Il codice di controparte assegnato dalla Banca d'Italia, serve a identificare gli emittenti dei titoli e le altre entità oggetto di segnalazioni di vigilanza, nonché a verificare l'attribuzione della qualifica di "intermediario abilitato" ai fini antiriciclaggio. Si usa solo per i soggetti non residenti, in quanto le controparti italiane vengono identificate col Codice Fiscale.
Per la relativa composizione vedi Lettera Circolare n. 15901 del 5 aprile 2001 - allegato B campo 1.28.
La richiesta di censimento in anagrafe di controparti estere deve essere effettuata inviando una e-mail a codifica.estero@bancaditalia.it. Per le società diverse dalle banche inviare atto costitutivo, statuto, o altra documentazione attestante l'esistenza, la sede e l'attività svolta. La documentazione può essere fornita in lingua italiana, inglese, francese, spagnolo; se le documentazione è disponibile in altre lingue la società richiedente dovrà inviare, inoltre, una lettera firmata da un legale rappresentante della stessa nella quale si chiede il censimento della società esplicitando i dati di cui sopra. In ultima analisi nella e-mail di cui sopra il richiedente può indicare il link al sito Internet della società da censire.
La richiesta di censimento di un titolo in anagrafe comporta comunque il censimento della società emittente.