Nell'ambito dei rapporti tra gli intermediari finanziari (banche, imprese di assicurazione, intermediari del mercato mobiliare e società di gestione collettiva) e la clientela può accadere che la promozione e il collocamento dei relativi prodotti finanziari avvenga al di fuori degli uffici degli intermediari (per uffici si devono intendere, ad esempio, sedi, dipendenze, agenzie, filiali, sportelli, ecc.).
In questi casi si parla di c.d. offerta fuori sede che si realizza tramite canali di distribuzione esterni (1).
Per offrire i prodotti "fuori sede" gli intermediari si possono avvalere anche di soggetti esterni alla struttura organizzativa (diversi quindi dai dipendenti), definiti collaboratori esterni (ad esempio, si può parlare di "offerta fuori sede" ogniqualvolta il collaboratore esterno promuova o venda un prodotto finanziario recandosi presso l'abitazione o il luogo di lavoro del cliente).
Vi sono diverse categorie di collaboratori esterni :
1. i promotori finanziari;
2. gli agenti e i mediatori assicurativi;
3. gli agenti in attività finanziaria;
4. i mediatori creditizi.
Ciascuna di queste categorie di soggetti presenta specificità e caratteristiche operative che la distinguono dalle altre e ognuna di esse può distribuire specifici prodotti.
In particolare:
a) i prodotti di investimento e di gestione collettiva del risparmio sono collocati fuori dai locali degli intermediari dai soli promotori finanziari (ad esempio, i promotori finanziari offrono fuori della sede delle società di gestione del risparmio le quote di fondi comuni di investimento), l'Organo di vigilanza di questi collaborato esterni è la Consob;
b) i prodotti assicurativi e riassicurativi (ad esempio, le polizze assicurative del ramo vita) sono offerti principalmente da agenti di assicurazione e da mediatori assicurativi (anche denominati, quest'ultimi, broker), controllati dall'Isvap;
c) in campo bancario e finanziario, esistono due categorie di soggetti cui è riservata l'offerta fuori sede dei contratti di finanziamento: agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, la cui attività è seguita dalla Banca d'Italia.
Per poter svolgere l'attività, in generale, i collaboratori esterni devono iscriversi in appositi albi, elenchi o registri gestiti dalle rispettive Autorità di vigilanza di settore o da organismi privati sottoposti a loro volta a controlli pubblici. La mancata preventiva iscrizione è sanzionata in via amministrativa e/o penale (2).
L'iscrizione consente, a chi viene in contatto con i collaboratori esterni, di verificare che si tratti di soggetti abilitati a offrire determinati prodotti finanziari e li sottopone a specifici controlli per accertare la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti previsti per l'iscrizione e, in alcuni casi, anche le modalità di esercizio dell'attività nei confronti del pubblico (ad esempio, è il caso dei controlli sulla correttezza dei comportamenti e sul rispetto della normativa da parte dei collaboratori esterni nei rapporti con la clientela). La perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione e la violazione delle norme che ne regolano l'attività nei confronti del pubblico determinano l'attivazione dei poteri di legge delle autorità di controllo che possono portare anche, ad esempio, alla cancellazione, alla radiazione o alla sospensione cautelare dei collaboratori dagli elenchi o dagli albi.
L'accertamento sui dati e sulla qualifica del collaboratore esterno che entra in contatto con il cliente può essere agevolmente effettuato richiedendogli il numero di iscrizione nel rispettivo elenco, albo, ecc., per il successivo controllo della veridicità di quanto affermato (3) .
La normativa richiede, a tutela della clientela, l'esistenza di specifici requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi: l'onorabilità e la professionalità (quest'ultima in alcuni casi accertata anche attraverso specifici esami di idoneità) del collaboratore esterno; per alcune categorie è richiesta anche l'esistenza di garanzie fideiussorie o di polizze assicurative che coprano gli eventuali danni arrecati alla clientela dai collaboratori stessi (ad esempio, è questo il caso degli agenti assicurativi e dei mediatori assicurativi). Quando non è richiesta la prestazione della garanzia fideiussoria o di polizze assicurative, si prevede che l'intermediario che si avvale dei collaboratori esterni sia responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dai collaboratori medesimi (è, ad esempio, il caso dei promotori finanziari del cui operato sono responsabili in solido gli intermediari del mercato mobiliare o gli intermediari del risparmio gestito che si avvalgono del loro operato).
Il collaboratore esterno può anche assumere la forma di persona giuridica: in questo caso, oltre a doversi avvalere di soggetti persone fisiche iscritte (è il caso dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria), deve rispettare anche requisiti relativi alla forma societaria e/o al capitale minimo.
Il collaboratore esterno può essere legato all'intermediario che si avvale del suo operato da un rapporto di monomandato, cioè deve svolgere la sua attività esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto (è il caso dei promotori finanziari e degli agenti assicurativi). In altri casi i collaboratori esterni non sono legati da un rapporto contrattuale di esclusiva con gli intermediari e possono proporre alla potenziale clientela anche prodotti di intermediari diversi, aiutandoli a scegliere quello più adatto alle specifiche esigenze (è il caso dei mediatori creditizi e dei mediatori assicurativi).
Le Autorità di controllo raccomandano, in generale, agli intermediari di prestare particolare attenzione nell'instaurare rapporti contrattuali con i collaboratori esterni per evitare il proprio inconsapevole e passivo coinvolgimento in attività illecite o di incorrere in operazioni che possano comportare per il cliente danni patrimoniali anche rilevanti, oltre che di adottare procedure organizzative e di controllo per verificare il rispetto degli obblighi di correttezza e trasparenza anche da parte dei canali di distribuzione esterni nei rapporti con i consumatori.
E' infine utile avere presente che la disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, finanziari e assicurativi si applica sia nel caso in cui il contratto venga sottoscritto presso gli uffici dell'intermediario che ove venga concluso fuori dai suoi locali.
Quindi prima di concludere il contratto, e dopo aver accertato le credenziali del collaboratore esterno, devono essere sempre fornite ai clienti - che devono firmare dopo aver letto attentamente la documentazione - tutte le informazioni prescritte dalla singola normativa di settore per comprendere e valutare le caratteristiche, i rischi e i costi del prodotto offerto.
(1) Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di clienti professionali - art. 30, co. 2 Testo Unico della Finanza. Il testo del provvedimento aggiornato è reperibile sul sito della Consob
(2) Non sono tenuti ad iscriversi negli albi e negli elenchi dei collaboratori esterni delle banche e degli intermediari finanziari, i soggetti (tipicamente, gli esercizi commerciali) che, per l'acquisto di propri beni e servizi, promuovono presso la clientela, per conto delle banche e degli intermediari finanziari medesimi, la conclusione di contratti di finanziamento. Peraltro, le banche e gli intermediari finanziari erogatori verificano che, nell'offerta dei loro prodotti di finanziamento, tali soggetti rispettino la normativa sulla trasparenza dei prodotti e dei servizi bancari e finanziari.
(3) L'accertamento può essere effettuato accedendo agli albi, elenchi e registri disponibili sui siti delle Autorità o degli Organismi che vigilano sui collaboratori esterni.