Chi stipula contratti di credito ai consumatori ha a disposizione tutele e diritti. Essi garantiscono un'adeguata informativa nella fase precedente la conclusione del contratto (cosiddetta fase precontrattuale), al momento della stipula e durante il rapporto e la massima trasparenza dei costi; mirano a consentire al consumatore di selezionare in modo consapevole, tra le varie offerte presenti sul mercato, il prodotto più adatto alle proprie esigenze. E' importante acquisire consapevolezza delle tutele e dei diritti di cui si dispone per poterli attivare al momento opportuno.
Il consumatore può farsi un'idea delle caratteristiche e delle condizioni del credito offerto dal finanziatore consultando gli annunci pubblicitari, cioè tutti i messaggi e i documenti, non personalizzati, in qualunque forma diffusi, aventi natura promozionale delle condizioni dell'offerta alla potenziale clientela. Gli annunci pubblicitari devono contenere informazioni su tasso di interesse, costo totale del credito, importo totale del credito o massimale che può essere messo a disposizione del consumatore, tasso annuo effettivo globale (TAEG), durata del contratto e, se determinabili in anticipo, importo totale dovuto dal consumatore e ammontare delle singole rate.
Per prendere una decisione informata e consapevole, prima della firma del contratto o comunque dell'assunzione di un impegno irrevocabile, il consumatore ha diritto di ricevere gratuitamente dal finanziatore tutte le informazioni necessarie a confrontare le diverse offerte presenti sul mercato (informazioni precontrattuali).
Le informazioni - per quanto possibile personalizzate - devono essere fornite attraverso un documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" (cosiddetto modulo SECCI, dall'acronimo inglese di Standard European Consumer Credit Information) - o altro documento informativo conforme alle regole definite dalla Banca d'Italia.
Il documento informativo contiene informazioni su:
a) le caratteristiche principali del credito ad esempio tipo di contratto, importo, durata, rate, in caso di credito finalizzato alla vendita di un bene o alla prestazione di un servizio viene indicato il bene o servizio e il prezzo iniziale, interessi e garanzie;
b) i costi del credito: ad esempio TAEG, spese di gestione del conto, costi per utilizzare uno specifico strumento di pagamento, spese notarili;
c) gli altri aspetti legali: ad esempio diritto di recesso; rimborso anticipato; consultazione di una banca dati, diritto a ricevere una copia del contratto idonea della stipula; chiara avvertenza delle conseguenze alle quali il consumatore può andare incontro in caso di mancato pagamento di una o più rate;
d) le informazioni supplementari in caso di commercializzazione di prodotti a distanza.
Il consumatore prima della conclusione del contratto e per tutto il periodo a disposizione per l'esercizio del diritto di recesso (cfr. paragrafo "Recesso del consumatore"), può rivolgersi, nei normali orari di lavoro, al finanziatore o a soggetti da questo incaricati per ottenere gratuitamente spiegazioni su: la documentazione precontrattuale fornitagli; le caratteristiche essenziali del prodotto offerto; gli effetti che possono derivargli dalla conclusione del contratto (cioè gli obblighi economici e le conseguenze del mancato pagamento).
Il finanziatore, prima di concludere il contratto o di concedere al consumatore un aumento significativo dell'importo totale del credito, ha l'obbligo di effettuare una valutazione della capacità di rimborso del consumatore raccogliendo informazioni adeguate. Le informazioni possono essere ottenute direttamente dal consumatore e, se necessario, anche tramite consultazione di una banca dati.
Se a seguito della consultazione della banca dati viene rifiutata la domanda di credito il finanziatore deve informare immediatamente e gratuitamente il consumatore del rifiuto e degli estremi identificativi della banca dati consultata e del gestore della stessa.
In ogni caso il finanziatore la prima volta che invia segnalazioni negative sul conto di un consumatore a una banca dati informa preventivamente l'interessato indicando anche gli effetti che la segnalazione può avere sulla sua capacità di ottenere credito e assicura che le informazioni comunicate alla banca dati siano esatte e aggiornate.
Un altro sistema che il finanziatore può utilizzare per valutare il merito di credito è il credit scoring, usato per valutare la solvibilità del consumatore combinando tra loro una serie di informazioni al fine di pervenire ad un punteggio di accettazione del rischio di credito del richiedente in un determinato arco di tempo. In funzione del punteggio l'intermediario trae elementi utili per accettare o rifiutare il finanziamento nonchè per determinare l'entità del finanziamento e il tasso di interesse applicato.
