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Elenco degli intermediari finanziari ai sensi degli artt. 106 e 107 del decreto legislativo n. 385/1993, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB)
Nell’elenco (cd. “elenco generale”), tenuto dalla Banca d'Italia devono iscriversi le persone giuridiche (vedi società finanziarie) che svolgono nei confronti del pubblico l’attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi. L’iscrizione è subordinata alla verifica, da parte della Banca d'Italia, della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
Tra gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 del T.U.B., quelli più rilevanti, per il volume dell’attività finanziaria e/o per la natura dell’attività svolta, sono iscritti altresì nell’elenco ex art. 107 del T.U.B. medesimo (cd. “elenco speciale”). Tali intermediari sono sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia.
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