Non sempre. Gli intermediari, la Banca d'Italia, la magistratura penale e le altre autorità di controllo sugli intermediari possono non richiederlo.
Il titolare è la Banca d'Italia (Servizio Organizzazione, Via Nazionale 91, 00184 Roma).
Il responsabile è il Capo del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (Banca d'Italia, largo Guido Carli n. 1, 00044 Frascati - RM).
Gli incaricati sono i dipendenti che operano sui dati della Centrale dei Rischi nell'ambito del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche e delle altre strutture della Banca d'Italia.
No. I dati registrati negli archivi della Centrale dei Rischi mostrano un debito verso il sistema creditizio che potrebbe non coincidere con quello effettivo. Alcuni intermediari finanziari non hanno l'obbligo di segnalazione alla Centrale dei Rischi e, inoltre, esiste una soglia minima di 30.000 euro al di sotto della quale i crediti non vanno segnalati.
No. La segnalazione indica solo che il soggetto ha un debito con o ha ricevuto una garanzia che supera la soglia di 30.000 euro da un intermediario finanziario che partecipa alla Centrale dei Rischi.
Si parla di sofferenza quando il cliente è valutato in stato di insolvenza (cioè irreversibilmente incapace di saldare il proprio debito) anche se questo non è stato accertato in sede giudiziaria.
La classificazione a sofferenza è il risultato della valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente da parte della banca o dell'intermediario finanziario.
Le banche e gli intermediari finanziari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (ad esempio i garanti) la prima volta che lo segnalano a "sofferenza".
No. Il ritardo nei pagamenti non è una condizione sufficiente per la segnalazione a "sofferenza", che può scaturire solo da una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente da parte dell'intermediario.
L'intermediario finanziario non è più tenuto a segnalare un soggetto alla Centrale dei Rischi quando il suo indebitamento complessivo è sceso sotto la soglia di 30.000 euro oppure quando il finanziamento è estinto. Tuttavia le informazioni storiche presenti negli archivi della Centrale dei Rischi non vengono cancellate e possono essere consultate dagli intermediari che vi aderiscono, anche se con precise limitazioni.
Gli intermediari finanziari possono consultare le informazioni della Centrale dei Rischi al massimo per gli ultimi 36 mesi. Ad esempio, se una banca o una società finanziaria chiede il 9 luglio 2010 i dati su un cliente al quale vorrebbe concedere un credito, potrà ottenere i dati riferiti alle 36 date contabili mensili che vanno dal 30 giugno 2007 al 31 maggio 2010 (ultima data disponibile).
L'intermediario deve tener conto del pagamento di un debito nella segnalazione alla Centrale dei Rischi relativa al mese in cui il debito è stato pagato. Ad esempio, se il pagamento avviene il 15 maggio, sarà registrato nella segnalazione relativa alla data contabile del 31 maggio, che la banca o la società finanziaria è tenuta a effettuare entro il 25 giugno. Le informazioni riferite alla data del 31 maggio sono visibili per intermediari finanziari e privati intorno ai primi giorni di luglio.
Gli intermediari finanziari sono responsabili dell'esattezza delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi. Devono correggere gli eventuali errori e trasmettere le correzioni alla Banca d'Italia. Questa le registra nei propri archivi e le comunica immediatamente per via telematica a tutti gli intermediari che hanno ricevuto informazioni sui soggetti interessati dalle correzioni.
Gli intermediari finanziari che fanno richiesta di "prima informazione" su un potenziale cliente ricevono i dati aggiornati al momento della richiesta. Chi richiede i dati che lo riguardano, oltre ai dati aggiornati riceve anche le correzioni che hanno avuto nel tempo.
Chi trova nella Centrale dei Rischi un'informazione a suo nome che ritiene inesatta, può chiedere di correggerla direttamente all'intermediario che l'ha segnalata, non alla Banca d'Italia.
Se la Banca d'Italia ha notizia di possibili errori, chiede agli intermediari di verificare le informazioni trasmesse e di correggerle.
No. La Centrale di Rischi rileva le informazioni inviate da banche e intermediari finanziari non per singoli finanziamenti concessi alla clientela ma raggruppate, per ciascun cliente, in voci prestabilite.
Sì, ma occorre presentare la documentazione che attesta la relazione tra il soggetto richiedente e il soggetto al quale si riferiscono i dati richiesti.
Sì, perché le segnalazioni rimangono visibili per 36 mesi.
In Italia operano altri sistemi di rilevazione centralizzata dei rischi, che però sono di natura privata e dunque non gestiti dalla Banca d'Italia.
Sono chiamati "Sistemi di informazioni creditizie" (SIC) e il loro funzionamento è disciplinato dal Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300) emanato ai sensi dell'art. 117 del Testo Unico sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003).
La CRIF è il gestore di EURISC, un sistema di informazioni creditizie che raccoglie i dati forniti direttamente dagli enti finanziatori che vi partecipano. La finalità del trattamento dei dati personali non è classificare i cattivi pagatori evidenziando solo gli inadempimenti, ma valutare il merito creditizio e contenere il rischio attraverso segnalazioni.