Gli elementi da considerare per scegliere in modo consapevole se aderire o meno alla previdenza complementare sono:
1. il tasso di sostituzione atteso, cioè il prevedibile rapporto tra l’importo della prima pensione obbligatoria che spetterà al momento della cessazione dell’attività lavorativa e l’importo dell’ultima retribuzione;
2. il trattamento fiscale del risparmio destinato alla previdenza rispetto a quello destinato ad altri tipi di investimento;
3. i possibili rendimenti finanziari dei contributi versati alla previdenza complementare rispetto a quelli che si possono attendere da altri investimenti e, in particolare, dal Trattamento di Fine Rapporto (TFR);
4. le condizioni di utilizzo delle somme accumulate come TFR o presso i fondi;
5. le spese di gestione;
6. l’eventuale contributo del datore di lavoro in caso di adesione alla previdenza complementare.
Le recenti riforme della previdenza comportano una riduzione del tasso di sostituzione della pensione obbligatoria, soprattutto per i lavoratori cui si applica, in tutto o in parte, il sistema di calcolo “contributivo” (cioè coloro che avevano meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995) e per i lavoratori “precari”, che hanno interruzioni dei periodi di versamento dei contributi obbligatori e/o retribuzioni basse.
Il tasso di sostituzione è basso anche per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.
Se il tasso di sostituzione è troppo basso, la sola pensione obbligatoria non sarà sufficiente a garantire un tenore di vita simile a quello posseduto nel periodo dell’attività lavorativa.
Il risparmio versato ad una forma pensionistica complementare è soggetto ad una tassazione più favorevole rispetto a tutte le altre forme di investimento:
- le somme versate ai fondi o ai PIP fino all’importo di 5.164,56 euro all’anno non sono tassate; alle somme versate oltre tale limite si applicano le stesse aliquote con cui è tassata la retribuzione;
- i rendimenti finanziari degli investimenti sono tassati all’11% invece che al 12,5%;
- le pensioni sono tassate con un’aliquota compresa tra il 9 e il 15% (invece che con la tassazione ad aliquota marginale come gli altri redditi).
La legge riconosce il diritto dei lavoratori a ricevere una somma di denaro al momento della cessazione del rapporto di lavoro, la cosiddetta “liquidazione”: si tratta del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), che viene calcolato mese per mese dal datore di lavoro e “messo da parte” fino al momento della cessazione del servizio. Il TFR spetta al lavoratore indipendentemente dalla pensione.
Le somme accantonate mese per mese vengono “rivalutate”, cioè aumentate di valore, in base ad un meccanismo automatico fissato dalla legge: il TFR costituisce pertanto un “investimento sicuro”, che garantisce al lavoratore di ottenere tutto il capitale accumulato nel tempo più un rendimento finanziario, che però non è molto elevato.
I lavoratori hanno ora la possibilità di utilizzare il TFR come contributo per finanziare la propria pensione complementare; possono quindi scegliere di versare mese per mese il loro TFR in una forma pensionistica complementare invece che lasciarlo presso il datore di lavoro. Per quanto riguarda modi e tempi di questa scelta, si può consultare il sito della Riforma della Previdenza complementare (1). Se il lavoratore non effettua in modo esplicito una scelta diversa, il TFR finisce automaticamente in un fondo pensione.
Il TFR versato ad una forma complementare viene investito sui mercati finanziari insieme a tutti gli altri contributi, quindi può aumentare o diminuire di valore secondo l’andamento degli investimenti. C’è comunque la possibilità, quando si versa il TFR in un fondo pensione, di scegliere linee di investimento che garantiscano la restituzione di tutte le somme versate e un rendimento analogo a quello fissato dalla legge per il TFR.
