English version  [ A | A | A ]


Ricerca avanzata

Salta la navigazione


Ti trovi in:
HomeStatisticheRaccolta dati e serviziRaccolta dati presso gli intermediariCentrale dei rischiNormativa di riferimentoProvvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 10 agosto 1995 (Obbligo di partecipazione degli intermediari finanziari al servizio centralizzato dei rischi)


LA BANCA D'ITALIA

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio il 29 marzo 1994, con la quale è stato demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare nell'ambito degli intermediari finanziari quelli che, anche in ragione dell'attività svolta, sono tenuti all'obbligo di partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi;

RITENUTO opportuno, in relazione alla natura creditizia delle informazioni censite dalla Centrale dei rischi, circoscrivere, in fase di prima applicazione, detto obbligo agli intermediari che esercitano attività di finanziamento sotto qualsiasi forma;

CONSIDERATO che l'esercizio del credito al consumo - ricompreso nell'ambito di tale attività in base all'art. 2, lett. c), del Decreto del Ministro del Tesoro del 6 luglio 1994 "Determinazione ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonchè in quali circostanze ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico" - presenta specificità operative che rendono opportuno esonerare dal richiamato obbligo gli intermediari che lo esercitano in via esclusiva o prevalente;

DISPONE

1. Partecipano al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia gli intermediari finanziari ex art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, iscritti nell'albo e/o nell'elenco speciale di cui agli articoli, rispettivamente, 64 e 107 del medesimo decreto, i quali esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma, come definita dall'art. 2 del richiamato Decreto del Ministro del Tesoro del 6 luglio 1994.

2. L'esercizio dell'attività di finanziamento, comprensiva del valore dei beni concessi in locazione finanziaria, si considera prevalente quando rappresenta più del 50 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate.

3. Sono esonerati dall'obbligo di partecipazione al servizio gli intermediari di cui al punto 1, per i quali i crediti al consumo rappresentino più del 50 per cento dell'attività di finanziamento.

4. La sussistenza e il venir meno delle condizioni di adesione e di esonero dal servizio vanno accertati dagli intermediari finanziari medesimi - in base ai dati dei bilanci approvati degli ultimi due esercizi chiusi - e comunicati tempestivamente alla Banca d'Italia.

5. Con un congruo preavviso verrà comunicata la data a partire dalla quale gli intermediari finanziari tenuti all'obbligo di partecipazione al servizio dovranno inviare le informazioni alla Centrale dei rischi.

  • Questa sezione ospita i comunicati stampa della Banca d'Italia in ordine cronologico, le notizie su temi di rilevanza per l'Istituto, l'agenda degli eventi, le procedure di accreditamento e le richieste di informazioni dei giornalisti, il calendario delle pubblicazioni statistiche, foto gallery e video gallery.
  • twitter
  • Vai a Media ed Eventi

E-MAIL ALERT E RSS

  • Il servizio di E-mail Alert consente di ricevere avvisi in posta elettronica sulle novità pubblicate sul sito della Banca d'Italia.

    Iscriviti al servizio E-mail Alert

    RSS (Really Simple Syndication) è una modalità di distribuzione di contenuti web che consente la notifica automatica delle novità pubblicate direttamente sul proprio computer e in tempo reale.

    Iscriviti al servizio RSS

Torna all'inizio della pagina