Le informazioni più rilevanti utilizzate sono di quattro tipologie:
a) richiedente (ad esempio, il reddito disponibile e il lavoro svolto);
b) caratteristiche del finanziamento da erogare (ad esempio, durata e importo del finanziamento);
c) bene da finanziare;
d) grado di indebitamento del richiedente il credito, censite, ad esempio, nelle centrali dei rischi private.
I contratti di credito ai consumatori devono essere conclusi in forma scritta o, se si usa un documento non cartaceo, mediante un supporto durevole che soddisfi il requisito della forma scritta. Il consumatore deve ricevere una copia del contratto; nel caso in cui non la riceva può rilevare la nullità del contratto stesso.
Il contratto deve contenere in modo chiaro tutte le informazioni più importanti, come ad esempio:
a) tipo, durata, importo totale del credito e condizioni di utilizzo;
b) numero, importo e scadenza delle rate;
c) tasso di interesse;
d) TAEG ed eventuali modalità della sua modifica;
e) tutte le spese derivanti dal credito;
f) garanzie richieste e assicurazioni
g) esistenza del diritto di recesso.
La Banca d'Italia ritiene che le informazioni sulle condizioni economiche siano in ogni caso chiare e concise quando il contratto fa rinvio al modulo SECCI (cfr."Informazioni sul contratto prima della stipula") che, in questo caso, deve essere allegato al contratto e costituirne il frontespizio.
Inoltre:
a) nessuna somma può essere pretesa se non sulla base di espresse previsioni contrattuali;
b) le clausole di rinvio agli usi sono nulle;
c) in caso di assenza o nullità della clausola concernente il TAEG si applica il tasso minimo dei buoni del tesoro annuali nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
d) in caso di assenza o nullità della clausola concernente la scadenza del credito si applica la durata di trenta mesi.
I contratti di credito ai consumatori che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi contengono anche la descrizione analitica di tali beni o servizi e l'indicazione del prezzo di acquisto in contanti.
In caso di inadempimento del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore ha il diritto di chiedere la risoluzione del contratto di credito, dopo aver inutilmente richiesto per iscritto al fornitore di adempiere (costituzione in mora) e se l'inadempimento non è di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del consumatore stesso.
La risoluzione comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate mentre il consumatore non è tenuto a rimborsare al finanziatore l'importo eventualmente già versato al fornitore dei beni o dei servizi.
Se il contratto è a tempo indeterminato, può essere concordata - e deve essere espressamente approvata dal consumatore - la facoltà di modifica unilaterale di tassi, prezzi e altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Se è previsto un termine la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole che non riguardano i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.
Qualunque modifica unilaterale deve essere comunicata espressamente al consumatore in forma scritta o mediante altro supporto durevole con preavviso di almeno due mesi, evidenziando chiaramente che si tratta di una proposta di modifica unilaterale del contratto. Se la modifica riguarda il tasso di interesse, la comunicazione indica anche le eventuali conseguenze sull'importo e sulla periodicità delle rate.
E' possibile recedere dal contratto senza obbligo di motivazione - cioè ripensarci e sciogliere il contratto - entro 14 giorni dalla sua conclusione o comunque dal momento in cui, successivamente alla conclusione, il consumatore riceve tutte le informazioni che devono essere contenute nel contratto.
Il consumatore che esercita il diritto di recesso ne dà comunicazione al finanziatore prima della scadenza del termine di 14 giorni con le modalità previste nel contratto. Se il contratto ha avuto in tutto o in parte esecuzione, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione il consumatore restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito nel contratto.
Nei contratti a tempo indeterminato il consumatore ha diritto di recedere in ogni momento senza penalità e senza spese.
Il contratto deve indicare l'esistenza del diritto di recesso e i termini e le condizioni per esercitarlo compresi l'obbligo del consumatore di rimborsare il capitale prelevato e di corrispondere gli interessi.
Il fornitore deve fornire al consumatore almeno una volta all'anno un quadro aggiornato completo e chiaro sull'andamento del rapporto, comprensivo di tutte le informazioni utili, le movimentazioni e le voci sintetiche di costo.
Nei contratti di credito di durata determinata il consumatore ha il diritto di ottenere in ogni momento la tabella di ammortamento.
In caso di sconfinamento consistente (oltre 300 euro o oltre il 5 per cento dell'importo totale del credito se si tratta di apertura di credito) che si protragga per oltre un mese il creditore è tenuto a comunicare al consumatore, per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente concordato, lo sconfinamento, l'importo interessato, il tasso di interesse, le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili.
Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Il finanziatore può aver diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. E' previsto comunque un limite massimo all'indennizzo.