Comunicazione RV 1990/23 dell'11 dicembre 1990Codifica titoli

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Roma, 11 Dicembre 1990

ALLE BANCHE ABILITATE

n. 21176

OGGETTO: CODIFICA TITOLI

A) Progetto "ISIN" ed assunzione da parte dell'Ufficio del ruolo di Numbering Agency

Il progetto ISIN

Lo sviluppo delle transazioni su valori mobiliari e la possibilità degli stessi di essere quotati su borse valori, diverse da quelle del Paese di emissione, hanno fatto sorgere l'esigenza di identificare con codifica univoca, valida su scala internazionale, i titoli oggetto di negoziazione fra residenti in Stati diversi.

L'ISO (International Organization for Standardization), domiciliata presso la Swiss Bank Corporation, si è fatta promotrice di un progetto denominato ISIN (International Securities Identification Number), che ha lo scopo di definire il sistema di codifica dei titoli ed individuare gli organismi abilitati ad assegnare i relativi codici. Allo stato dei lavori il progetto ISIN prevede che Enti appositamente designati per ciascun Paese (c.d. National Numbering Agencies) codifichino esclusivamente i titoli "domestici"; i codici dei titoli emessi all'estero dovrebbero invece essere ottenuti per il tramite della N.N.A. competente per Paese. E' inoltre prevista la presenza di:

  • agenzie sostitutive di quelle nazionali quando queste ultime non siano in grado o non intendano attribuire un codice ad un determinato valore mobiliare (ad esempio perché non equiparabile a titolo nell'ordinamento dell'agenzia interessata);
  • agenzie sovrannazionali (al momento CEDEL ed EUROCLEAR) con il compito di assegnare i codici ISIN alle emissioni di carattere internazionale.

Le codifiche dei titoli "domestici" continueranno comunque ad essere costruite secondo i criteri in uso in ciascun Paese integrate, al fine della internazionalizzazione del codice, da un "prefisso", strutturato su due posizioni alfabetiche e da un "suffisso", composto da un solo "digit" numerico, con funzioni di controllo.

Le specifiche tecniche relative allo standard ISIN sono riportate nell'allegato 1).

Riflessi del progetto ISIN sull'attività di codifica dei titoli in Italia

Nel nostro Paese il ruolo di "Ente codificatore" dei titoli è stato fino ad ora ricoperto dall'A.B.I. e dall'U.I.C. L'A.B.I. codifica tutti i titoli quotati e non, emessi da residenti sia in lire che in valuta; l'U.I.C. codifica invece tutti i titoli emessi da non residenti, prescindendo dalla divisa in cui sono denominati.

L'utilizzo delle codifiche standardizzate soddisfa esigenze di ordine operativo e statistico. All'individuazione certa dei valori mobiliari sono interessati, in relazione ai propri compiti istituzionali, sia la Consob che la Monte Titoli.

Per l'Italia lo sviluppo del progetto ISIN è stato seguito fin dalla fase di avvio dall'Ufficio Italiano dei Cambi che ha assunto il ruolo di Numbering Agency per l'Italia con relativa formalizzazione presso le competenti sedi internazionali, d'accordo con l'A.B.I. e la Consob (delibera del 2.2.1990). In particolare tale delibera, nel sottolineare che "la mancanza di un unico Ente di riferimento per la codificazione dei valori mobiliari è fonte di anomalie e disfunzioni sul mercato" ha indicato come "indispensabile alla piena funzionalità della partecipazione del nostro Paese alla citata iniziativa internazionale la concentrazione presso un unico Ente, a tutti gli effetti, delle funzioni di codifica dei valori mobiliari".

Ciò premesso, tutti gli Enti interessati sono stati concordi nel designare l'Ufficio Italiano dei Cambi a svolgere anche la funzione di Ente codificatore dei titoli italiani con decorrenza 1° gennaio 1991.

L'A.B.I. ne ha già dato notizia con Circolare 009508 del 15 Novembre 1990.

Implicazioni per gli enti creditizi

L'attribuzione a titoli italiani di codifiche strutturate secondo lo standard ISIN ha, al momento, valenza prevalentemente esterna e soddisfa esigenze di carattere operativo presenti a livello internazionale.

