Già quando decide di promuovere la vendita di propri prodotti e servizi bancari o finanziari l’intermediario si deve attenere a regole di trasparenza: gli annunci pubblicitari devono essere chiaramente riconoscibili come tali e fare riferimento, per le condizioni contrattuali, ai fogli informativi, indicando le modalità con cui questi ultimi sono messi a disposizione dei clienti. Se oggetto dell’offerta promozionale è una qualsiasi forma di finanziamento l’annuncio deve anche indicare subito il Tasso Annuale Effettivo Globale (TAEG).
Prima di concludere il contratto (fase “precontrattuale”) al cliente devono obbligatoriamente essere messi a disposizione alcuni documenti importanti per comprendere le caratteristiche dell’operazione alla quale è interessato o che comunque gli viene proposta. “Mettere a disposizione del cliente” significa che il cliente può portarne con se una copia dopo averla richiesta o prelevata direttamente, non significa che può solo visionarla nei locali della banca.
Si consiglia una lettura attenta dei seguenti documenti prima di scegliere un prodotto e di firmare il contratto:
1. il documento sui “Principali diritti del cliente”: è redatto secondo un modello standard previsto dalla normativa e deve essere esposto nei locali aperti al pubblico e messo a disposizione dei clienti; va letto con attenzione perché richiama gli aspetti da tener presente in ogni fase del rapporto fra l’intermediario e il cliente, cioè nella fase precontrattuale, al momento della stipula del contratto, durante e al momento della chiusura del rapporto contrattuale;
2. il foglio informativo: contiene informazioni sull’intermediario, sulle condizioni, sulle principali caratteristiche e i rischi tipici dell’operazione o del servizio offerto e, soprattutto tutti gli elementi relativi alle condizioni economiche dell’offerta (tassi, costi, eventuali penali, spese accessorie, ecc.) e al costo complessivo del prodotto o servizio. Il contenuto deve sempre essere aggiornato e coerente con il prodotto offerto in quel momento quindi è bene controllarne la data e chiedere conferma che sia l’ultimo. Per agevolare la confrontabilità dei prodotti i fogli informativi relativi al conto corrente e al mutuo sono redatti secondo schemi standard definiti dalla Banca d’Italia. Ne è prevista la consegna obbligatoria in alcune circostanze: offerta fuori sede, impiego di tecniche di comunicazione a distanza quali il telefono o la posta, prodotti complessi. Negli altri casi la scelta è rimessa al cliente;
3. copia completa del contratto: il cliente può ottenere gratuitamente (per alcuni tipi di prodotti può essere previsto un rimborso spese) una copia completa del contratto che si vorrebbe concludere e/o il documento di sintesi delle principali caratteristiche e condizioni. La consegna della copia del contratto non impegna alla conclusione e, nel caso in cui le condizioni venissero successivamente modificate, l’intermediario deve necessariamente farlo presente al cliente prima della conclusione;
4. il “documento di sintesi” delle principali condizioni: normalmente costituisce il frontespizio del contratto e riporta in maniera personalizzata (cioè riferita al singolo contraente), secondo quanto previsto dal contratto, le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio;
5. la “Guida” pratica: le guide illustrano in maniera semplice caratteristiche, funzionamento e costi di determinati prodotti o le modalità per l’esercizio dei connessi diritti . Per agevolare gli intermediari e garantire ai documenti elevati standard di comprensibilita, la Banca d'Italia ha predisposto i modelli che gli intermediari si limiteranno a riprodurre; le guide potranno essere integrate, anche attraverso iniziative di autoregolamentazione. Attualmente è prevista la predisposizione di guide sui conti correnti e gli strumenti di pagamento ad essi associati (assegni, carte di pagamento), sui mutui ipotecari e sui meccanismi di risoluzione non giudiziali delle controversie fra intermediari e clienti.