L'art. 45 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 consente al portatore di un assegno bancario o postale, presentato in tempo utile e non pagato, di esercitare l'azione di regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati anche nel caso in cui il mancato pagamento sia constatato con una dichiarazione della Stanza di compensazione della Banca d'Italia. La dichiarazione è resa dai capi delle Stanze di Roma e Milano, in qualità di pubblici ufficiali, su richiesta del trattario.
I capi delle Stanze comunicano mensilmente gli elenchi dei protesti ai Presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la successiva pubblicazione nel "Registro informatico dei protesti" e trasmettono ai Prefetti i rapporti di accertamento degli illeciti amministrativi consistenti nell'emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista.
Il ricorso alle Stanze di compensazione ai fini del rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto è soggetto all'applicazione di uno schema tariffario volto a consentire alla Banca d'Italia di recuperare i costi sostenuti nello svolgimento della relativa attività.