Sebbene l’andamento passato dei rendimenti non possa essere considerato garanzia di rendimenti futuri, le analisi compiute dimostrano che gli investimenti in attività più rischiose (azioni e obbligazioni a medio-lungo termine) consentono di ottenere, nel lungo periodo, rendimenti più elevati. Pertanto, i lavoratori più giovani possono trovare conveniente scegliere, all’interno di una forma pensionistica complementare, linee di investimento con una quota più elevata di azioni; mano a mano che si avvicinano alla pensione dovrebbero invece spostarsi su linee che investono in strumenti meno rischiosi, come le obbligazioni e i titoli a breve termine, per contenere il rischio che le somme accumulate perdano valore proprio nel momento del pensionamento.
Va inoltre considerato che la possibilità di raggiungere pensioni adeguate richiede un lungo tempo di accumulo del risparmio, per cui appare preferibile “mettere da parte” nelle forme pensionistiche complementari anche piccole somme purché per un periodo lungo; è infatti più conveniente iscriversi da giovani, anche se si hanno stipendi più bassi e poca capacità di risparmio, piuttosto che rinviare l’iscrizione a quando si potranno avere stipendi più alti.
E’ possibile chiedere un anticipo sulle somme accumulate sia come TFR presso il datore di lavoro sia presso una forma pensionistica complementare. Le differenze riguardano:
- il motivo per cui si può chiedere l’anticipo (gli anticipi sul TFR si possono richiedere dopo 8 anni per spese sanitarie e per l’acquisto o la ristrutturazione della casa di abitazione; gli anticipi sui fondi si possono richiedere in qualunque momento per spese sanitarie; dopo 8 anni per qualsiasi motivo);
- l’importo massimo che può essere concesso (per il TFR, il 70% di quanto accumulato presso il datore di lavoro fino a quel momento; per i fondi, il 75% di quanto accumulato non solo come TFR ma anche come contributo a carico del lavoratore e del datore di lavoro in caso di spese sanitarie e acquisto o ristrutturazione della casa; il 30% per ogni altro motivo);
- il trattamento fiscale (per il TFR, tassazione separata con applicazione dell’aliquota media degli ultimi 5 anni; per i fondi, tassazione con aliquota compresa tra il 9 e il 15% per le spese sanitarie, 23% per gli altri motivi);
- quante volte si può richiedere l’anticipo (una sola per il TFR, quante volte si vuole per i fondi, comunque entro il limite massimo del 75% della posizione accumulata fino al momento della richiesta).
Sono diverse anche le condizioni di utilizzo finale delle somme:
- il TFR viene pagato interamente in capitale (cioè in contanti), per cui tutto quanto accumulato viene pagato direttamente al lavoratore nel momento in cui smette di lavorare;
- la posizione accumulata nei fondi (compreso il TFR) può essere pagata in contanti al massimo fino alla metà; il resto viene pagato in forma di rendita, quindi come somma mensile. La possibilità di ottenere in capitale l’intera somma accumulata è limitata ad alcuni casi particolari.
Nel valutare quale sia il più conveniente tra i diversi modi di utilizzare le somme accumulate in una forma pensionistica complementare va comunque tenuto presente che prelevarne una parte in contanti riduce l’importo della pensione che sarà pagata al momento della cessazione dell’attività lavorativa. In particolare, quando si chiede un anticipo diminuiscono le somme che possono essere investite sui mercati finanziari e, di conseguenza, i possibili rendimenti; ciò può rendere difficile riuscire ad accumulare una somma sufficiente a garantire una pensione complementare adeguata.
Lasciare il TFR presso il datore di lavoro non comporta costi per il lavoratore.
L’adesione ad una forma pensionistica complementare può comportare alcune spese (commissioni di ingresso e di uscita, commissioni di gestione). I costi sono diversi tra le varie forme (fondi chiusi, aperti e PIP) e vanno attentamente considerati prima di scegliere la forma pensionistica cui aderire.
Alcuni datori di lavoro si impegnano a versare un contributo mensile (solitamente calcolato in percentuale della retribuzione) in favore della forma pensionistica complementare cui il dipendente abbia deciso di aderire, spesso a condizione che anche il lavoratore versi un contributo a proprio carico.