Solo se previsto dal contratto e specificatamente approvato dal cliente, la banca ha la possibilità di modificare in senso sfavorevole le condizioni inizialmente concordate (jus variandi).
La facoltà è comunque sottoposta a condizioni, da rispettare a pena di inefficacia delle modifiche, le quali sono state recentemente riviste dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248.
Al cliente deve essere data comunicazione scritta delle variazioni almeno trenta giorni prima della data prevista per la decorrenza delle stesse. L’informativa va fornita con uno specifico schema denominato “Proposta di modifica unilaterale del contratto”.
Il correntista, entro 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, ha il diritto di rifiutarne l’applicazione richiedendo la chiusura del rapporto (recesso). In tal caso, alla banca è esclusa la possibilità di applicare penali o spese di chiusura; devono inoltre essere rispettate le condizioni previste nel contratto prima dell’intervento di modifica.