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L'estinzione del finanziamento

Analogamente a quanto avviene per le altre tipologie di finanziamenti, il cliente-consumatore ha la possibilità di adempiere anticipatamente, ovverosia pagare l'intero importo finanziato prima della scadenza del contratto o di recedere dal contratto senza penalità, ottenendo un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo quanto stabilito dall'art. 125, comma 2 del TUB.

Ciò significa che il cliente-consumatore ha, in questi casi, diritto di essere ristorato delle quote di commissioni pagate anticipatamente, in quanto trattenute dall'importo del finanziamento, ma non ancora maturate.

È espressamente vietato dalla legge (art. 39 DPR 180/1950) contrarre una nuova cessione del quinto dello stipendio prima che sia decorso un tempo pari ai due quinti dell'intera durata del prestito iniziale, ossia se non sono trascorsi due anni dall'inizio del prestito, se questo era quinquennale, o quattro anni, se era decennale.



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