Non sempre. Sono esonerati dal richiedere il consenso degli interessati gli intermediari, la Banca d'Italia, la Magistratura penale e le altre Autorità di controllo sugli intermediari.
Titolare: Banca d'Italia (Servizio Organizzazione, Via Nazionale 91, 00184 Roma)
Responsabile: Capo del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (Banca d'Italia, largo Guido Carli n. 1, 00044 Frascati - RM)
Incaricati: dipendenti addetti a operare sui dati CRnell'ambito del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche e delle altre strutture della Banca d'Italia che si avvalgono dei dati per le loro finalità istituzionali
No. I dati registrati negli archivi della Centrale dei Rischi mostrano un'esposizione dei singoli soggetti verso il sistema creditizio che potrebbe non coincidere con il loro effettivo indebitamento. Alcune tipologie di intermediari finanziari sono infatti esclusi dall'obbligo di segnalazione alla Centrale dei Rischi ed esiste una soglia minima di 30.000 euro, al di sotto della quale i crediti non vanno segnalati.
No. Essere segnalato indica solo che il soggetto ha un rapporto di credito e/o garanzia con un intermediario finanziario partecipante alla Centrale dei Rischi che rientra nella soglia di 30.000 euro. Per chi ha una storia positiva in Centrale dei Rischi è più facile ottenere finanziamenti.
No. Il ritardo nei pagamenti non è una condizione sufficiente per la segnalazione a sofferenza, che può scaturire solo da una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente da parte dell'intermediario.
L'intermediario finanziario non è più tenuto a segnalare un soggetto in Centrale dei Rischi quando il suo indebitamento complessivo è sceso sotto la soglia di 30.000 euro oppure quando il finanziamento è estinto. Tuttavia le informazioni presenti negli archivi della Centrale dei Rischi non vengono cancellate e possono essere consultate dagli intermediari che vi aderiscono con precise limitazioni (cfr. FAQ successiva).
Gli intermediari finanziari possono consultare le informazioni di Centrale dei Rischi al massimo per gli ultimi 36 mesi. Ad esempio, se una banca o una società finanziaria chiede il 9 luglio 2010 i dati su un cliente al quale intenderebbe concedere un credito potrà ottenere i dati riferiti alle 36 date contabili mensili che vanno dal 30 giugno 2007 al 31 maggio 2010 (ultima data disponibile).
L'intermediario finanziario deve tener conto del pagamento di un debito nella segnalazione di Centrale dei Rischi relativa al mese in cui il debito è stato pagato. Ad esempio, se il pagamento avviene il 15 maggio, esso si riflette nella segnalazione relativa alla data contabile del 31 maggio, che la banca o la società finanziaria è tenuta a effettuare entro il 25 giugno. Le informazioni riferite alla data del 31 maggio sono visibili per intermediari finanziari e privati intorno ai primi giorni di luglio.
Gli intermediari finanziari sono responsabili dell'esattezza delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi; essi sono tenuti a correggere gli eventuali errori e a trasmettere le rettifiche alla Banca d'Italia. Questa le registra nei propri archivi e le comunica immediatamente per via telematica a tutti gli intermediari che hanno ricevuto informazioni sui soggetti interessati dalle rettifiche.
Gli intermediari finanziari che fanno richiesta di "prima informazione" su un potenziale cliente ricevono i dati aggiornati al momento della richiesta. Il diretto interessato riceve, oltre ai dati aggiornati che lo riguardano, anche l'evidenza delle rettifiche che essi hanno subito nel corso del tempo.
No. Gli intermediari finanziari non segnalano alla Centrale dei Rischi i singoli finanziamenti concessi alla clientela, ma li aggregano, per ciascun cliente, sulla base di uno schema di segnalazione stabilito dalla Banca d'Italia. Per esempio, se un cliente è titolare di un mutuo per acquisto abitazione, di un finanziamento per acquisto auto, è il valore complessivo del credito verso quel cliente a una data contabile che viene segnalato nella voce Rischi a scadenza.