Con l'espressione jus variandi s’intende la facoltà riconosciuta ad un soggetto (il soggetto attivo, e cioè l’intermediario che ha posto in essere l’operazione) di modificare alcune condizioni contrattuali anche dopo la conclusione del contratto.
La facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte del soggetto attivo fa sì che tali modifiche abbiano effetto nei confronti degli altri contraenti senza che sia necessario un nuovo accordo tra le parti del contratto; la legge tuttavia tutela la posizione di questi contraenti, stabilendo limiti e condizioni all’esercizio dello jus variandi da parte del soggetto attivo.
• In linea di massima quindi la previsione di clausole che attribuiscono alla banca la facoltà di modificare unilateralmente alcune clausole contrattuali può essere ritenuta legittima, fatto salvo tuttavia il rispetto delle condizioni stabilite dalla legge (vedi art. 118 del TUB).Non rientrano però tra le modifiche unilaterali, e quindi a tali modifiche non si applicano le seguenti disposizioni, ad esempio le variazioni di tasso conseguenti all’andamento di parametri di riferimento indicati nel contratto la cui determinazione è sottratta alla volontà delle parti (ad esempio: Euribor);
• la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto nei contratti di durata deve essere subordinata alla sussistenza di “un giustificato motivo” (nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1341 c.c., secondo comma, del codice civile); il giustificato motivo non deve essere generico, ma deve riguardare gli eventi di comprovabile effetto sul rapporto bancario (ad esempio: mutamento del grado di rischiosità del cliente; variazione dei tassi di mercato che determinano un aumento dei costi operativi per gli intermediari);
• il cliente deve essere informato circa la sussistenza del giustificato motivo in maniera sufficientemente precisa e tale da consentire una valutazione di congruità della variazione rispetto alla motivazione che ne è alla base;
• qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente;
• la comunicazione inviata al cliente deve contenere in modo evidenziato la frase “Proposta di modifica unilaterale del contratto” e deve essere effettuata 30 giorni prima dell’eventuale applicazione delle nuove condizioni di contratto;
• entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il cliente che non voglia accettare le nuove condizioni contrattuali ha diritto di recedere senza spese dal contratto; nella cessazione del rapporto con la banca il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Se invece il cliente non recede entro 60 giorni la modifica si intende approvata;
• il mancato rispetto di tali prescrizioni rende inefficaci le variazioni contrattuali sfavorevoli al cliente;
• nel caso in cui le variazioni contrattuali riguardino i tassi d’interessi e siano conseguenti a decisioni di politica monetaria (di regola conseguenti alla variazione dei tassi ufficiali da parte della Banca Centrale Europea, per rapporti contrattuali in cui la divisa di riferimento è l’Euro), la legge impone alle banche di variare contestualmente i tassi attivi (pagati dal cliente) e i tassi passivi (pagati al cliente). Da rilevare che la legge non prevede un obbligo di variazione dei tassi a seguito delle decisioni di politica monetaria, ma solo le modalità da seguire qualora l’intermediario intenda apportare variazioni ai tassi di interesse in tali circostanze. L’eventuale adeguamento è quindi una facoltà discrezionale dell’intermediario.