No. L'ordinamento prevede che i soggetti che intendono svolgere attività bancaria e finanziaria sul mercato devono rispondere a taluni requisiti e assolvere a specifici obblighi. Il regime dei controlli sui diversi soggetti varia a seconda della tipologia e della rilevanza degli interessi pubblici sui quali l'attività esercitata ha riflessi. L'esercizio dell'attività bancaria - cioè la raccolta di risparmio tra il pubblico e la concessione di finanziamenti - è riservato esclusivamente alle banche (persone giuridiche) autorizzate e iscritte nell'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia. Le attività finanziarie (cioè la concessione di finanziamenti, la assunzione di partecipazioni, l'offerta di servizi di pagamento e di cambio) possono essere svolte nei confronti del pubblico dalle banche e anche da altri soggetti (persone giuridiche): gli intermediari finanziari. Alle società finanziarie però non è consentito raccogliere depositi presso il pubblico e l'esercizio delle loro attività è subordinato alla iscrizione nell'elenco "generale" degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia. Gli intermediari finanziari di maggiori dimensioni o che svolgono particolari attività sono tenuti ad iscriversi anche all'elenco speciale sempre tenuto dalla Banca d'Italia.
Gli albi sono pubblicati una volta l'anno sul Bollettino di vigilanza e sono anche consultabili sul sito Internet della Banca d'Italia, nonché presso tutte le Filiali della stessa Banca d'Italia. L'albo delle banche contiene l'elenco delle banche italiane e delle succursali di banche comunitarie e extracomunitarie autorizzate ad operare nel nostro Paese. L'albo dei gruppi indica invece la capogruppo e le singole società che appartengono ad un certo gruppo bancario. Le banche e le società che fanno parte di un gruppo bancario devono anche indicare nella documentazione utilizzata l'avvenuta iscrizione.
L'iscrizione attesta che la Banca d'Italia ha verificato la sussistenza delle condizioni imposte dalla legge per l'esercizio dell'attività bancaria. Da quel momento la banca è sottoposta ai controlli di vigilanza da parte della Banca d'Italia. La responsabilità della gestione di ciascuna banca vigilata resta comunque demandata agli amministratori e agli organi di controllo della stessa.
Così come le banche, anche le società finanziarie (intermediari finanziari) sono tenute a richiedere l'iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari, disciplinato dall'art. 106 del TUB, alla Banca d'Italia che accerta la sussistenza delle condizioni imposte dalla legge. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco la Banca d'Italia può richiedere agli intermediari finanziari dati e notizie. Della iscrizione gli intermediari devono dare evidenza sulla documentazione e sugli atti. Alcuni intermediari finanziari, in base al volume di attività raggiunto o alla specifica attività svolta, sono tenute ad iscriversi anche nell'elenco speciale, disciplinato dall'art. 107 del TUB, anch'esso tenuto dalla Banca d'Italia. Le società finanziarie iscritte nell'elenco speciale sono assoggettate alla normativa e ai controlli di vigilanza da parte della Banca d'Italia. L'elenco dei soggetti iscritti nell'elenco speciale è consultabile sul sito Internet e presso tutte le Filiali della Banca d'Italia.
L'offerta al pubblico da parte di banche e di intermediari finanziari di operazioni e servizi bancari e finanziari è soggetta alle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali contenute nel testo unico bancario e nella disciplina attuativa emanata dal CICR e dalla Banca d'Italia. La disciplina impone obblighi di pubblicità delle condizioni praticate, dei principali diritti del cliente, di forma e contenuto minimo dei contratti; sono disciplinate le modifiche unilaterali, le comunicazioni periodiche, la decorrenza delle valute, il calcolo degli interessi sugli interessi (c.d. anatocismo) e l'estinzione anticipata dei mutui. La sottoscrizione e il collocamento presso il pubblico di prodotti finanziari emessi da banche (ad esempio le obbligazioni bancarie) sono soggetti alle disposizioni contenute nel TUF e alla disciplina in materia di prospetto.
Le informazioni sono contenute nei seguenti documenti che devono essere messi a disposizione della clientela: Documento "Principali diritti del cliente", Fogli informativi, Copia del contratto completa per la stipula, Documento di sintesi, Guide pratiche per talune tipologie di operazioni più ricorrenti (conto corrente e strumenti di pagamento ad esso associati; mutuo ipotecario; sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie).
La disciplina si applica anche quando l'offerta avviene fuori dalle dipendenze (sportelli) dell'intermediario (ad esempio: nel credito al consumo presso l'esercente commerciale) o attraverso tecniche di comunicazione a distanza (posta, telefono, internet, ecc.). Con specifico riferimento alla rete Internet o a sistemi analoghi, il documento "Principali diritti del cliente", "fogli informativi" e le "Guide pratiche" devono essere pubblicati sul sito internet. E' inoltre importante ricordare che la disciplina di trasparenza si applica anche agli annunci pubblicitari che devono essere riconoscibili come tali e richiamare l'attenzione della clientela circa la necessità di documentarsi meglio attraverso le maggiori informazioni contenute nei fogli informativi che la banca è tenuta a mettere a disposizione della clientela.
