Nel nuovo impianto normativo delineato dal d.lgs. n. 231/07, con il quale è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva 2005/60/CE (cd. terza direttiva antiriciclaggio), alla Banca d'Italia, quale Autorità di vigilanza di settore, sono stati attribuiti poteri regolamentari in materia di adeguata verifica della clientela, organizzazione, procedure e controlli interni, registrazione delle operazioni nell'Archivio unico informatico, compiti di controllo sulle modalità di attuazione degli obblighi previsti dal decreto, e poteri sanzionatori a fronte di accertate violazioni della normativa.
Con specifico riferimento alle nuove competenze in materia regolamentare, hanno preso avvio presso la Banca d'Italia i lavori per l'emanazione delle nuove disposizioni e, segnatamente, di quelle relative alla tenuta dell'archivio unico informatico (AUI) e alle modalità semplificate di registrazione (art. 37, comma 7 e 8).
Nel frattempo, tenuto conto della disomogeneità di comportamento riscontrata nell'ambito di specifiche indagini, con comunicazione del giugno scorso è stata ribadita la necessità che gli intermediari, con riferimento ai rapporti con banche e società finanziarie residenti nella Repubblica di San Marino, assicurino il rispetto degli obblighi "antiriciclaggio" di adeguata verifica della clientela e di registrazione e conservazione dei relativi dati, indipendentemente dai criteri di classificazione della clientela previsti nella normativa relativa alle segnalazioni statistiche, di vigilanza e di Centrale dei Rischi. Nella stessa comunicazione si faceva in particolare presente che i rapporti e le operazioni con la Banca Centrale della Repubblica di San Marino devono essere censiti nell'AUI con codice di attività economica "726" (Resto del Mondo - Istituzioni finanziarie monetarie - Autorità bancarie centrali dei Paesi non UE).
Ciò posto, facendo seguito alla precedente comunicazione,si richiama l'attenzione sulla circostanza che, nell'ambito delle analisi condotte per la realizzazione del progetto di riforma della matrice dei conti, è stato affrontato, tra l'altro, proprio il tema della classificazione, per settori di attività economica, delle relazioni con soggetti residenti nella Repubblica di San Marino.
Gli approfondimenti condotti, hanno indotto a ritenere superata la vigente classificazione di soggetti "residenti", basata su motivazioni storiche superate. In relazione a ciò, con comunicazione del luglio scorso è stato rappresentato che, a far tempo dalle rilevazioni riferite al 31 dicembre 2008, i rapporti intrattenuti con soggetti residenti nella Repubblica di San Marino andranno censiti, nelle segnalazioni di vigilanza, statistiche e di Centrale dei rischi, come rapporti verso soggetti "residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea" e classificati secondo il pertinente sottogruppo di attività economica (banche, società finanziarie, ecc).
Tutto ciò premesso, ferma restando l'autonomia normativa e funzionale del sistema di censimento a fini antiriciclaggio rispetto al regime di segnalazione statistica e di vigilanza, i rapporti con soggetti sammarinesi devono essere classificati nell'AUI utilizzando i codici del settore "Resto del mondo"; in particolare, alle banche aventi sede legale nella Repubblica di San Marino, andrà attribuito il codice 729 (Resto del mondo - Istituzioni finanziarie monetarie - Sistema bancario dei paesi non UE).
Si invita, quindi, ad approntare ogni misura idonea ad assicurare la convergenza verso la ridetta classificazione.