Al fine di contrastare il fenomeno dell'usura, la legge n. 108/1996 ha istituito il "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura" e il "Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura".
Il "Fondo di solidarietà" (art. 14 della legge n. 108/1996), istituito presso l'ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura (Ministero dell'interno), provvede all'erogazione di mutui senza interessi di durata non superiore al quinquennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. La finalità dello strumento è duplice: introdurre un sostegno di natura finanziaria a favore delle vittime, incentivando allo stesso tempo un'attiva collaborazione con la magistratura attraverso la denuncia dell'usuraio.
La legge n. 44 del 23 febbraio 1999 che ha istituito, tra l'altro, il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, ha previsto l'emanazione di un regolamento per razionalizzare e armonizzare le procedure relative alla concessione dei mutui senza interessi di cui all'articolo 14 della l. 108/1996.
In base a tale regolamento, contenuto nel DPR 455/1999, la Banca d'Italia partecipa ai nuclei di valutazione istituiti presso le Prefetture ai fini dell'accertamento dell'ammontare del danno subito dai soggetti richiedenti i mutui al "Fondo di solidarietà".