A quali operazioni e servizi si applica?
Le regole di trasparenza si applicano, come previsto dal Testo Unico Bancario (TUB), a tutte le operazioni e ai servizi di natura bancaria e finanziaria, incluso il credito ai consumatori e i servizi Bancoposta, offerti dalle banche (italiane e comunitarie) e dagli intermediari finanziari, anche al di fuori degli sportelli ("fuori sede") o mediante "tecniche di comunicazione a distanza" (ad esempio Internet). Per assicurare il rispetto della normativa la legge attribuisce alla Banca d'Italia il potere di eseguire controlli e imporre sanzioni agli intermediari sottoposti alla sua vigilanza.
Per esempio i più diffusi prodotti e servizi ai quali si applica la disciplina sono: depositi; mutui; aperture di credito; anticipazioni bancarie; crediti di firma; sconti di portafoglio; leasing finanziario; factoring; altri finanziamenti; garanzie ricevute; conti correnti di corrispondenza; incassi e pagamenti; emissione di moneta elettronica (carte bancomat o carte di credito); versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici; acquisto e vendita di valuta estera; intermediazione in cambi; custodia e amministrazione di strumenti finanziari; locazione di cassette di sicurezza (1).
La disciplina di trasparenza non si applica ai servizi e alle attività di investimento e al collocamento di prodotti finanziari aventi finalità di investimento, quali ad esempio, obbligazioni e altri titoli di debito, certificati di deposito, contratti derivati, pronti contro termine (non sono considerati prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari, per questi quindi le regole di trasparenza valgono).
Le regole di trasparenza per i servizi, gli strumenti e i prodotti finanziari che hanno finalità di investimento sono infatti contenute nel TUF; la disciplina d'attuazione è emanata dalla Consob. Tutti i soggetti che offrono tali servizi, comprese le banche, devono rispettare queste regole. I controlli di trasparenza sono affidati alla stessa Consob.
(1) La disciplina si applica anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario