L'attività delle banche e degli intermediari finanziari è sottoposta a una regolamentazione ampia che vuole anche incentivare comportamenti corretti e prudenti. Essa è formata sia da leggi sia da deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, coerenti con l'articolo 47 della Costituzione e con le norme comunitarie.
Con circolari, regolamenti e disposizioni di vigilanza la Banca d'Italia introduce, poi, la normativa tecnica.
Il costante controllo sugli intermediari è particolarmente importante per prevenire l'insorgere di crisi e attuare gli interventi correttivi.
I controlli sono sia di tipo documentale, su un complesso di informazioni statistico-contabili e amministrative, sia di tipo ispettivo.
La Banca d'Italia svolge sugli intermediari controlli di diversa intensità.
Su alcuni il controllo riguarda tutti gli aspetti dell'operatività: la verifica dei requisiti per svolgere l'attività, la stabilità patrimoniale, la sana e prudente gestione. Questo controllo si focalizza su: la coerenza degli assetti organizzativi, la qualità della gestione, il controllo dei rischi, l'adeguatezza del patrimonio a fronteggiare eventuali perdite, il rispetto della normativa in materia di trasparenza, antiriciclaggio e usura.
Il controllo su tutti gli aspetti dell'operatività viene svolto su:
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Banche e gruppi bancari SIM e gruppi di SIM SGR e SICAV Intermediari finanziari art. 107 TUB Istituti di moneta elettronica - IMEL Istituti di pagamento Conglomerati finanziari |
La legge conferisce alla Banca d'Italia molti strumenti per la supervisione di banche e intermediari finanziari e per intervenire quando ci sono problemi, sino alla facoltà di convocare il consiglio di amministrazione o l'assemblea dei soci oppure di porre limiti ad alcune attività.
Nei casi più gravi, l'intervento può arrivare all'adozione di provvedimenti di rigore, quali l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa e, in caso di irregolarità gestionali e di violazioni della normativa, all'applicazione di sanzioni amministrative nei confronti dei responsabili aziendali.
La Banca d'Italia svolge inoltre controlli circoscritti alla verifica dei requisiti per svolgere l'attività, al rispetto della normativa di settore, e in materia di trasparenza, antiriciclaggio e usura, senza verificare la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione, su:
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Intermediari finanziari art. 106 TUB Confidi art. 155 comma 4 TUB Agenti in attività finanziaria Mediatori creditizi |
Il decreto legislativo 141/2010 prevede una profonda riforma della disciplina di questi soggetti. Gli effetti si manifesteranno con gradualità una volta emanate le disposizioni di attuazione e costituiti gli organismi di autoregolamentazione che gestiranno gli elenchi degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, dei confidi minori e del microcredito.
Il solo controllo sui requisiti per lo svolgimento dell'attività è esercitato nei confronti degli Operatori professionali in oro.