La cessione del quinto dello stipendio è un prestito personale non finalizzato, il cui utilizzo non è cioè vincolato a determinate finalità e quindi non rivolto all'acquisto di specifici beni o servizi. Il finanziamento può avere una durata massima di 120 mesi; per la restituzione dell'importo finanziato, il soggetto finanziatore in sostanza riceve dal lavoratore il diritto a richiedere direttamente al datore di lavoro una quota dello stipendio.
Le operazioni di cessione del quinto, erano in origine previste solo per i dipendenti pubblici e statali*. Attualmente possono richiederle anche i dipendenti di aziende private e i pensionati. La cessione può coesistere con altri prestiti aventi simili modalità di rimborso, come, ad esempio, la delegazione di pagamento: in questa eventualità, l'importo massimo erogabile è ulteriormente estendibile e la somma delle rate può raggiungere una quota dello stipendio/pensione pari a due/quinti (cioè il 40%). Quest'ultimo finanziamento si rende solitamente necessario quando è già in corso un finanziamento con debito residuo molto elevato oppure quando si ha bisogno di una somma particolarmente alta, che non potrebbe essere ottenuta con la sola cessione. La concessione delle delegazioni non è ammessa tuttavia da tutte le amministrazioni pubbliche/private.
La cessione del quinto è assistita da garanzie, alcune delle quali imposte dalla legge. Tra queste: a) l'importo mensile della rata viene trattenuto direttamente dallo stipendio del dipendente e versato dal datore di lavoro al finanziatore; b) il lavoratore deve stipulare una polizza assicurativa per il rischio vita e/o rischio impiego che tutela il finanziatore nel caso di morte o di perdita del lavoro; c) il finanziatore ha il privilegio sul TFR per i dipendenti privati. Il costo delle coperture e degli oneri accessori previsti grava sul lavoratore.
*I finanziamenti contro cessione del quinto sono stati disciplinati per la prima volta dal DPR 180 del 1950.