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Servizio di accesso ai dati della Centrale dei Rischi

Che cos'è il servizio di accesso ai dati

Il "servizio di accesso ai dati della Centrale dei Rischi" consente, a titolo gratuito, di conoscere i dati segnalati a proprio nome nella Centrale dei Rischi da banche e società finanziarie (intermediari).

Per saperne di più sulla Centrale dei Rischi leggi il Foglio informativo.

Chi può fruirne

le persone fisiche a nome delle quali sono registrate le informazioni, oppure il relativo tutore, curatore o erede (compreso il chiamato all'eredità);

altri soggetti, quali società, associazioni, enti e organismi, i cui dati possono essere richiesti da:
il legale rappresentante;
il curatore fallimentare o altro organo di procedura concorsuale cui compete la rappresentanza delle società;
i soci illimitatamente responsabili (per le società di persone, incluse quelle in accomandita), che possono conoscere i dati della società relativi al periodo in cui sono stati soci e a quello precedente al loro ingresso nella società.

Dove

Presso tutte le Filiali della Banca d'Italia.

Come

Chiunque è interessato può presentare la richiesta tramite il modulo scaricabile da questo sito o reperibile presso le Filiali della Banca d'Italia. L'interessato deve:

compilare il modulo e firmarlo in modo leggibile;

allegare al modulo le fotocopie leggibili del proprio documento di identità nel caso di richieste inviate a mezzo posta, fax, pec o presentate allo sportello senza la sottoscrizione in presenza dell'addetto

La Banca d'Italia risponde per posta o per posta elettronica certificata. Su espressa richiesta dell'interessato, i dati possono essere consegnati allo sportello, anche a un soggetto incaricato purché munito di delega (le deleghe per il ritiro dei dati sono scaricabili da questo sito o reperibili presso le Filiali) e di fotocopia leggibile del documento di identità.

E' utile ricordare che:

  • Gli intermediari sono responsabili della correttezza delle segnalazioni inviate alla Centrale dei Rischi. A loro va inviata ogni eventuale contestazione o richiesta di correzione e sono loro a dover prontamente cancellare o correggere gli errori. Se la Banca d'Italia ha notizia di possibili errori chiede agli intermediari di verificare le informazioni trasmesse e di correggerle.
  • In Italia operano altri sistemi di rilevazione centralizzata dei rischi, di natura privata e non gestiti dalla Banca d'Italia, denominati Sistemi di informazioni creditizie (SIC); il funzionamento dei SIC è disciplinato dal "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" (in G.U. 23 dicembre 2004, n. 300) emanato ai sensi dell'art. 117 del Testo Unico sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003).


  • Questa sezione ospita i comunicati stampa della Banca d'Italia in ordine cronologico, le notizie su temi di rilevanza per l'Istituto, l'agenda degli eventi, le procedure di accreditamento e le richieste di informazioni dei giornalisti, il calendario delle pubblicazioni statistiche, foto gallery e video gallery.
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