a) Fondo comune di investimento
Il fondo comune di investimento è un patrimonio, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di investitori. La gestione del patrimonio può essere effettuata unicamente da una Società di Gestione del Risparmio (SGR) o da una società di gestione estera autorizzata, che investe in modo professionale le somme dei sottoscrittori in azioni, obbligazioni e altre attività finanziarie e reali sulla base della politica di investimento predefinita nel regolamento del fondo. Il patrimonio del fondo comune costituisce la sola risorsa finanziaria utilizzabile per il rimborso delle quote sottoscritte; è quindi un patrimonio autonomo, separato da quello della società di gestione, e non può quindi essere utilizzato in nessun caso a favore dei creditori di questa ultima.
L’investimento in un fondo comune non garantisce un rendimento prefissato, né, di norma, a differenza dell’investimento in un’obbligazione, la restituzione dello stesso ammontare del capitale inizialmente investito.
Solo quando tale circostanza sia espressamente prevista a livello contrattuale, tramite i c.d. “fondi garantiti”, l’investitore ottiene la garanzia della restituzione, ad una determinata scadenza, del capitale originariamente investito, eventualmente incrementato da un rendimento minimo sempre specificato nel contratto. La garanzia può essere fornita solo da un soggetto diverso dalla società di gestione, autorizzato alla prestazione del servizio di investimento di negoziazione in conto proprio (banca o SIM). Il regolamento del fondo deve precisare, fra l’altro, i costi della garanzia e i relativi criteri di determinazione.
Il fondo comune può essere di tipo aperto o di tipo chiuso. Nel fondo aperto, le quote del patrimonio collettivo possono essere sottoscritte o rimborsate in ogni momento. Nel fondo chiuso, le quote possono essere sottoscritte solo nella fase di offerta, e rimborsate a scadenze predeterminate; tuttavia, è spesso possibile acquistare le quote, successivamente all’emissione, dai sottoscrittori iniziali ovvero venderle, prima della scadenza, a nuovi investitori.
b) SICAV
La SICAV (Società d'Investimento a Capitale Variabile) è una società specializzata nella gestione delle disponibilità finanziarie affidate dai risparmiatori secondo un’unica politica di investimento. L’istituto, che non ha sinora conosciuto un significativo sviluppo in Italia, svolge una funzione economica simile a quella del fondo comune aperto; a differenza di questo ultimo, le somme raccolte dagli investitori costituiscono il capitale della SICAV stessa, che aumenta o diminuisce a seconda delle sottoscrizioni o dei rimborsi delle quote (azioni), che possono avvenire in ogni momento. Chi investe in una SICAV diviene azionista della società, acquisendone i relativi diritti (come quello di voto).
I fondi comuni e le SICAV costituiscono gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR).