Di seguito vengono riportati tutti i chiarimenti forniti - che si ritengono di interesse generale – in relazione a quesiti posti alla Vigilanza dagli intermediari bancari e finanziari in ordine all’applicazione della disciplina antiriciclaggio introdotta dal d.lgs. 231 del 2007 e dalla relativa disciplina attuativa.
Il responsabile dell’Internal Audit è compreso tra i soggetti sottoposti agli obblighi di segnalazione previsti dall’articolo 52, comma 1 del decreto 231/2007?
L’articolo 52, comma 1, richiede che il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l’organismo di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti “i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati” presso i soggetti destinatari del d.lgs. 231/2007 vigilino sull’osservanza delle norme in esso contenute. La norma mira a porre a carico degli organi societari istituzionalmente deputati alle funzioni di controllo previste dalla legge il compito di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2007. In tale quadro, si ritiene che la funzione di Internal Audit non possa essere assimilata ai menzionati organi di controllo in quanto l’attività di verifica che essa esercita viene svolta in base ad un rapporto di dipendenza con gli organi amministrativi della banca sui quali ricade la responsabilità di assicurare la funzionalità del sistema dei controlli interni, ivi compresi quelli deputati al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Pertanto, eventuali violazioni della disciplina antiriciclaggio riscontrate dalla funzione di Internal Audit nell’esercizio dei propri compiti andranno da questa comunicate agli organi aziendali cui spetta la valutazione in ordine all’ipotesi di segnalare la fattispecie alle Autorità di Vigilanza ai sensi del cennato art. 52.
Un intermediario iscritto nell’Albo di cui all’art. 106 TUB che svolge anche l’attività di emissione e gestione di carte privative a spendibilità limitata (ai sensi dell’art. 2, co. 2 lett. m, del d. lgs. n. 11 del 2010) è tenuto ad applicare gli obblighi antiriciclaggio anche in relazione a tale specifica attività?
Gli obblighi antiriciclaggio vanno applicati in relazione a tutti i rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività istituzionale da parte dei soggetti obbligati. Pertanto, atteso che l’attività di emissione e gestione di carte privative a spendibilità limitata è compresa tra le attività istituzionali svolte dagli intermediari iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 TUB, si ritiene che gli obblighi di cui al d.lgs. 231/2007 trovano piena applicazione anche in relazione all’attività in questione.
La delega per la segnalazione delle operazioni sospette può essere attribuita al Direttore Generale?
Il Provvedimento Banca d’Italia del 10 marzo 2011, nel richiedere per il delegato il possesso di specifici requisiti di indipendenza, prevede espressamente che tale soggetto “non deve avere responsabilità dirette in aree operative né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti di dette aree”. Pertanto, in linea generale e salvo il caso di strutture aziendali del tutto elementari, la possibilità di delegare la responsabilità in questione al Direttore Generale risulta incompatibile con il quadro regolamentare secondario. La ratio di tale incompatibilità va rinvenuta nella circostanza che la funzione di valutazione e segnalazione di operazioni sospette, pur non inquadrabile tra le funzioni di controllo in senso stretto, potrebbe risultare condizionata dall’esigenza di mantenimento e sviluppo dell’operatività con la clientela.
E’ possibile aprire un rapporto continuativo ad una persona giuridica qualora il relativo rappresentante legale (o delegato a operare) dichiari di non conoscere l’identità del titolare effettivo né sia in grado di produrre la documentazione idonea a individuarlo?
Il soggetto che svolge la funzione di rappresentante legale di una persona giuridica ha il dovere di dichiarare il titolare effettivo del rapporto; in ogni caso, l’obbligo di individuare e verificare l’identità del titolare effettivo del cliente ricade sul destinatario della disciplina antiriciclaggio che dovrà attivare tutte le misure necessarie allo scopo. Nell’ipotesi di perdurante impossibilità di adempiere all’obbligo indicato dall’art. 18 del d. lgs. 231/2007, l’intermediario dovrà astenersi dall’instaurare il rapporto continuativo, valutando, nel contempo, se ricorrano le condizioni per inviare alla UIF una segnalazione di operazione sospetta.
In caso di leasing, soggiacciono agli obblighi di adeguata verifica anche i rapporti accesi dall’intermediario con i fornitori dei beni oggetto del contratto di locazione finanziaria?
Le banche e le società di leasing possono astenersi dall’effettuare l’adeguata verifica del fornitore e dalla registrazione nell’Archivio Unico Informatico (AUI) dei relativi dati. Ciò posto, è rimessa agli intermediari la valutazione dell’opportunità di acquisire comunque accurate informazioni in ordine al fornitore: da un lato, infatti, tali informazioni possono essere necessarie per la complessiva valutazione dell’operatività della clientela ai fini della segnalazione di eventuali operazioni sospette alla UIF; dall’altro, contribuiscono a ridurre i possibili rischi operativi connessi a condotte illecite del fornitore con danno a carico dell’intermediario.