English version    [ A | A | A ]


Ricerca avanzata

Salta la navigazione


Ti trovi in:

Il credito al consumo

Per credito al consumo si intende il credito per l’acquisto di beni e servizi (credito finalizzato) ovvero per soddisfare esigenze di natura personale (ad esempio: prestito personale, cessione del quinto dello stipendio) concesso ad una persona fisica (consumatore). Il credito al consumo può assumere la forma di dilazione del pagamento del prezzo dei beni e servizi acquistati ovvero di prestito o altra analoga facilitazione finanziaria. Non costituisce credito al consumo il prestito concesso per esigenze di carattere professionale del consumatore (ad esempio: acquisto di un’autovettura da utilizzare per il trasporto dei dipendenti della propria impresa).

Il consumatore si obbliga: a) nel caso di dilazione di pagamento, a corrispondere il prezzo al venditore di beni o servizi alle date convenute; b) nel caso di concessione di un prestito, a restituire l’importo concesso (capitale erogato) e a pagare gli interessi calcolati sulla base di un parametro finanziario (tasso di interesse). L’adempimento dell’obbligo di restituire il capitale e di corrispondere gli interessi avviene in modo graduale nel tempo attraverso versamenti periodici (le rate), il cui pagamento è di regola mensile. Il consumatore cui è stato concesso il prestito è inoltre tenuto a pagare le spese necessarie per la conclusione del contratto. Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) è un indice del costo complessivo del contratto di credito al consumo.

La dilazione di pagamento del prezzo viene concessa dai venditori di beni e di servizi. Il prestito viene accordato invece dalle banche ovvero dagli intermediari finanziari; quest’ultimi, come le banche possono concedere finanziamenti in diverse forme – mutuo, credito al consumo, locazione finanziaria – ma, diversamente dalle banche, non raccolgono risparmio nella forma di depositi.

Nelle forme del finanziamento, il credito al consumo, di norma, ha una durata variabile da 12 mesi a 72 mesi e non è assistito da garanzia reale (ad esempio: pegno sul bene acquistato) o personale (ad esempio: fideiussione). Nella prassi, il contratto può essere concluso presso gli esercizi commerciali convenzionati con le banche o gli intermediari finanziari dietro presentazione di documenti, tra i quali rileva l’ultima busta paga. Il bene oggetto di acquisto viene in genere messo subito a disposizione del consumatore mentre le banche e gli intermediari finanziari possono riservarsi di accordare il finanziamento entro un breve lasso di tempo.



  • Questa sezione ospita i comunicati stampa della Banca d’Italia in ordine cronologico, le notizie su temi di rilevanza per l’Istituto, l’agenda degli eventi, le procedure di accreditamento per i giornalisti, il calendario delle pubblicazioni statistiche, foto gallery e video gallery.
  • Vai a Media ed Eventi

E-MAIL ALERT E RSS

  • Il servizio di E-mail Alert consente di ricevere avvisi in posta elettronica sulle novità pubblicate sul sito della Banca d'Italia.

    Iscriviti al servizio E-mail Alert

    RSS (Really Simple Syndication) è una modalità di distribuzione di contenuti web che consente la notifica automatica delle novità pubblicate direttamente sul proprio computer e in tempo reale.

    Iscriviti al servizio RSS

CORRETTA VISUALIZZAZIONE


Torna all'inizio della pagina