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Caratteristiche tecniche


  • Addebiti e accrediti

    Le somme di denaro versate o prelevate direttamente dal correntista e quelle che la banca riscuote e paga per conto dello stesso sono riportate sul conto corrente attraverso registrazioni, dette di accredito se a suo favore e di addebito nell’ipotesi opposta. Le operazioni di accredito determinano una variazione in aumento delle somme raccolte, quelle di addebito invece una loro diminuzione.

  • Data contabile, valuta e disponibile

    Ad ogni accredito o addebito, la banca assegna tre tipologie di date (contabile, valuta e disponibile) la cui comprensione è significativa ai fini di un corretto e, al contempo, conveniente utilizzo del conto corrente. La data contabile rappresenta il momento in cui viene effettivamente eseguita la registrazione. La data valuta invece è la data da cui decorrono gli interessi sull’importo dell’operazione. La data disponibile indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata per pagamenti o prelievi.
    Le tre fasi possono avvenire in momenti diversi e la loro decorrenza dipende dal tipo di operazione. Le valute su versamenti e prelevamenti, come anche i termini di disponibilità degli importi accreditati, devono essere disciplinati nel contratto sottoscritto.
    In caso di accredito di assegni bancari, lo slittamento della disponibilità è riconducibile al completamento dei tempi tecnici necessari alla banca per verificare la sussistenza di fondi presso il conto corrente della persona che ha emesso l’assegno stesso.
    Per disposizione normativa, data contabile e data valuta devono coincidere con riferimento a versamenti di contante, assegno circolare emesso dalla stessa banca, assegno bancario tratto sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento.

  • Saldo

    La differenza tra l’importo complessivo degli accrediti e quello degli addebiti effettuati fino ad una certa data, è espressa in modo sintetico dal saldo del conto corrente. A seconda del segno della differenza, il saldo è detto a credito (positiva), altrimenti a debito (negativa). Ogni nuova registrazione sul conto ne determina un aggiornamento.
    Come per addebiti e accrediti, sussistono tre tipologie di saldo: contabile, liquido (valuta) e disponibile. Il significato non muta rispetto a quanto già detto nella sezione relativa alle date. La modifica riguarda solo il fatto che il saldo si riferisce a un complesso di operazioni registrate fino ad un certo momento e non, invece, a un singolo accredito o addebito.
    I conti correnti hanno di solito un saldo creditore, ossia esprimono un credito per il cliente e di converso un debito per la banca. Le somme che permangono inutilizzate (giacenza) fruttano interessi, da calcolare sulla base di un tasso di interesse detto appunto creditore.

  • Scoperto di conto

    Nel caso in cui l'importo degli addebiti ecceda quello degli accrediti, il conto assume un saldo debitore per il cliente. Ciò significa che la banca ha anticipato a quest'ultimo le somme necessarie ad eseguire pagamenti e si verifica di conseguenza lo scoperto di conto.

    Lo scoperto di conto va distinto dallo sconfinamento che ricorre quando il c/c è assistito da un fido.
    Il fido rappresenta un vero e proprio finanziamento. Lo scoperto di conto ha carattere episodico e necessita il pronto rimborso delle somme utilizzate a debito; il fido rappresenta una somma di denaro che la banca ha concesso al cliente e che questi può utilizzare liberamente; richiede la sottoscrizione di un apposito contratto che ne regola l'ammontare e le condizioni (ad esempio: tasso di interesse). L'utilizzo del conto oltre il limite di fido genera lo sconfinamento di conto.

    Sull'importo dello scoperto, la banca applica un tasso di interesse, detto appunto debitore per il cliente, fino a quando non siano stati effettuati i versamenti necessari al suo superamento.

    Con il Decreto "anticrisi"n. 185/2008, convertito dalla Legge n. 2/2009, sono state introdotte limitazioni alle condizioni al ricorrere delle quali la commissione di massimo scoperto (CMS) - che le banche applicavano ai conti correnti solo per il fatto di mettere a disposizione del cliente risorse utilizzabili in qualsiasi momento - viene reputata legittima.

    E' esclusa la possibilità di applicare la CMS a fronte di utilizzi in assenza di fido; si consente, a determinate condizioni, l'applicazione della CMS per i conti affidati con saldo a debito per un periodo continuativo pari o superiore a 30 giorni; si ammette un corrispettivo per la messa a disposizione di fondi proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento purché predeterminato con un patto scritto non rinnovabile tacitamente; si richiede l'inclusione di questi oneri nel calcolo del tasso ai fini antiusura.

    La CMS non è legittima, quindi, nel caso in cui non sia stato riconosciuto al cliente alcun fido e, anche in questo caso, è nulla se il saldo del conto corrente resta a debito per un periodo inferiore a trenta giorni consecutivi.

    Le banche dovranno adeguare alle nuove norme i contratti di conto corrente esistenti entro fine giugno 2009.

    Un caso particolare di scoperto è quello per valuta che ricorre qualora il cliente abbia effettuato un versamento a fronte di un pagamento rispettando la stessa data contabile (entrambe le operazioni sono registrate sul conto contemporaneamente), ma la data valuta di quest'ultimo precede quella del primo. E' pertanto possibile che si verifichino saldi contabili a credito con saldi liquidi a debito. È consigliabile controllare con una certa frequenza l'entità del saldo, soprattutto in prossimità della scadenza di pagamenti periodici (affitti, rate di mutuo). Interventi tempestivi consentono di evitare oneri elevati.



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