittime dell'usura e incentivarle a collaborare con la magistratura denunciando l'usuraio.
La Banca d'Italia partecipa ai nuclei di valutazione presso le Prefetture per accertare l'ammontare del danno subito dai soggetti che richiedono i mutui al Fondo di solidarietà.