Il consumatore ha facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità; non è ammesso il patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito.
In particolare, l’equa riduzione del costo complessivo del credito comporta che il consumatore è tenuto al pagamento del capitale residuo, degli interessi e altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, al pagamento di un compenso per il creditore non superiore all’uno per cento del capitale residuo.
Nel caso di restituzione anticipata, l’importo del capitale residuo da restituire, qualora non sia evidenziato nel contratto, si determina quale somma del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute e rimborsate alla data della restituzione; il tasso di interesse da utilizzare per il calcolo delle somme dovute è quello vigente all’epoca dell’adempimento anticipato per la determinazione degli interessi a carico del consumatore. Informazioni utili in merito alle condizioni del rimborso anticipato possono essere desunte dal documento di sintesi che deve essere trasmesso al consumatore almeno una volta all’anno.
Altro strumento di tutela riguarda i diritti del consumatore nei confronti del finanziatore del credito, in caso di inadempimento del fornitore del bene o del servizio. Viene in particolare previsto che, dopo aver richiesto senza successo l’adempimento al fornitore, il consumatore può agire nei confronti del finanziatore (banca o intermediario finanziario) nei limiti del credito concesso, a condizione che costui abbia un accordo con il fornitore che gli consenta di avere l’esclusiva per la concessione del credito ai clienti del fornitore (art. 42 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, di seguito Codice del consumo).
Nell’ambito delle tutele approntate a favore del consumatore riveste particolare rilievo la previsione per la quale, in caso di inadempimento del fornitore del bene o del servizio, dopo aver richiesto senza successo l’adempimento al fornitore, il consumatore può agire nei confronti del cessionario del credito concesso dalla banca o intermediario finanziario. Il regresso avrà luogo nei limiti del credito concesso e a condizione che il finanziatore avesse un accordo con il fornitore che gli consentisse di avere l’esclusiva per la concessione del credito ai clienti del fornitore medesimo (art. 42 del Codice del consumo).
Il consumatore che abbia ottenuto un finanziamento gode di una tutela specifica qualora tale contratto sia collegato ad una vendita di beni e servizi a distanza (è il caso, a puro titolo esemplificativo, della vendita conclusa attraverso il telefono o tramite Internet) ovvero ad una vendita conclusa fuori dai locali commerciali del venditore (è il caso, a puro titolo esemplificativo, della vendita conclusa a seguito della visita del venditore al domicilio del consumatore o nel suo posto di lavoro). Per quanto la vendita possa essere conclusa anche a distanza per determinate categorie di beni, la normativa prevede che il finanziamento ad essa collegato debba essere concluso in forma scritta o attraverso l’impiego di strumenti informatici che siano stati parificati dalla legge alla forma scritta.
La disciplina vigente prevede che il consumatore che abbia esercitato il diritto di recesso dal contratto di vendita – nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla disciplina stessa – potrà recedere automaticamente dal contratto di finanziamento, senza il pagamento di una penale.
Spetta invece al venditore comunicare alla banca o all’intermediario finanziario l’avvenuto esercizio del diritto di recesso e rimborsargli le somme da lui eventualmente versate (cfr. artt. 64 e seguenti del Codice del consumo).