Criteri per la gestione dei quesiti sulla normativa di competenza della Banca d'Italia
Come Autorità di vigilanza sugli intermediari, la Banca d'Italia riceve moltissimi quesiti che riguardano l'interpretazione e l'applicazione della normativa del settore bancario e finanziario.
Tuttavia, nonostante le sue estese competenze, la Banca d'Italia è soltanto una delle autorità dotate di poteri regolamentari in questo settore, che nella sua complessità è soggetto anche agli interventi di altre autorità pubbliche oltre che, ovviamente, del legislatore.
Per queste ragioni, l'aiuto che la Banca d'Italia può fornire nel guidare gli operatori a interpretare e applicare le norme in modo corretto e nel fornire al pubblico risposte sulla normativa non può essere onnicomprensivo, ma può riguardare solo le disposizioni in vigore che essa stessa ha emanato o delle quali è competente ad assicurare l'osservanza.
Per chiarire il ruolo della Banca d'Italia e assicurare che esso sia svolto nel modo più efficace, tempestivo ed efficiente, si forniscono di seguito alcune importanti indicazioni sul tipo di quesiti ai quali la Banca può fornire risposta e sulle corrette modalità per presentarli. Le indicazioni si riferiscono esclusivamente ai quesiti sulla normativa disponibile nella pagina Vigilanza › Quadro normativo › Regolamentazione della Banca d'Italia, che contiene la regolamentazione (circolari, regolamenti, comunicazioni, ecc.) in materia di vigilanza.
I quesiti devono contenere:
- un'indicazione quanto più possibile precisa delle norme sulle quali si chiedono chiarimenti;
- una descrizione chiara e completa del quesito sottoposto, che spieghi anche a quale eventuale esigenza concreta esso risponde;
- l'interpretazione proposta dall'autore del quesito in merito alle norme vigenti e le ragioni per le quali a suo parere esse non sono chiare o sufficienti per rispondere all'eventuale esigenza concreta che viene prospettata.
La Banca d'Italia non può fornire risposte a quesiti su norme di legge o emanate da altre Autorità, quando non ha poteri normativi, applicativi o di proposta su di esse (ad esempio, la disciplina sulla commissione di massimo scoperto o quella sulle cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio).
Quando il quesito ha a oggetto norme la cui violazione è punita con sanzioni penali (ad esempio, in materia di usura o di esercizio abusivo delle attività riservate alle banche e agli intermediari finanziari), la Banca d'Italia può fornire chiarimenti solo sulle disposizioni da essa emanate; non può invece attestare se la situazione prospettata nel quesito rientra o no nella fattispecie prevista dalla norma penale (cioè se costituisce o no un reato): questa valutazione è infatti riservata all'autorità giudiziaria.
Le banche e gli altri soggetti vigilati sottopongono i quesiti, per posta cartacea o per posta elettronica certificata, alle strutture della Banca d'Italia rispettivamente responsabili per lo svolgimento dell'attività di vigilanza.
Gli altri soggetti possono inviare i quesiti al Servizio Normativa e politiche di vigilanza, per posta cartacea (indirizzo: Via Nazionale, 91 00184 Roma) o per posta elettronica certificata (indirizzo: npv@pec.bancaditalia.it). Di regola, a questi quesiti la Banca d'Italia non risponde direttamente ma può valutarli, nell'esercizio delle proprie competenze, quale spunto per eventuali modifiche alla regolamentazione di vigilanza o per comunicazioni e provvedimenti di carattere generale (pubblicati all'interno di questo sito).
In nessun caso la Banca d'Italia può rispondere a quesiti posti per telefono o posta elettronica ordinaria.
Si ricorda che, per ogni segnalazione relativa a problemi individuali nel rapporto tra cliente e intermediario, è possibile inviare un esposto alla Banca d'Italia (vedi l'apposita pagina Vigilanza › Relazioni tra intermediari e clienti › Esposti sui servizi bancari e finanziari) o presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (http://www.arbitrobancariofinanziario.it; sito esterno).