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Durante il rapporto: le comunicazioni alla clientela

Nei contratti di durata, si ha diritto a ottenere dagli intermediari, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. La comunicazione periodica consiste nell’invio o consegna di un rendiconto e del documento di sintesi delle principali condizioni economiche.

In mancanza di opposizione scritta (cioè ove il cliente non contesti singole voci o l’intero contenuto dell’estratto conto), le comunicazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. I costi addebitati alla clientela quale corrispettivo delle comunicazioni periodiche non sono superiori alle spese sostenute per il loro invio.

Il rendiconto coincide con l’estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente e indica tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate, il saldo debitore o creditore e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto.

Il documento di sintesi relativo ai contratti di conto corrente conclusi con i consumatori riporta inoltre l’ISC pubblicizzato sul relativo foglio informativo e richiama l’attenzione del consumatore sulla possibilità di confrontare il totale delle spese sostenute con l’ISC riportato nel documento di sintesi e invita il consumatore a verificare se vi sono servizi più adatti alle sue esigenze. A questi fini, le banche riportano in modo chiaro, alla fine del riepilogo, la frase seguente: «Può confrontare il totale delle spese sostenute nell’anno con i costi orientativi per i clienti tipo riportati nel riquadro 'Quanto costa il conto corrente' del documento di sintesi allegato. Una differenza significativa può voler dire che questo conto forse oggi non è il più adatto alle sue esigenze; i motivi possono essere molti. In ogni caso, può andare in banca o su internet per verificare se ci sono offerte più convenienti per lei».

In ogni caso il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.



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