L'utilizzo dei codici ISIN anche per finalità di segnalazioni statistiche, da valutare in stretto raccordo con l'ABI e la Banca d'Italia, potrà avvenire solo in tempi non brevi e con modalità tali da evitare effetti negativi per gli utilizzatori dei codici, gran parte dei quali si avvalgono, tuttora, di procedure dimensionate solo per trattare codici di tipo tradizionale. In tale prospettiva l'Ufficio assicurerà, comunque, per tutto il tempo necessario, la gestione in parallelo delle codifiche interne e delle codifiche ISIN, sia per i titoli emessi da non residenti sia per i titoli emessi da residenti.

B) Servizio di gestione centralizzata delle Anagrafi Titoli

Titoli emessi da non residenti

Si confermano le istruzioni diramate dall'Ufficio con Comunicazione R.V. 1988/7, 1989/4 e 1989/17.

In particolare si rammenta che:

  • nessun rimborso spese è dovuto dalle banche abilitate per il servizio di gestione centralizzata delle codifiche estere, e ciò fino a quando l'anagrafe sarà utilizzata prevalentemente per finalità statistiche. Conseguentemente, i nastri magnetici riguardanti l'anagrafe di base e i successivi aggiornamenti dovranno continuare ad essere restituiti all'Ufficio, Servizio Organizzazione e Servizi Generali - Ufficio Controllo Elaborazioni Periferiche; gli enti creditizi diversi dalle banche abilitate sono equiparati ai soggetti non bancari e pertanto, per ricevere l'anagrafe titoli esteri, dovranno farne richiesta utilizzando il fac-simile di scheda riprodotto nell'allegato A);
  • le richieste di assegnazione dei codici vanno sottoposte all'Ufficio solo quando i codici dei "titoli" e delle "controparti" non risultino già presenti nelle anagrafi;
  • le schede per la richiesta dei codici (Allegato B) vanno compilate sulla base delle informazioni fornite con Nota Tecnica acclusa alla presente Comunicazione (Allegato C).

Titoli emessi da residenti

La diffusione dell'anagrafe relativa ai titoli emessi da residenti sarà effettuata direttamente dall'Ufficio su nastro magnetico e riguarderà inizialmente solo gli enti creditizi che già ricevono dall'ABI tale anagrafe. Gli altri enti creditizi che intendessero ricevere la suddetta anagrafe dovranno inoltrare apposita richiesta all'Ufficio - Servizio Elaborazioni Statistiche - Ufficio Codifiche e Informazioni Estere.

Anche per il servizio di diffusione dell'anagrafe in argomento non è previsto alcun onere a carico degli interessati in quanto le informazioni in essa contenute sono ancora utilizzate prevalentemente per finalità statistiche; il nastro magnetico riguardante l'anagrafe dovrà però essere restituito all'Ufficio - Servizio Organizzazione e Servizi Generali - Ufficio Controllo Elaborazioni Periferiche.

Per quanto riguarda la richiesta relativa ai codici dei titoli emessi da residenti, l'Ufficio manterrà la stessa procedura adottata dall'ABI e precisamente:

  • per le obbligazioni emesse dagli Istituti di credito speciale nonché per tutti i titoli quotati, il codice identificativo verrà assegnato esclusivamente a richiesta dell'emittente, che dovrà fornire tutte le informazioni previste nel fac-simile di scheda riprodotto nell'allegato B). Gli Enti emittenti che, pur non essendo ancora in possesso di tutti gli elementi necessari per l'inserimento del titolo nella relativa anagrafe, hanno tuttavia l'esigenza di stampare sul "mantello" del titolo il codice identificativo, potranno "prenotare" detto codice telefonicamente, fornendo solo le informazioni necessarie per evitare eventuali duplicazioni nell'assegnazione del codice. L'Ente emittente, con ogni possibile sollecitudine, dovrà fornire all'Ufficio tutte le informazioni contemplate nella scheda sopra indicata, incluso il codice "prenotato", al fine del corretto inserimento del titolo nell'anagrafe;
  • per i rimanenti titoli le richieste possono pervenire dagli emittenti ovvero dalle banche, qualora i relativi codici siano necessari per le segnalazioni di vigilanza e valutarie.

Le modalità da osservare per la richiesta di codici sono riportate nell'allegato C) alla presente comunicazione.

Servizio di gestione centralizzata delle codifiche nei confronti di soggetti non bancari

L'Ufficio ha reso operativo fin dal 1989, nei confronti di soggetti non bancari, il servizio di gestione centralizzata per i titoli emessi da non residenti.

