Il pagamento di bollettini postali è un servizio di pagamento per il cui esercizio professionale è necessaria un'apposita autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia. In particolare, l'articolo 114-sexies del Testo unico bancario (d.lgs. 385/1993) riserva la prestazione di servizi di pagamento alle banche, agli istituti di moneta elettronica, a Poste italiane spa e agli istituti di pagamento (c.d. "prestatori di servizi di pagamento", PSP).
I soggetti che offrono alla clientela il servizio "pagamento bollettini di conto corrente" devono operare o come prestatori di servizi di pagamento oppure sulla base di un contratto con un prestatore di servizi di pagamento autorizzato. Lo stesso vale anche nel caso di soggetti, diversi da Poste Italiane, abilitati all'offerta di servizi postali; la sola autorizzazione e/o la licenza rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico per i servizi postali non abilita quindi tali soggetti allo svolgimento del servizio "pagamento bollettini postali".
L'utilizzo di un circuito ad ampia diffusione (nazionale o internazionale) e la visibilità del suo logo rende la carta potenzialmente utilizzabile al di fuori di un circuito limitato per l'acquisto di una varietà illimitata di beni e servizi presso qualsiasi negozio dotato di un POS in grado di accettarla. Tali caratteristiche fanno della carta di credito uno strumento di pagamento a spendibilità generalizzata che può essere emesso solo da un prestatore di servizi di pagamento. L'eventuale preclusione del suo utilizzo al di fuori del circuito con l'inserimento di limiti all'accettazione all'interno della stessa carta si porrebbe in contrasto con il principio di affidamento, atteso che l'evidenza del logo implica la sua accettazione da parte dei soggetti convenzionati, e con il corretto funzionamento del sistema di pagamento.
Le operazioni all'interno di un gruppo societario sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina in materia di servizi di pagamento perché l'operare all'interno di un perimetro circoscritto attenua le esigenze di tutela di ordinanti e beneficiari che intrattengono rapporti molto stretti tra loro (partecipativi e/o contrattuali). Per comprendere in pieno la portata della deroga si rinvia alla nozione di gruppo di cui all'art. 2359 del codice civile. Le esigenze di tutela riemergono invece quando ordinante o beneficiario di un pagamento sia un soggetto esterno al gruppo. Questo implica che i pagamenti esterni debbano essere ordinati o ricevuti su conti detenuti presso un prestatore di servizi di pagamento e che debbano essere rispettate le disposizioni in materia di trasparenza e di diritti e obblighi delle parti di un contratto per la prestazione di servizi di pagamento. Da ciò deriva che, per eseguire pagamenti esterni, la società tesoriera non deve necessariamente avere lo status di prestatore di servizi di pagamento ma deve avvalersi di un prestatore per la tenuta e gestione dei conti da movimentare per conto o in nome e per conto delle società del gruppo. Del rispetto della disciplina di trasparenza e in materia di diritti e obblighi delle parti sarà responsabile il prestatore di servizi di pagamento presso cui sono detenuti i conti utilizzati per la gestione della tesoreria del gruppo.
Non si ritiene possibile dedurre l'importo della somma riaccreditata al cliente senza averne acquisito preventivamente il consenso, atteso che la restituzione è stata effettuata sulla base di primi riscontri che avevano dato conferma della correttezza della richiesta del cliente.
Il tempo per valutare se il sospetto di frode è fondato non può vanificare l'obiettivo della norma di assicurare la tempestività del rimborso. La procedura di valutazione deve quindi trovare formalizzazione nell'ambito dei processi organizzativi aziendali e potrà tener conto dei rischi per il prestatore da valutare caso per caso. L'entità del danno che potrebbe derivare qualora la richiesta fosse, come sospettato, fraudolenta è un elemento fondamentale da tenere presente e i tempi di accertamento potranno essere diversi a seconda dell'importo di cui il cliente richiede il rimborso. La coerenza dell'operazione rispetto al profilo del cliente è un altro elemento che può essere utilmente tenuto presente.
Occorre distinguere l'oggetto della contestazione: il singolo acquisto (perché ad esempio, mai effettuato) ovvero l'addebito del saldo di un estratto conto (perché, ad esempio, è stata revocata l'autorizzazione all'addebito del conto mediante RID). Nel primo caso, il prestatore di servizi di pagamento presso il quale si trova il conto su cui viene addebitato il saldo della carta di credito non può entrare nel merito del singolo utilizzo della carta e quindi il rimborso deve essere chiesto alla società emittente della carta di credito. Nel secondo caso, invece, la revoca dell'autorizzazione all'addebito può essere fatta valere anche nei confronti della banca detentrice del conto.
L'art. 15 del d.lgs. 11/2010 (nonché la Sezione V, paragrafo 2, del Provvedimento della Banca d'Italia del 5 luglio 2011, di attuazione del Titolo II del suddetto decreto legislativo) contengono alcune indicazioni in tema di ricezione degli ordini di pagamento. In particolare, il Provvedimento prevede la possibilità che un prestatore di servizi di pagamento fissi un termine oltre il quale gli ordini si intendono ricevuti la giornata operativa successiva (n+1); tale modalità operativa può riferirsi anche alle operazioni disposte tramite Internet Banking. In questi casi quindi i fondi saranno accreditati al beneficiario con valuta al giorno n+2.
Tali limiti temporali, che non devono tradursi in un danno per l'utilizzatore dei servizi di pagamento, sono da individuare coerentemente con le procedure interne che fissano il termine della giornata operativa e devono essere resi noti alla clientela.
Nel caso di bonifici ricevuti la banca dovrà mettere a disposizione del cliente le somme trasferite a suo favore non appena le avrà ricevute. Su un piano più generale circa le disposizioni di cui al richiamato d.lgs occorre distinguere il caso in cui il prestatore di servizi di pagamento (PSP) dell'ordinante è insediato nello Spazio Economico Europeo (ad es. in Francia) da quello in cui tale soggetto è insediato al di fuori (ad es. in Russia). Nel primo caso le disposizioni del Titolo II del d.lgs. 11/2010 (e del relativo Provvedimento di attuazione emanato dalla Banca d'Italia nel luglio 2011) trovano completa applicazione; nel secondo caso invece le suddette norme non si applicano con l'eccezione dell'articolo 23 del decreto, relativo alla data valuta e alla disponibilità delle somme trasferite.
Obiettivo del legislatore è favorire l'esecuzione interamente automatizzata dei pagamenti e quindi la risposta al quesito è negativa. Rientra comunque nell'ambito della discrezionalità del prestatore di servizi di pagamento valutare la predisposizione di misure di controllo sistematico volte a contenere il rischio di eseguire operazioni di pagamento inesatte, ancorchè sulla base di informazioni comunicate dal cliente. In questa valutazione occorre aver presente che, fra l'altro, la stessa normativa prevede che in caso di errore inconsapevole il prestatore di servizi di pagamento deve attivarsi per il recupero dei fondi.. Se dai controlli eventualmente attivati emerge una discordanza tra l'IBAN e le altre informazioni fornite o disponibili, l'obbligo di diligenza professionale impone al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario di attivarsi per la soluzione della problematica contattando, se necessario, il prestatore della parte ordinante il bonifico al fine di decidere come procedere.