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Specifiche forme contrattuali

Cessione del quinto dello stipendio

La cessione del quinto è una forma di credito al consumo non finalizzata (quindi, non rivolta all’acquisto di specifici beni o servizi), concessa a fronte della cessione volontaria di una quota parte del proprio stipendio mensile. In sostanza, il lavoratore (cedente) pattuisce con un terzo/società finanziaria (cessionario) il trasferimento in capo a questo ultimo del suo diritto verso il datore di lavoro (ceduto) a percepire una quota del proprio stipendio, fino ad un massimo del quinto dello stipendio medesimo.
La cessione del quinto – originariamente nata per i dipendenti di enti pubblici, amministrazioni statali e altri enti – può essere richiesta, oggi, anche da tutti i pensionati e dai dipendenti privati. Di regola, ha una durata compresa fra 2 e 10 anni; in genere, la durata prescelta prevede il pagamento di 60 o 120 rate mensili (5 o 10 anni).

Credito su pegno

Il credito su pegno è una forma di finanziamento disciplinata da una normativa del 1938, ancora vigente (Legge 10 maggio 1938, n. 745 e decreto ministeriale applicativo 25 maggio 1939, n. 1279).

Il credito su pegno è concesso per finanziamenti non elevati, con garanzia di pegno su cose mobili; esso si caratterizza per le seguenti peculiarità: durata compresa fra tre mesi e un anno; rilascio di una polizza al portatore - nella quale sono descritte le caratteristiche del bene mobile, le condizioni e l’ammontare del finanziamento - che consente la circolazione del bene oggetto della garanzia; presenza di una stima del bene oggetto di pegno da parte di un perito; vendita all’asta dei beni dati in garanzia del finanziamento non restituito; subordinazione del diritto del proprietario alla restituzione del bene oggetto del pegno al rimborso delle somme e degli interessi dovuti. Il credito su pegno si basa sull’esistenza e sul valore del bene dato in pegno e non sulla valutazione del merito di credito del consumatore.



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