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E se insorgono problemi? La risoluzione delle controversie con gli intermediari

È bene infine ricordare che le questioni relative all'interpretazione e alla validità dei contratti o di singole clausole sono rimesse ai rapporti tra banca e cliente e, in ultima analisi, alle valutazioni dell'autorità giudiziaria.

I clienti però per evitare lunghe e costose procedure giudiziarie possono anche rivolgersi a organismi conciliativi o arbitrali che aiutano a risolvere le controversie su questioni relative al rapporto con l'intermediario bancario o finanziario in tempi molto più contenuti.

In questo caso si parla di risoluzione stragiudiziale delle controversie. I sistemi stragiudiziali assumono rilievo per le finalità della vigilanza e, più in generale, per l'efficienza del sistema finanziario. Meccanismi efficaci di definizione delle liti incentivano il rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela; migliorano la fiducia del pubblico nei prestatori dei servizi bancari e finanziari; costituiscono un utile presidio dei rischi legali e reputazionali a beneficio della stabilità degli intermediari e del sistema finanziario nel suo complesso.

Di cosa si tratta?

Per "risoluzione extragiudiziale" si intende una procedura che, a prescindere dalle specifiche modalità, porta alla conclusione delle liti fra consumatori e intermediari bancari e finanziari, tramite l'intervento attivo di un organo di risoluzione di controversie che propone (conciliazione) o impone (arbitrato) una soluzione, diversa dai processi che si svolgono di fronte all'autorità giudiziaria.

La conciliazione è uno strumento di risoluzione delle controversie attraverso il quale due o più soggetti in lite volontariamente si rivolgono ad un terzo imparziale - il conciliatore - che ha il compito di assistere le parti nella negoziazione, facilitando il raggiungimento di un'intesa.
Con la clausola di arbitrato le parti di un contratto si impegnano a deferire a uno o più arbitri la soluzione di determinate controversie per renderla più spedita e sollecita.

In via generale, questi organismi possono essere istituiti per legge o sulla base di accordi tra intermediari e associazioni di categoria (degli stessi intermediari o dei consumatori), con iniziative di autodisciplina. L'adesione da parte degli intermediari a questi sistemi alternativi può essere obbligatoria (ad es. prevista dalla stessa legge istitutiva), o volontaria (ad es. nel caso di iniziative di autodisciplina).

Rivolgersi a tali organismi non preclude comunque la possibilità, in un secondo momento, di percorrere le vie ordinarie legali mentre non è più possibile ricorrere a questi sistemi alternativi una volta scelta la via giudiziaria ordinaria.

Nel nostro paese, raccogliendo anche le raccomandazioni della Commissione Europea, esistono, per quanto concerne le controversie in materia finanziaria e bancaria, alcuni sistemi di risoluzione extragiudiziale, attivati sulla base di leggi o frutto di iniziative di autodisciplina.

Ad esempio, in occasione della riforma del diritto societario, è stata definita una disciplina speciale dell'arbitrato e della conciliazione stragiudiziale relativi a rapporti societari, partecipazioni sociali, patti parasociali, servizi di investimento e materie disciplinate dal TUB, qualora la controversia sia promossa da una banca nei confronti di un'altra banca ovvero da o contro associazioni rappresentative di consumatori o Camere di Commercio (1).

Inoltre la legge sul risparmio (L.262/2005), ha istituito due nuovi sistemi prevedendo:

  1. 1. procedure di conciliazione e arbitrato dinanzi alla Consob relative a controversie insorte tra i risparmiatori o gli investitori (esclusi quelli professionali) e gli intermediari circa l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza stabiliti dal Testo unico della finanza (TUF); riferimenti sul funzionamento di questo sistema sono disponibili sul sito della Consob (www.consob.it);
  2. 2. che gli intermediari bancari e finanziari sono obbligati ad aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale per la soluzione di controversie con i clienti relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. La disciplina deve assicurare l'imparzialità dell'organo decidente e la rappresentatività dei soggetti interessati; le procedure devono garantire la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela, senza pregiudicare per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.

Per dare attuazione alla previsione del punto 2 recentemente è stato disciplinato un nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari ("Arbitro Bancario Finanziario").

Il sistema prevede che gli intermediari bancari e finanziari sono obbligati ad aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i clienti.
All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari che non siano anteriori al 1° gennaio 2007 né già sottoposte all'autorità giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge. Le controversie sono rimesse alla cognizione di un organo decidente composto da cinque membri (il presidente e due membri scelti dalla Banca d'Italia; un membro designato dalle associazioni degli intermediari; un membro designato dalle associazioni rappresentative dei clienti) e articolato in tre collegi su base territoriale (Milano, Roma e Napoli). Per ciascuno dei collegi l'attività di segreteria tecnica è svolta da una struttura all'uopo dedicata presso le Sedi della Banca d'Italia di Milano, Roma e Napoli.
Link: http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/disposizioni/Disposizioni.pdf

 

 

(1) Cfr. artt. 34 e ss. del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.



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