Sulla scorta di quanto precedentemente indicato, con decorrenza 1° gennaio 1991 l'Ufficio rileverà dall'ABI, anche nei confronti di soggetti non bancari, il servizio di gestione centralizzata dei titoli emessi da residenti.

Gli enti creditizi sono invitati a dare idonea pubblicità alle condizioni e modalità di abbonamento riportate nell'allegato 2).

Le domande di abbonamento possono essere inoltrate all'Ufficio direttamente dagli interessati ovvero per il tramite di soggetto bancario.

Gestione codifiche ISIN

Come in precedenza ricordato il progetto ISIN è ancora in via di definizione; tuttavia l'Ufficio si rende fin d'ora disponibile a comunicare, a richiesta, la codifica ISIN attribuita ai titoli emessi da residenti; in futuro tale codifica verrà inserita anche nella relativa anagrafe. In relazione ai rapporti di reciprocità stabiliti con le Agenzie di codifica estere, sarà altresì comunicata, sempre a richiesta, la codifica ISIN attribuita ai titoli emessi da non residenti.

C) Aspetti operativi

Estensione delle codifiche ad altre tipologie di valori mobiliari

La funzione di "gestore" della codifica nazionale dei titoli comporterà il censimento non solo di azioni ed obbligazioni, ma anche di ogni altro valore mobiliare comunque suscettibile di essere trattato sul mercato e per il quale esista un oggettivo interesse alla codifica.

E' questo il caso, nel settore dei titoli domestici, dei certificati di deposito, dei diritti di opzione, delle obbligazioni ex-warrant, etc. che, per quanto negoziati sul mercato interno ed internazionale, non sono al momento oggetto di specifica codifica.

Per quanto riguarda i titoli emessi da non residenti potrà rendersi necessario sottoporre a codifica strumenti finanziari attualmente non censiti.

Struttura codici titoli emessi da non residenti

Come noto per i titoli emessi da non residenti il codice assegnato dall'Ufficio è strutturato su sei posizioni numeriche, senza codice di controllo, ed occupa un "range" che va dal 550000 al 599999.

Il range sin qui utilizzato è in via di rapido esaurimento; pertanto una volta completato, l'Ufficio, ferma restando la struttura del codice basata su sei posizioni, utilizzerà, in funzione di esigenze operative delle banche, il range che va dal 540000 al 549999. Dopo che saranno stati assegnati i codici prelevati da quest'ultimo range (il tempo di sfruttamento preventivabile non è superiore all'anno), la numerazione ripartirà dal 600001.

Struttura codici titoli emessi da residenti

Lo schema di codifica attualmente utilizzato dall'ABI sarà adottato anche dall' UIC.

Detto schema è così organizzato:

  • Ogni titolo viene rappresentato univocamente con un codice composto di 5 cifre (solo per le azioni quotate vengono ancora utilizzati codici a quattro cifre);
  • Sono utilizzati soltanto i codici la cui terza cifra (centinaia) è pari. I codici con centinaia dispari vengono lasciati alla libera disponibilità delle banche per uso interno;
  • I "ranges" da cui sono prelevati i codici sono differenziati in relazione alla tipologia del titolo.

Si fa presente che, in relazione al previsto ampliamento delle tipologie di valori mobiliari suscettibili di codifica da parte dell'Ufficio, anche i codici dei titoli emessi da residenti, come peraltro già preannunciato dall'ABI con circolare 6836 dell'8/7/1988 dovranno, in futuro, essere strutturati su sei posizioni numeriche.

Ovviamente la data di attivazione della nuova codifica verrà comunicata al sistema bancario con congruo anticipo.

Sviluppo anagrafe titoli emessi da non residenti

L'Ufficio, a seguito di richieste inoltrate da banche abilitate, attribuisce un codice identificativo anche alle "call/put options" (o "call/put warrants" secondo la terminologia americana) su titoli ed indici di Borsa esteri.

Poiché nel caso di call/put options su titoli esteri, la banca richiedente la codifica sovente non è in grado di precisare il soggetto non residente emittente l'option, si precisa che, ove quest'ultima informazione non sia reperibile, la banca richiedente dovrà darne notizia all'Ufficio il quale potrà attivarsi direttamente per individuare l'emittente del titolo.

