Nell'ambito di indagini in corso è emerso un disomogeneo comportamento tenuto da banche italiane nel censimento dei rapporti intrattenuti con le istituzioni finanziarie residenti nella Repubblica di San Marino.
In particolare l'utilizzo, per l'identificazione di soggetti bancari e finanziari sammarinesi, dei codici di "sottogruppi di attività economica" previsti per le segnalazioni statistiche (Matrice dei conti, Centrale dei rischi) senza il necessario raccordo con le disposizioni antiriciclaggio ha comportato, talora, la mancata registrazione delle relative operazioni nell'Archivio unico informatico (AUI).
In proposito si ribadisce che, ai sensi della normativa antiriciclaggio, i rapporti intrattenuti dagli intermediari nazionali con le banche e le società finanziarie e fiduciarie residenti nella Repubblica di San Marino sono soggetti agli obblighi di adeguata verifica, registrazione e conservazione dei dati.
Tali operatori, infatti, non rientrano tra i soggetti che beneficiano del regime semplificato di "adeguata verifica" (art. 25, comma 1, del d. lgs. n. 231/07), né tra quelli "cui sia stato attribuito dall'UIC il codice di corrispondente bancario estero" (art. 14 del decreto del Ministro dell'economia e della finanze 3 febbraio 2006, n. 142 e relativo provvedimento di attuazione emanato dall'UIC il 24 febbraio 2006).
Si fa, inoltre, presente che nell'AUI devono essere censiti anche i rapporti e le operazioni con la Banca Centrale della Repubblica di San Marino. In proposito si precisa che, in tale contesto, il codice di settorizzazione dell'attività economica da utilizzare è il 726 (Resto del Mondo - Istituzioni finanziarie monetarie - Autorità bancarie centrali dei paesi non UE).