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Nozioni


  • La normativa sul credito ai consumatori

    Nell'ordinamento italiano, la disciplina del credito ai consumatori è recepita negli articoli da 121 a 126 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, (di seguito, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB). Tale disciplina è integrata da disposizioni di natura secondaria della Banca d'Italia (cfr. la disciplina sulla Trasparenza).

  • Definizione del contratto

    Il credito ai consumatori è il contratto di concessione di un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria, ad un consumatore, cioè a una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

    La dilazione di pagamento è di solito concessa dai soggetti autorizzati alla vendita di beni e servizi nel territorio della Repubblica. Questi ultimi possono concedere il credito ai consumatori nella sola forma della dilazione di pagamento e non possono chiedere il pagamento di interessi e ulteriori oneri.

    Il finanziamento è la modalità di concessione del credito da parte delle banche e degli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 ed 107 del TUB (a breve verrà istituito un albo unico degli intermediari finanziari). Il prestito è spesso collegato all’acquisto di un bene o di un servizio da parte del consumatore, ma può anche essere utilizzato per soddisfare generiche esigenze di liquidità, svincolate dall’acquisto di specifici beni e servizi.

    Il contratto di finanziamento può essere concluso dal finanziatore anche per il tramite di un intermediario del credito.

  • Intermediario del credito

    L'intermediario del credito è l'agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio o altro soggetto ( ad esempio il fornitore stesso di merci o servizi) - diverso dal finanziatore - che, nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, conclude contratti di credito per conto del finanziatore ovvero svolge attività di presentazione o proposta di contratti di credito o altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti.

    L'intermediario del credito ha gli stessi obblighi di informativa e assistenza al consumatore che ha il finanziatore (cfr. paragrafi successivi). In alcune situazioni, peraltro, gli obblighi di informativa rimangono a carico del finanziatore, come nel caso del contratto di finanziamento concluso direttamente dal fornitore di beni o servizi.

  • Durata del contratto

    Il credito ai consumatori è un contratto di durata perché impegna le parti per un certo arco di tempo. La scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto.

  • Quando non si applica la disciplina sul credito ai consumatori

    Le norme sul credito ai consumatori NON si applicano ad alcune tipologie di finanziamenti, come ad esempio:

    a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro e superiore a 75.000 euro;

    b) finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;

    c) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a cinque anni;

    d) contratti di locazione purché non prevedano che il diritto di proprietà possa trasferirsi al locatario;

    e) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o altri oneri;

    f) i contratti aventi a oggetto lo sconfinamento, fino a certe soglie definite dalla legge;

    g) alcune tipologie di carte di credito.

  • Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

    Il TAEG è lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo; esprime, in termini percentuali rispetto al capitale erogato, il costo totale effettivo del credito a carico del consumatore. Viene definito nella normativa come il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attuali di tutti gli obblighi finanziari (prestiti, rimborsi e oneri) esistenti o futuri assunti dal creditore e dal consumatore.

    Inserito obbligatoriamente nella pubblicità, negli uffici commerciali dell'intermediario e nella documentazione messa a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto il TAEG consente di:

    a) disporre di informazioni omogenee e attendibili sul costo effettivo del credito tra le diverse offerte presenti sul mercato;

    b) raffrontare istantaneamente la convenienza delle diverse offerte di credito.

    Il TAEG include oneri diversi e ulteriori rispetto al tasso di interesse come, ad esempio, le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore; il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito; le commissioni; le imposte; i costi relativi a servizi accessori connessi che siano obbligatori e di cui il finanziatore sia a conoscenza; i costi legati a operazioni di pagamento e i costi di gestione del conto sulle quali queste ultime vengono scritturate.

    Non sono invece incluse nel TAEG le spese connesse a un eventuale inadempimento e gli interessi di mora; le spese per il trasferimento dei fondi; le spese per assicurazioni o garanzie, ad eccezione di quelle che, imposte dal creditore, riguardano particolari eventi della vita del consumatore, quali la morte, l'invalidità, la disoccupazione.

    Il calcolo del TAEG presuppone che siano conosciuti in anticipo gli elementi che ne determinano il risultato quali, tra gli altri,l'entità del finanziamento o i tempi di restituzione del finanziamento medesimo. Il finanziatore è tenuto a fornire degli esempi della formula matematica applicata per il calcolo del TAEG secondo le istruzioni della Banca d'Italia. Ove questi elementi non siano noti, è escluso che debba essere richiesto il calcolo del TAEG, come nel caso delle aperture di credito in conto corrente non connesse all'utilizzo di carta di credito.

  • Differenza fra TAEG e TEG

    Il TAEG non deve essere confuso con il Tasso Effettivo Globale (TEG).

    Il TEG fornisce elementi utili ad accertare se le condizioni di costo (spese, interessi e oneri di varia natura) delle operazioni creditizie praticate dalle banche e dagli intermediari finanziari presentano carattere usurario.

    Le operazioni creditizie sono a tal fine ripartite in categorie omogenee (le categorie di crediti al consumo - crediti finalizzati, crediti a rotazione o revolving, prestiti personali, la cessione del quinto dello stipendio – e anche altre categorie di rapporti creditizi), e, all’interno delle singole categorie omogenee, suddivise per classi di importo. Mentre peraltro il TAEG riguarda le sole operazioni di finanziamento concluse con i consumatori, il TEG si applica anche ai rapporti creditizi in essere con le imprese.

  • Rata

    La rata è la somma che il consumatore versa alla banca o all’intermediario finanziario per la restituzione del prestito. È composta di una quota capitale, a titolo di restituzione del prestito, e di una quota interessi, in ragione dell’applicazione del tasso di interesse praticato. Il rimborso avviene secondo cadenze temporali determinate dalle parti; di regola le rate sono mensili. Il pagamento della rata rappresenta un evento importante nell’andamento dei rapporti tra banca e consumatore.

    Il mancato rispetto delle scadenze previste per le rate determina a carico del consumatore maggiori oneri per l’applicazione di interessi di mora, la cui misura deve essere indicata nella documentazione precontrattuale e nel contratto. Inoltre, in base alle regole generali in materia di contratti, la banca e gli intermediari finanziari possono chiedere la risoluzione del contratto, evento che comporta la richiesta immediata di pagamento del capitale residuo.



  • Questa sezione ospita i comunicati stampa della Banca d'Italia in ordine cronologico, le notizie su temi di rilevanza per l'Istituto, l'agenda degli eventi, le procedure di accreditamento e le richieste di informazioni dei giornalisti, il calendario delle pubblicazioni statistiche, foto gallery e video gallery.
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