Nel caso in cui non sia possibile ottenere tale informazione, l'Ufficio censirà, convenzionalmente, quale emittente dell'option, il soggetto estero che ha emesso il titolo cui l'option si riferisce.

Si è provveduto, altresì, ad assegnare uno specifico codice identificativo anche agli American Depositary Receipts che, nell'ambito dei movimenti di capitale, sono classificati come titoli emessi da non residenti. Per un corretto e tempestivo inserimento nella relativa anagrafe dei titoli di cui si tratta si invitano le banche in indirizzo ad indicare, all'atto della richiesta di codifica, sia il soggetto estero che ha emesso l'A.D.R., sia le informazioni relative al titolo cui l'A.D.R. si riferisce.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

ALLEGATO 1)

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ALLEGATO 2)
Aggiornamento Novembre 2002

Invio dell'anagrafeServizio di gestione centralizzata da parte dell'UIC dei codici dei "titoli emessi da residenti", dei "titoli emessi da non residenti" e dei relativi "piani di ammortamento". Condizioni per i soggetti non bancari.

Invio dell'anagrafe

Le anagrafi, complete degli aggiornamenti intervenuti in corso d'anno e corredate delle informazioni integrative eventualmente previste, vengono fornite da parte dell'Ufficio annualmente, di norma entro il mese di Gennaio.

Gli aggiornamenti mensili sono comunicati di volta in volta entro venti/trenta giorni successivi al mese di riferimento.

L'invio viene effettuato mediante supporto informatico.

Per gli abbonamenti sottoscritti in corso d'anno viene fornita la base anagrafica aggiornata all'ultima data disponibile.

Condizioni di abbonamento

Il prezzo dell'abbonamento per il 2003 è fissato in € 774,69 ( + IVA) per ciascuna anagrafe.

Il pagamento deve essere effettuato, in via anticipata, mediante versamento sul c/c 50197/00 intrattenuto dall'Ufficio con UNICREDIT BANCA AG. 4 (Coordinate Bancarie: 03226-03201-000005332186).

Copia della documentazione comprovante l'avvenuto versamento, unitamente alla lettera di commissione (Cfr. fac-simile ALL. A), deve essere trasmessa all'Ufficio che, effettuati gli adempimenti di competenza, provvede all'invio delle informazioni disponibili.

Il rinnovo dell'abbonamento deve pervenire all'Ufficio non oltre il mese di Novembre, in assenza di rinnovo l'abbonamento si ritiene automaticamente disdetto per l'anno successivo

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ALLEGATO A)
UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

R.V. 1990/23 11/12/1990

Aggiornamento Novembre 2002

 

SPETT.LE
UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
Via della Quattro Fontane,123
Div. 418 - Div. Codifica e Informazione Valori Mobiliari
00184 Roma

OGGETTO: Abbonamento alle anagrafi "titoli esteri" e "titoli italiani"

 

Il / La sottoscritt..............................................................................................................

Codice Fiscale..............................................................Via..............................................

.............................................Città....................................................C.A.P....................

FAX.....................................TEL......................................

1. SOTTOSCRIVE PER L'ANNO 2003

2. RINNOVA PER L'ANNO 2003

L'abbonamento a:

1. anagrafe "titoli esteri"

2. anagrafe "titoli italiani"

3. anagrafe "titoli esteri e anagrafe "titoli italiani" su nastro magnetico e/o CD .

(Barrare la casella che interessa)

Con la presente richiesta si impegna, altresì, ad utilizzare la/e anagrafe/i in oggetto esclusivamente per esigenze operative proprie. Le informazioni in essa/e contenute, pertanto, non costituiranno oggetto di comunicazione generalizzata, anche a titolo gratuito. Comunica di seguito i dati relativi al versamento effettuato a favore dell'Ufficio sul conto in essere presso UNICREDIT BANCA Ag. 4 (Coordinate Bancarie 03226-03201-000005332186) ed allega la relativa documentazione probatoria.

Data............................

Firma..................................

 

N.B. La comunicazione del rinnovo dell'abbonamento, completa delle informazioni sul versamento effettuato, deve pervenire all'Ufficio entro il mese di novembre. L'abbonamento non rinnovato entro tale data si intende automaticamente disdetto per l'anno successivo.

ALLEGATO B)
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ALLEGATO C)
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