Si. Attraverso i fogli informativi viene fornita al cliente una dettaglia descrizione delle caratteristiche e dei costi di ciascun prodotto. Al fine di rendere più efficace l'informativa nei confronti dei clienti e agevolare la comparazione tra le offerte, i fogli informativi sono strutturati secondo un tracciato comune che deve riportare almeno le seguenti informazioni: informazioni sulla banca; caratteristiche e rischi tipici dell'operazione cui si sta aderendo; le condizioni economiche dell'operazione o del servizio; le principali clausole contrattuali che lo regolano. Inoltre i fogli informativi hanno una legenda esplicativa delle principali nozioni in essi contenute (ad esempio: tasso debitore/creditore/effettivo/di mora, valuta, commissione di massimo scoperto, parametri di indicizzazione impiegati, ecc.). Per i contratti di mutuo ipotecario garantito da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale, gli intermediari sono tenuti a mettere a disposizione dei clienti un vero e proprio foglio comparativo.
Bisogna prima di tutto ricordare che il costo complessivo di un'operazione di finanziamento è influenzato da diversi parametri, e quindi di norma superiore rispetto al mero tasso d'interesse richiesto dal soggetto finanziatore detto Tasso Annuo Nominale (TAN).
Proprio per agevolare la comparabilità dei costi dei prodotti bancari, la disciplina in materia di trasparenza ha imposto alle banche e agli intermediari, l'utilizzo di specifici indicatori che devono essere calcolati secondo parametri comuni: il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) e l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC). Il TAEG si riferisce a mutui, anticipazioni bancarie, aperture di credito e altri finanziamenti, compreso il credito al consumo, e l'ISC alle aperture di conto corrente. Il TAEG e l'ISC individuano comunque indicativamente il costo complessivo del prodotto, espresso in termini percentuali, su base annua.
Perché indicativamente? Perché questi indicatori non esauriscono tutte le voci di costo che potrebbero incidere sul rapporto (è il caso ad esempio dei costi variabili, legati all'andamento dei tassi o all'attivazione e utilizzo di specifici servizi o operazioni) è quindi bene sempre verificare attraverso i documenti informativi messi a disposizione (ad esempio sotto la voce "altre condizioni economiche") in che misura e quali ulteriori elementi di costo possono essere addebitati in relazione alla specifica tipologia di prodotto offerto o alle esigenze operative del singolo cliente.
Sempre agli stessi fini esiste un ulteriore obbligo che impone a banche e intermediari di esporre nei locali aperti al pubblico il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM). Questo ulteriore indice esprime il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie (ad esempio: aperture di credito in c/c, crediti personali, leasing, factoring, mutui, ecc.) nel secondo trimestre precedente.
Una comparazione dei costi non può comunque prescindere da un attento vaglio anche delle caratteristiche dei singoli prodotti offerti (ad esempio: i servizi inclusi o esclusi dall'offerta, ecc.).
Se l'operazione che si vuole concludere è l'apertura di un conto corrente o l'accensione di un mutuo si può richiedere la "Guida" pratica alla conclusione del contratto che aiuta a capire come funzionano queste operazioni e quanto costano.
No poiché, nel rispetto degli obblighi di trasparenza, nella determinazione delle condizioni praticate per le operazioni e i servizi bancari deve essere garantita l'autonomia delle parti che offrono tali prodotti. La disciplina di trasparenza offre alla clientela gli strumenti per cogliere gli elementi essenziali del rapporto contrattuale: ciò risponde alla duplice finalità di consentire una attenta valutazione della rispondenza del prodotto offerto alle proprie esigenze e di raffrontare le differenti offerte presenti sul mercato.
Resta fermo che gli interessi applicati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dal TUB alle operazioni di finanziamento non possono superare il limite stabilito dalla legge antiusura (Legge n. 108/96). Il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurai è stabilito nel tasso medio (Tasso Effettivo Globale Medio TEGM), risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso (ad esempio: mutui, aperture di credito in c/c, credito finalizzato all'acquisto rateale, credito revolving, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie, ecc.), aumentato della metà.
Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti a pubblicizzare il TEGM presso le proprie dipendenze o gli sportelli aperti al pubblico. Per il collocamento dei titoli di stato, il Ministro dell'Economia e delle Finanze può stabilire le commissioni massime che le banche possono richiedere alla clientela all'atto del collocamento.
Si. La normativa prevede nei contratti di durata (ad esempio: il conto corrente o il mutuo) la possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo, quando sussiste un giustificato motivo; tuttavia la legge richiede che tale possibilità sia espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente. In caso di variazioni contrattuali il cliente ha il diritto di recedere, senza penalità e spese di chiusura. La norma, escludendo la possibilità di comunicazioni generalizzate, stabilisce che qualsiasi variazione unilaterale debba essere comunicata al cliente secondo particolari modalità e con preavviso minimo di trenta giorni; in caso di recesso dal contratto, esercitabile entro sessanta giorni, il cliente ha diritto all'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate.
Con questa espressione si fa riferimento al calcolo degli interessi non solo sul capitale ma anche sugli interessi già scaduti. Infatti gli interessi scaduti vengono sommati al capitale e producono a loro volta interessi determinando una maggiore crescita del debito.
Il codice civile (art. 1283) dispone in generale per le obbligazioni pecuniarie che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti non producono interessi se non dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
Nei contratti bancari (art. 120, comma 2, TUB) la produzione degli interessi sugli interessi è ammessa a condizione che le banche rispettino le regole di trasparenza e correttezza, fissate dal CICR, e che sia prevista la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi derivanti sia dalle operazioni a debito sia da quelle a credito.