Per emettere correttamente un assegno è necessario compilarlo attentamente indicando: la data e il luogo di emissione, l'importo, il beneficiario e la firma. Per limitare l'utilizzo di assegni a fini di riciclaggio del denaro proveniente da attività illecite, i moduli di assegni bancari e postali sono di regola rilasciati allo sportello con l'indicazione prestampata della clausola "non trasferibile". Tali moduli possono essere utilizzati senza limiti di importo.
Si, è possibile richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera corrispondendo, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun modulo. Tali moduli possono però essere utilizzati esclusivamente per trasferimenti di importo inferiore a 1.000 euro, oltre tale limite è necessario apporre la clausola di non trasferibilità.
Si, è possibile utilizzarli fino ad esaurimento senza il pagamento di alcuna somma a titolo di imposta di bollo.
Occorre però tenere presente che, nella compilazione, devono essere comunque osservate le regole attualmente vigenti, in particolare per ciò che attiene i limiti all'emissione di assegni in forma libera.
Nel compilare i moduli di assegni bancari o postali in forma libera bisogna prestare molta attenzione all'importo che si intende trasferire. Se tale importo è pari o superiore a 1.000 euro, dovrà essere apposta la clausola "non trasferibile".
Gli assegni emessi all'ordine dello stesso emittente (ad esempio con le diciture "a me medesimo", "m.m.", " a me stesso", etc.) possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
Gli assegni circolari e i vaglia postali e cambiari devono essere emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il cliente può tuttavia richiederne il rilascio in forma libera (cioè senza la clausola di non trasferibilità) purché il loro importo sia inferiore a 1.000 euro: anche in questo caso è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro per ciascun titolo.
Si, il mancato rispetto delle regole (ad es. mancata apposizione, per assegni con importi pari o superiori a 1.000 euro, della clausola "non trasferibile" e del nome o della ragione sociale del beneficiario) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito, con un minimo di 3.000 euro. La sanzione minima è aumentata di cinque volte nel caso in cui gli importi siano superiori a 50.000 euro.
Il saldo dei libretti bancari o postali al portatore deve essere inferiore a 1.000 euro. La violazione di detta prescrizione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo con un importo minimo pari a 3.000 euro o al saldo del libretto stesso, ove questo sia inferiore a tale somma. Per importi superiori ai 50.000 euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50 per cento.
Occorre comunicare alla banca che ha rilasciato il libretto o a Poste Italiane SpA - entro 30 giorni dal trasferimento - i dati identificativi della persona a cui il libretto stesso è stato ceduto e la data della cessione.
La violazione di detta prescrizione comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento con un importo minimo pari a 3.000 euro o al saldo del libretto stesso, ove questo sia inferiore a tale somma. Per importi superiori ai 50.000 euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50 per cento.